CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 03114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale per il rigetto; letta la comunicazione del difensore che ha rinunciato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di NAPOLI, SEZIONE per il RIESAME, con ordinanza del 15/2/2022, ha rigettato il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo, diretto e per equivalente, per la somma in denaro di euro 85.680,76 emesso dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di NAPOLI il 18/1/2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81, 648 ter e 416 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato che, a mezzo dei difensori, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in relazione alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 321 e 324 cod. proc. pen. con riferimento alla totale carenza di motivazione quanto alle puntuali deduzioni della difesa sul punto. 2. In data 4 ottobre sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, chiede il rigetto del ricorso. 3. In data 18 ottobre 2022 è pervenuta in cancelleria la dichiarazione con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA] di Russo -difensore nominato con revoca di ogni altro precedente e diverso mandato al quale è stata conferita altresì specifica e rituale procura speciale- rinuncia al ricorso. 4. L'intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna de,901 ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannajd ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende