CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce rideterminava la pena ala quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per il reato di tentata estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]: secondo il capo di imputazione, poiché Piccinno era stato ritenuto responsabile della perquisizione subita dagli imputati, a seguito della quale era stato sequestrato un ingente quartitativo di sostanza stupefacente ed arrestato Solombrino, le minacce erano tese e recuperare la somma alla quale lo stupefacente sarebbe stato venduto. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, eccependo che l'esistenza della minaccia avrebbe dovuto essere dedotta solo dalle dichiarazioni della persona offesa, che riteneva la minaccia pronunciata nel corso di una conversazione telefonica, di cui però non esisteva alcun riscontro, esistendo solo la prova che vi erano state due conversazioni tra la persona offesa e gli imputati rispettivamente di circa 15 minuti e di 19 secondi; inoltre, anche ad ammettere che le minacce vi fossero state, le stesse erano vaghe, non precise, non indirizzate ad un evento specifico pericoloso e prossimo. 1.2 Il difensore lamenta inoltre che il giudice di appello non aveva specificato i connotati essenziali della sanzione irrogata, non essendo dato comprendere se vi era stato il riconoscimento dell'ipotesi aggravata e se fosse stata considerata quale pena base la sanzione minima al momento della commissione del fatto, ovvero 6 anni di reclusione, o quella risultato della modifica di cui alla legge n.103/2017, pari ad anni 7 di reclusione: il motivo per il quale il giudice di appello non avesse applicato, pur essendoci tutti i presupposti, le pene minime irrogabili e pur avendo ritenuta fondata la doglianza sull'aspetto sanzionatorio, non era evincibile in nessuna parte della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, lo stesso propone una inammissibile rivalutazione delle prove rispetto a quella contenuta nella motivazione della sentenza impugnata, nella quale si è rilevato che le dichiarazioni della persona offesa Piccinno sono riscontrate dal fatto che effettivamente era intercorsa una chiamata effettuata da Solombrino e [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato Piccinno con espressioni inopinatamente non contestate nel capo di imputazione e poi gli aveva passato al telefono Solonnbrino dicendo che anche lui aveva qualcosa da dirgli, per cui la Corte territoriale ha ritenuto logicamente che volesse "rincarare la dose" rispetto a quanto già detto dalla [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello ha anche considerato che Solombrino aveva chiamato Piccinno mentre si trovava agli arresti domiciliari e che quindi doveva avere una valida ragione per violare il divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi, e che le minacce erano tutt'altro che vaghe (pag.3 e 4 sentenza impugnata). 1.2 Relativamente al secondo motivo di ricorso, la Corte di appello ha espressamente osservato che era stata correttamente contestata l'aggravante delle più persone riunite, partendo poi dalla pena base prevista per il tentativo ed indicando in sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod.pen (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); sul punto si deve ribadire che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende