CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10845/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 10979-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 268/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 265, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -2- SARACENO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] C , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di URBINO, depositata il 29/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: -l’ing. [OSCURATO:PERSONA] veniva nominato CTU nell'ambito del giudizio civile iscritto al R.G. n. 988/2010 de l Tribunale di Urbino promosso dai signori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], Giulio M edici , Giuseppe P elosi , Federica S emprucci , [OSCURATO:PERSONA] , Marianna C ennamo e R k hai la Fuad nei confronti dell'impresa edile [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente dichiarata fallita) e del direttore del lavori ing. [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno chiamato in causa altre società esecutrici dell'opera, per l'accertamento dei vizi di un immobile condominiale e la valutazione dei conseguenti danni; - d epositata la relazione peritale il CTU ing. Renzi chiedeva la liquidazione del compenso; Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -3- -con decreto del 06/03/2017 il Giudice del Tribunale di Urbino liquidava allo stesso come compenso dell'opera prestata l'importo di euro 8.000,00 per onorari oltre a euro 863,60 per spese, oltre accessori, ponendo il pagamento a carico delle parti in via solidale; - c on ricorso ex art . 702 bis c.p.c. e 15 d. lgs. n. 150.2011 i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione avanti il Tribunale di Urbino chiedendo l'annullamento, la revoca e/o la modifica del provvedimento di liquidazione; - c on ordinanza del 29/01/2018, comunicata in pari data alle parti, il Giudice del Tribunale di Urbino rigettava la domanda, condannando parte ricorrente alle spese in favore dei resistenti; - a vverso t ale ordinanza i ricorrenti proponevano ricorso straordinario in cassazione ex art 111 Cost., articolato in un unico motivo; -si costituiva con controricorso l’ing. [OSCURATO:PERSONA]; - con atto in data 18 novembre 2022, è pervenuta alla Cancelleria larinuncia al ricorso; Ritenuto che: − ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto; − nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall'art. 390 c.p.c., in quanto, trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l'estinzione del processo, senza che occorra l'accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -4- venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008); − gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. (la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti) sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016); − ai sensi dell’art. 391, quarto comma, c.p.c., la condanna alle spese non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; − nella specie, l’atto di rinuncia è sottoscritto dai ricorrenti e dal controricorrente e vistato dai procuratori delle parti; − nella rinuncia si dà atto che tra le parti è intervenuta transazione,con la quale è stata prevista la compensazione delle spese del giudizio di legittimitàda rinunciare; − il giudizio di Cassazione va pertanto dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese; − nulla deve disporsi in ordine alla debenza del c.d. doppio contributo, tenuto conto che la declaratoria di estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, per l’adozione di tale pronuncia e che questa disposizione, avendo una matrice di carattere lato sensu sanzionatorio, è da considerarsi di stretta interpretazione (Cass. n. 14782 del 2018; Cass. n. 25485 del 2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Ric. 2018 n. 1