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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 11017/2022

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, formulata prospettando l'applicabilità dell'istituto della c.d. contestazione a catena in relazione alle misure cautelari disposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti "Reale]." e/o "Reale6".

2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Si censura l'ordinanza per avere richiamato un precedente giurisprudenziale relativo ad un coimputato del ricorrente, senza peraltro spiegare le ragioni dell'inapplicabilità dei principi affermati in quella sede, e per non aver tenuto conto di quanto espressamente indicato nella sentenza di primo grado emessa nel presente procedimento.

In particolare, la difesa ricorrente riporta alcuni passaggi motivazionali da cui emerge che le intercettazioni poste a base delle imputazioni di estorsione erano da molti anni a disposizione degli inquirenti in quanto tratte da altri procedimenti ("Crimine" e "Reale") ed erano state in alcuni casi omissate nei confronti degli odierni imputati, con riserva di meglio riesaminarle all'esito della corposa acquisizione documentale successivamente effettuata (proprio in relazione alle quattro ipotesi estorsive qui rilevanti, il giudice di primo grado aveva precisato che esse erano state secretate dai P.M.).

Su tali basi, la difesa respinge i rilievi del Tribunale circa la mancata allegazione di elementi idonei a comprovare la desumibilità degli atti già al momento dell'emissione delle ordinanze cautelari nel procedimento Reale 1, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato associativo e per una estorsione commessa nello stesso giorno di quelle oggetto dell'odierno procedimento.

Sotto altro profilo, la difesa ricorrente evidenzia che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] era stata valutata esclusivamente alla luce delle intercettazioni a suo tempo omissate, che altro non erano che la continuazione di quelle utilizzate per la condanna del ricorrente nel procedimento Reale

1. La difesa ricorrente censura altresì l'ordinanza per aver ritenuto non adeguatamente comprovata l'esistenza di una connessione qualificata tra i reati oggetto dei diversi procedimenti, anche quanto alla configurabilità di un nesso teleologico.

Si evidenzia, in particolare, che nel procedimento Reale 1 il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di associazione mafiosa commesso a partire dal 25/02/2010 e per una estorsione commessa nei giorni 29-31/03/2010; nel presente giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per estorsioni comprovate da conversazioni intercettate nel medesimo RIT e datate 30/03/2010.

Tra l'altro, la retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (sulla base delle stesse intercettazioni) era già stata riconosciuta nel procedimento Reale 4, ed il giudice dell'esecuzione aveva riconoscìuto la continuazione tra i vari reati.

Nel caso di specie, la prossimità temporale tra l'inizio del reato associativo e le ipotesi estorsíve doveva condurre al riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod. pen., essendo configurabile la preordinazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, richiesta dalla giurisprudenza per l'apprezzamento della continuazione tra reato associativo e reato-fine.

Inoltre, secondo la stessa impostazione di accusa, la commissione delle estorsioni era anche finalizzata ad agevolare la consorteria, tanto che gli atti del processo erano stati richiesti dalla Procura Generale nel giudizio di rinvio nell'ambito del procedimento Reale1.

La difesa osserva ancora che, nella specie, ricorreva anche il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto del giudizio rispetto alla emissione del primo titolo cautelare emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento Reale 1 (nel quale era stato contestato, tra l'altro, il reato associativo interrotto con l'emissione della sentenza di primo grado del 15/06/2015).

Si evidenzia, in altri termini, che i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] erano stati commessi contestualmente nel marzo/aprile 2010 e quindi contestualmente ai fatti di cui al procedimento Reale 1, durante la permanenza del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso la richiesta di retrodatazione formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe riportando letteralmente ampi stralci della decisione di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 41022 del 19/04/2018) che aveva ritenuto infondata una identica richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. formulata in sede di riesame da [OSCURATO:PERSONA] Domenico, coimputato dell'odierno ricorrente nel medesimo procedimento "[OSCURATO:PERSONA]": richiesta anche in quel caso imperniata sul fatto che il materiale captativo, utilizzato per il titolo cautelare, faceva parte del compendio investigativo acquisito nel procedimento "Realel".

2.1. In quella sede, la Suprema Corte - dopo aver richiamato i consolidati principi giurisprudenziali in materia - aveva osservato che la diversità dei procedimenti e l'intervenuto rinvio a giudizio nel procedimento Reale 1, prima dell'emissione del titolo cautelare in [OSCURATO:PERSONA], imponeva di fare applicazione della seconda parte del richiamato comma 3 dell'art. 297, con la conseguente possibilità di applicare la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della seconda misura, alla data del provvedimento emesso in "Reale 1", solo qualora i fatti relativi alla seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo titolo cautelare.

In tale prospettiva, la Seconda Sezione aveva ritenuto immune da censure il provvedimento reiettivo della richiesta di retrodatazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] Domenico, avendo il Tribunale "rilevato che, intervenuto già il rinvio a giudizio nei procedimenti di cui alle precedenti ordinanze, il materiale intercettivo risalente al 2010 ed alla base dell'imputazione di cui al capo F) risulta acquisito con trascrizione, e così anche gli esiti della molteplice attività di riscontro, risulta acquisito soltanto nel corso del 2017, con il deposito dell'informativa di P.G." (cfr. il § 2 della sentenza n. 41022 del 2018, cit., riportata a pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

2.2. Il Tribunale reggino si è posto sulla medesima lunghezza d'onda anche con riferimento alla richiesta di retrodatazione formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe: richiesta imperniata sul fatto che, dalla sentenza di primo grado emessa nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", era emerso che le intercettazioni poste a base della condanna erano state a suo tempo - ovvero nell'ambito del procedimento Reale 1 - "omissate" dagli inquirenti.

Nell'istanza rigettata dalla Corte d'Appello, anzi, la difesa ricorrente aveva sottolineato che proprio tale aspetto costituiva un elemento di novità, idoneo a superare la preclusione del giudicato cautelare (dal parere espresso dal P.G. sull'istanza, emerge che la richiesta di retrodatazione era stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe in altre tre precedenti occasioni: cfr. pag. 2 del predetto parere).

In particolare, anche nell'ordinanza impugnata è stato attribuito - non diversamente da quanto ritenuto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Domenico - un rilievo dirimente al ritenuto difetto di desumibilità.

Si è in particolare affermato che, nonostante le risultanze investigative poste a base del titolo cautelare emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe fossero "costituite principalmente dalle conversazioni caprate nell'ambito dell'abitazione dell'appellante già nelle date 11, 22 e 31 marzo 2010, è solo con la loro trascrizione, infatti, e con la molteplice attività di riscontro e di valutazione unitaria dell'amplissimo materiale investigativo, compendiato nell'informativa ROS depositata presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2017 (come evidenziato anche nel parere del Procuratore Generale in atti), che si è cristallizzata una piattaforma indiziaria ritenuta dal P.M. sufficiente per richiedere l'emanazione del provvedimento cautelare" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata).

3. La difesa ricorrente ha vivacemente contestato la decisione, attribuendo un rilievo decisivo agli "omissis" a suo tempo apposti.

Le argomentazioni dedotte non appaiono peraltro convincenti, perché in definitiva volte ad affermare una sorta di piena equiparazione tra l'apposizione degli omissis e la "desumibilità dagli atti" che qui rileva.

3.1. Deve invero osservarsi, a tale ultimo proposito, che - secondo un condivisibile insegnamento giurisprudenziale, che è stato tra l'altro valorizzato dall'ordinanza impugnata, e che qui si intende ribadire - «in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità', dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarle poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 -

02. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 3336 del 16/12/2021, dep. 2022, Manfredi).

3.2. In tale prospettiva ermeneutica, occorre qui sottolineare che le indicazioni derivanti dalla sentenza di primo grado non appaiono connotate nei termini incontrovertibili prospettati dal ricorrente.

Da un lato, lo stesso brano introduttivo testualmente riportato in ricorso evidenzia che le intercettazioni che qui rilevano, facenti parte di una mole "davvero impressionante" di risultanze captative, erano state omissate "con riserva, però, di rivalutarle in maniera complessiva alla luce della corposa acquisizione documentale che è stata pazìentemente compiuta, per dare un senso alle complesse vicende richiamate dai conversanti nei loro dialoghi, in cui si traducono i numerosi reati-fine per cui si procede" (pag. 236 della sentenza del Tribunale di Locri).

D'altro lato, nel passaggio della sentenza specificamente dedicato al capo F), per il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, il giudice di primo grado - pur affermando che i fatti delittuosi si basavano esclusivamente su risultanze captative - aveva sottolineato il limite di queste ultime, consistente nell -affrontare l'argomento estorsivo per gradi ed in giorni successivi", richiamando altresì gli elementi di approfondimento delle conversazioni intercettate, sviluppati dal maresciallo escusso in udienza con l'ausilio della "cospicua documentazione" prodotta dal P.M. (cfr. pagg. 383-384 della sentenza di primo grado).

3.3. In definitiva, la valutazione espressa nell'ordinanza impugnata in ordine al rilievo dirimente dell'informativa del ROS depositata nel 2017 insieme alle trascrizioni delle telefonate intercettate nel 2010, e ai conseguenti sviluppi investigativi, resiste alle obiezioni difensive imperniate sulla sentenza del Tribunale di Locri, ove si conferisca il necessario rilievo al concetto di desumibilità dagli atti elaborato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.

Tali conclusioni rendono ultroneo ogni approfondimento in ordine agli ulteriori aspetti denunciati in ricorso, soprattutto quanto alla connessione dei procedimenti (dovendosi peraltro evidenziare, sul punto, che il richiamo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa - effettuato dal ricorrente riportando un brano di pag. 801 della sentenza, per sostenere la sussistenza della connessione - non tiene conto del fatto che, dal passaggio motivazionale immediatamente successivo, emerge che la predetta aggravante è stata esclusa dal giudice di primo grado).

4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali.

Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; Udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'appello proposto ex art. 310 cod. proc pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale la Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rigettato la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere, formulata prospettando l'applicabilità dell'istituto della c.d. contestazione a catena in relazione alle misure cautelari disposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] nei procedimenti "Reale]." e/o "Reale6". 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l'ordinanza per avere richiamato un precedente giurisprudenziale relativo ad un coimputato del ricorrente, senza peraltro spiegare le ragioni dell'inapplicabilità dei principi affermati in quella sede, e per non aver tenuto conto di quanto espressamente indicato nella sentenza di primo grado emessa nel presente procedimento. In particolare, la difesa ricorrente riporta alcuni passaggi motivazionali da cui emerge che le intercettazioni poste a base delle imputazioni di estorsione erano da molti anni a disposizione degli inquirenti in quanto tratte da altri procedimenti ("Crimine" e "Reale") ed erano state in alcuni casi omissate nei confronti degli odierni imputati, con riserva di meglio riesaminarle all'esito della corposa acquisizione documentale successivamente effettuata (proprio in relazione alle quattro ipotesi estorsive qui rilevanti, il giudice di primo grado aveva precisato che esse erano state secretate dai P.M.). Su tali basi, la difesa respinge i rilievi del Tribunale circa la mancata allegazione di elementi idonei a comprovare la desumibilità degli atti già al momento dell'emissione delle ordinanze cautelari nel procedimento Reale 1, nel quale il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato associativo e per una estorsione commessa nello stesso giorno di quelle oggetto dell'odierno procedimento. Sotto altro profilo, la difesa ricorrente evidenzia che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] era stata valutata esclusivamente alla luce delle intercettazioni a suo tempo omissate, che altro non erano che la continuazione di quelle utilizzate per la condanna del ricorrente nel procedimento Reale 1. La difesa ricorrente censura altresì l'ordinanza per aver ritenuto non adeguatamente comprovata l'esistenza di una connessione qualificata tra i reati oggetto dei diversi procedimenti, anche quanto alla configurabilità di un nesso teleologico. Si evidenzia, in particolare, che nel procedimento Reale 1 il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di associazione mafiosa commesso a partire dal 25/02/2010 e per una estorsione commessa nei giorni 29-31/03/2010; nel presente giudizio, il [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per estorsioni comprovate da conversazioni intercettate nel medesimo RIT e datate 30/03/2010. Tra l'altro, la retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. (sulla base delle stesse intercettazioni) era già stata riconosciuta nel procedimento Reale 4, ed il giudice dell'esecuzione aveva riconoscìuto la continuazione tra i vari reati. Nel caso di specie, la prossimità temporale tra l'inizio del reato associativo e le ipotesi estorsíve doveva condurre al riconoscimento del vincolo ex art. 81 cod. pen., essendo configurabile la preordinazione unitaria, almeno nelle linee essenziali, richiesta dalla giurisprudenza per l'apprezzamento della continuazione tra reato associativo e reato-fine. Inoltre, secondo la stessa impostazione di accusa, la commissione delle estorsioni era anche finalizzata ad agevolare la consorteria, tanto che gli atti del processo erano stati richiesti dalla Procura Generale nel giudizio di rinvio nell'ambito del procedimento Reale1. La difesa osserva ancora che, nella specie, ricorreva anche il presupposto dell'anteriorità dei fatti oggetto del giudizio rispetto alla emissione del primo titolo cautelare emesso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento Reale 1 (nel quale era stato contestato, tra l'altro, il reato associativo interrotto con l'emissione della sentenza di primo grado del 15/06/2015). Si evidenzia, in altri termini, che i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] erano stati commessi contestualmente nel marzo/aprile 2010 e quindi contestualmente ai fatti di cui al procedimento Reale 1, durante la permanenza del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha disatteso la richiesta di retrodatazione formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe riportando letteralmente ampi stralci della decisione di questa Suprema Corte (Sez. 2, n. 41022 del 19/04/2018) che aveva ritenuto infondata una identica richiesta di applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. formulata in sede di riesame da [OSCURATO:PERSONA] Domenico, coimputato dell'odierno ricorrente nel medesimo procedimento "[OSCURATO:PERSONA]": richiesta anche in quel caso imperniata sul fatto che il materiale captativo, utilizzato per il titolo cautelare, faceva parte del compendio investigativo acquisito nel procedimento "Realel". 2.1. In quella sede, la Suprema Corte - dopo aver richiamato i consolidati principi giurisprudenziali in materia - aveva osservato che la diversità dei procedimenti e l'intervenuto rinvio a giudizio nel procedimento Reale 1, prima dell'emissione del titolo cautelare in [OSCURATO:PERSONA], imponeva di fare applicazione della seconda parte del richiamato comma 3 dell'art. 297, con la conseguente possibilità di applicare la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della seconda misura, alla data del provvedimento emesso in "Reale 1", solo qualora i fatti relativi alla seconda ordinanza fossero già desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio per i fatti oggetto del primo titolo cautelare. In tale prospettiva, la Seconda Sezione aveva ritenuto immune da censure il provvedimento reiettivo della richiesta di retrodatazione formulata da [OSCURATO:PERSONA] Domenico, avendo il Tribunale "rilevato che, intervenuto già il rinvio a giudizio nei procedimenti di cui alle precedenti ordinanze, il materiale intercettivo risalente al 2010 ed alla base dell'imputazione di cui al capo F) risulta acquisito con trascrizione, e così anche gli esiti della molteplice attività di riscontro, risulta acquisito soltanto nel corso del 2017, con il deposito dell'informativa di P.G." (cfr. il § 2 della sentenza n. 41022 del 2018, cit., riportata a pag. 3 dell'ordinanza impugnata). 2.2. Il Tribunale reggino si è posto sulla medesima lunghezza d'onda anche con riferimento alla richiesta di retrodatazione formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe: richiesta imperniata sul fatto che, dalla sentenza di primo grado emessa nel procedimento "[OSCURATO:PERSONA]", era emerso che le intercettazioni poste a base della condanna erano state a suo tempo - ovvero nell'ambito del procedimento Reale 1 - "omissate" dagli inquirenti. Nell'istanza rigettata dalla Corte d'Appello, anzi, la difesa ricorrente aveva sottolineato che proprio tale aspetto costituiva un elemento di novità, idoneo a superare la preclusione del giudicato cautelare (dal parere espresso dal P.G. sull'istanza, emerge che la richiesta di retrodatazione era stata formulata da [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe in altre tre precedenti occasioni: cfr. pag. 2 del predetto parere). In particolare, anche nell'ordinanza impugnata è stato attribuito - non diversamente da quanto ritenuto per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] Domenico - un rilievo dirimente al ritenuto difetto di desumibilità. Si è in particolare affermato che, nonostante le risultanze investigative poste a base del titolo cautelare emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe fossero "costituite principalmente dalle conversazioni caprate nell'ambito dell'abitazione dell'appellante già nelle date 11, 22 e 31 marzo 2010, è solo con la loro trascrizione, infatti, e con la molteplice attività di riscontro e di valutazione unitaria dell'amplissimo materiale investigativo, compendiato nell'informativa ROS depositata presso la Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2017 (come evidenziato anche nel parere del Procuratore Generale in atti), che si è cristallizzata una piattaforma indiziaria ritenuta dal P.M. sufficiente per richiedere l'emanazione del provvedimento cautelare" (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 3. La difesa ricorrente ha vivacemente contestato la decisione, attribuendo un rilievo decisivo agli "omissis" a suo tempo apposti. Le argomentazioni dedotte non appaiono peraltro convincenti, perché in definitiva volte ad affermare una sorta di piena equiparazione tra l'apposizione degli omissis e la "desumibilità dagli atti" che qui rileva. 3.1. Deve invero osservarsi, a tale ultimo proposito, che - secondo un condivisibile insegnamento giurisprudenziale, che è stato tra l'altro valorizzato dall'ordinanza impugnata, e che qui si intende ribadire - «in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, la nozione di anteriore 'desumibilità', dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarle poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare» (Sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277351 - 02. In senso analogo, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 3336 del 16/12/2021, dep. 2022, Manfredi). 3.2. In tale prospettiva ermeneutica, occorre qui sottolineare che le indicazioni derivanti dalla sentenza di primo grado non appaiono connotate nei termini incontrovertibili prospettati dal ricorrente. Da un lato, lo stesso brano introduttivo testualmente riportato in ricorso evidenzia che le intercettazioni che qui rilevano, facenti parte di una mole "davvero impressionante" di risultanze captative, erano state omissate "con riserva, però, di rivalutarle in maniera complessiva alla luce della corposa acquisizione documentale che è stata pazìentemente compiuta, per dare un senso alle complesse vicende richiamate dai conversanti nei loro dialoghi, in cui si traducono i numerosi reati-fine per cui si procede" (pag. 236 della sentenza del Tribunale di Locri). D'altro lato, nel passaggio della sentenza specificamente dedicato al capo F), per il quale il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna, il giudice di primo grado - pur affermando che i fatti delittuosi si basavano esclusivamente su risultanze captative - aveva sottolineato il limite di queste ultime, consistente nell -affrontare l'argomento estorsivo per gradi ed in giorni successivi", richiamando altresì gli elementi di approfondimento delle conversazioni intercettate, sviluppati dal maresciallo escusso in udienza con l'ausilio della "cospicua documentazione" prodotta dal P.M. (cfr. pagg. 383-384 della sentenza di primo grado). 3.3. In definitiva, la valutazione espressa nell'ordinanza impugnata in ordine al rilievo dirimente dell'informativa del ROS depositata nel 2017 insieme alle trascrizioni delle telefonate intercettate nel 2010, e ai conseguenti sviluppi investigativi, resiste alle obiezioni difensive imperniate sulla sentenza del Tribunale di Locri, ove si conferisca il necessario rilievo al concetto di desumibilità dagli atti elaborato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità. Tali conclusioni rendono ultroneo ogni approfondimento in ordine agli ulteriori aspetti denunciati in ricorso, soprattutto quanto alla connessione dei procedimenti (dovendosi peraltro evidenziare, sul punto, che il richiamo all'aggravante dell'agevolazione mafiosa - effettuato dal ricorrente riportando un brano di pag. 801 della sentenza, per sostenere la sussistenza della connessione - non tiene conto del fatto che, dal passaggio motivazionale immediatamente successivo, emerge che la predetta aggravante è stata esclusa dal giudice di primo grado). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter
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