CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 29738/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25801/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 6, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza n. 90/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 22.3.2021, NRG 414/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/6/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. il Tribunale di Enna, pronunciando nella causa tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna, ha accertato il diritto del ricorrente al superiore inquadramento ed alle differenze retributive dal 2003 al 2005, stante il verificarsi per il pregresso della prescrizione, e poi dal 2012 al 2014; 2. la Corte d’Appello, accogliendo il gravame del lavoratore, ha escluso la prescrizione, per essere stata la relativa eccezione formulata solo tardivamente ed ha riconosciuto l’esistenza del debito anche per il periodo intermedio dal 2005 al 2012 e ciò perché, essendo maturato il diritto all’inquadramento superiore, spettavano di diritto anche le differenze per quel lasso di tempo; 3. la Corte territoriale, tuttavia, sul presupposto che fosse mancato appello sul punto, non formulava pronuncia sugli accessori e i contributi previdenziali, sebbene rispetto ad essi il Tribunale non avesse disposto; 4. la medesima Corte peraltro non riconosceva accessori e contributi neppure sui periodi da essa attribuiti ex novo; 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del Consorzio; 6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art.380 bis c.p.c.; 7. il Consorzio ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo, rubricato nell’incipitdel ricorso con richiamo agli artt. 112, 346 e 429 c.p.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., sostiene che in appello erano state riproposte le domande non accolte in primo grado, che dunque non potevano dirsi rinunciate, aggiungendo altresì il rilievo in ordine al fatto che, rispetto agli accessori, il giudice avrebbe dovuto attribuirli anche ex officio, sicché la Corte territoriale, omettendo di provvedervi, era incorsa nella medesima violazione del giudice di prime cure; 2. preliminarmente, va detto che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione per carente indicazione delle norme violate o contrarietà rispetto alla giurisprudenza della S.C., formulata dal Consorzio, è infondata, in quanto, per un verso, il senso delle deduzioni impugnatorie e del tutto chiaro, anche sotto il profilo giuridico, nei termini sopra esposti e di cui si dirà ulteriormente in prosieguo e, per altro verso,, la censura è anche, almeno in parte fondata; 3. nel merito, ed iniziando dai periodi per i quali le differenze retributive erano state già riconosciute in primo grado, il ricorrente sostiene che, avendo egli riproposto in appello conclusioni riguardanti l’intero periodo dal 1999 in poi, non si poteva affermare la sua rinuncia agli accessori; 4. questo profilo di censura è infondato; 5. l’art. 346 c.p.c. è infatti mal richiamato, perché la norma riguarda i diversi casi in cui in primo grado la mancata pronuncia sia ritualmente seguita al rigetto di domande su profili preliminari o pregiudiziali, che comportino quindi l’implicito rigetto delle domande consequenziali, oppure il diverso caso in cui, essendo state accolte domande principali, non vi sia stata pronuncia sulle domande subordinate ed in definitiva tutti i casi in cui la mancanza di pronuncia sia ordinaria conseguenza dell’assorbimento conseguente ad altre pronunce (tra le molte, per i principi, v. C. 20451/2017; C. 8674/2017; C. 7919/2004); 6. qualora invece quella che si verifichi sia una vera e propria omissione di pronuncia su una domanda proposta in primo grado e su cui il giudice, senza potersi parlare di assorbimento, non si esprima ma ometta di decidere, non è evidentemente sufficiente una “riproposizione” in appello, perché, manifestandosi un vizio processuale (in sé insussistente nel caso di cui all’art. 346 c.p.c.) il gravame deve invece contenere l’espressa censura dell’errore commesso (v. C. 20315/2021; C. 6762/2021); 7. la Corte d’Appello ha quindi del tutto correttamente rilevato la mancanza di impugnazione sul punto come ragione dell’impossibilità di pronunciare su di esso in sede di gravame; 8. il ricorso per cassazione è però fondato con riferimento ai periodi in cui le differenze retributive sono state riconosciute ex novodalla Corte d’Appello, in aggiunta a q uanto attribuito in primo grado; 9. rispetto a tali periodi, ricorreva infatti proprio una delle ipotesi di assorbimento ed in particolare quella per cui, disconoscendosi l’an debeatur, ovviamente non vi poteva essere pronuncia sugli accessori di un credito affermato come inesistente; 10. era dunque del tutto rituale che il giudice di prime cure non pronunciasse su quegli accessori, ma va da sé che, proposto appello sulla questione riguardante l’an debeatur fosse sufficiente riproporre la domanda degli accessori, senza alcuna necessità, rispetto appunto agli accessori, di una specifica impugnazione, perché non poteva dirsi errata la pronuncia di primo grado che, disconoscendo il diritto non aveva pronunciato sugli accessori stessi; 11. in appello, come da conclusioni trascritte, la domanda sugli accessori era stata riproposta e ciò era del tutto sufficiente e dunque, su quanto la Corte di merito andava a riconoscere, essa doveva essere accolta; 12 il ricorso per cassazione va dunque accolto in parte qua e, no n essendosi necessità di ulteriori accertamenti di fatto, può procedersi alla definizione nel merito, attraverso l’integrazione della pronuncia di appello nei sensi di cui al dispositivo che segue; 13. in particolare, si rileva che, vertendosi in ipotesi di ente pubblico economico (v. C. 6086/2021; C. 26038/2019) come del resto desumibile anche dall’accertamento in giudicato sull’acquisizione della qualifica, notoriamente non ammessa in ambito di pubblico impiego (art. 52 d. lgs. 165/2001), sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429 c.p.c. (C. S.U., 38/2001); 14. quanto alle spese di giudizio, l’evidente soccombenza del Consorzio impone la conferma della condanna per i due gradi di merito, nei termini già liquidati con la pronuncia di appello; 14. il solo parziale accoglimento del ricorso per cassazione giustifica invece la compensazione delle corrispondenti spese; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo per come accolto e, decidendo nel merito, condanna il Consorzio di Bonifica a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] le differenze retributive maturate dal 1999 per effetto del diritto all’inquadramento nella ex IV fascia funzionale, poi area C, parametro 118, oltre, per le differenze maturate tra il 1.1.1999 e il 31.10.2003 e tra il 1.1.2006 ed il 31.12.2011, rivalutazione ed interessi, sulle somme annualmente rivalutate, dalla scadenza al saldo; condanna il Consorzio a rifondere al ricorrente le spese dei due gradi di merito nella medesima misura gi