CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrenti -contro2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso ope legisdall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –Numero registro generale 25448/2023Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 20708/2026avverso la sentenza n. 188/2023 della CORTE D'APPELLOData pubblicazione 18/06/2026di GENOVA, depositata il 13/10/2023 R.G.N. 4/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d'appello di Genova ha respinto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del Consiglio di Amministrazionedella società, confermando la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizioneavverso l'ordinanza ingiunzione con cui l'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di LaSpezia aveva irrogato sanzioni amministrative per la violazione della L. 68 del1999, art. 3 (per la mancata copertura delle quote riservate ai disabili) e art. 9,comma 6, (per l'omesso invio del prospetto informativo relativo al periodo 2016 -2019, nonché dell’art. 23 del d.lgs. n. 81 del 2015.2. La Corte territoriale ha ritenuto i motivi di impugnazione infondati per leseguenti ragioni: non sussiste l’asserita illegittimità derivata dell’ordinanza-ingiunzione per omessa considerazione dell’istanza di autotutela, atteso che, nelgiudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l’oggetto è il rapporto sostanzialee non l’atto, con conseguente irrilevanza dei vizi motivazionali del procedimentoamministrativo; è parimenti infondato il motivo concernente la violazione deltermine di cui all’art. 14 l. n. 689/1981, giacché il dies a quo decorredall’accertamento effettivo o ragionevolmente possibile dell’illecito e non dalla meraacquisizione del fatto; nel caso di specie, l’attività istruttoria risulta giustificata dallasopravvenienza, all’esito dell’audizione del 31 luglio 2018, di elementi nuovi, cheimponevano ulteriori verifiche anche mediante acquisizione di dati da enti terzi,escludendo ogni dedotta inerzia dell’amministrazione; deve altresì escludersi ladedotta illegittimità della disciplina sul limite percentuale dei contratti a termine,Numero registro generale 25448/2023Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 20708/2026non ravvisandosi contrasto tra l’art. 23 d.lgs. n. 81/2015 e la direttiva 1999/70/CE,Data pubblicazione 18/06/2026dovendosi confermare la corretta ricostruzione normativa operata dal giudice dimerito; infondato è anche il motivo relativo alla normativa sul collocamento deidisabili, atteso che l’invio del prospetto informativo riferito all’anno 2005 èirrilevante rispetto alle omissioni sanzionate per gli anni 2016-2018, dovendosiconsiderare le variazioni dell’organico nel periodo di riferimento; legittimo è ilcriterio di determinazione delle sanzioni ancorato alle retribuzioni comunicateall’INPS, non emergendo profili di erronea applicazione della normativa; infine,correttamente è stata esclusa l’applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8 l. n.689/1981, in difetto di reiterazione della condotta, trattandosi di disposizione dicarattere eccezionale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.3. Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. e MassimoRusso nella qualità sopra indicata, affidandosi a cinque motivi. L'IspettoratoTerritoriale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) la tardività dellasanzione rispetto al momento di accertamento delle condotte contestate. Quantoal motivo relativo alla violazione del termine di novanta giorni di cui all’art. 14 dellalegge n. 689 del 1981, la Corte d’appello ha rilevato l’infondatezza della censura,in applicazione del principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, iltermine per la contestazione della violazione all’interessato — stabilito a pena diestinzione dell’obbligazione di pagamento — non decorre dal momento in cui il fattoè acquisito nella sua materialità, bensì da quello in cui l’accertamento è statocompiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo prepostoal controllo dell’osservanza delle disposizioni ritenute violate. A tal fine, occorretenere conto anche del tempo necessario per valutare l’idoneità del fatto a integraregli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito amministrativo.1.1. La Corte ha inoltre escluso che il dies a quo del termine, nei sensi indicati,possa essere individuato nella data dell’audizione del legale rappresentante —Numero registro generale 25448/2023Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 20708/2026avvenuta, nel caso di specie, il 31 luglio 2018 — e che, a decorrere da taleData pubblicazione 18/06/2026momento, l’ispettore sia rimasto ingiustificatamente inerte per oltre novanta giorni,fino al 18 dicembre 2018. La Corte ha rilevato che, dal verbale, emergeva comel’audizione del legale rappresentante avesse introdotto elementi nuovi: da un lato,la dichiarazione di trasmissione, in data 12 luglio 2018, di una rettifica del prospettodisabili; dall’altro, la produzione di un accordo sindacale del 2 luglio 2018,derogatorio del tetto ai contratti a termine.Tali circostanze, incidendo anche sul profilo temporale degli illeciti, rendevanonecessari ulteriori accertamenti dopo il 31 luglio 2018. Infatti, nel verbale del 22ottobre 2018 l’Ispettorato dava atto della perdurante attività istruttoria, dovuta allacomplessità dei conteggi e alla necessità di acquisire dati INPS richiesti il 16 ottobre2018.Gli esiti di tali verifiche risultavano poi analiticamente illustrati nel verbale unicodel 18 dicembre 2018, a conferma dell’attività svolta. Ne consegue che, anche aprescindere dagli ulteriori accertamenti derivanti da denunce di due dipendenti nelsettembre 2018, non sussisteva l’inerzia dedotta dall’appellante.1.2.Il motivo è infondato. La pronuncia ha rispettato i principi espressi dallaCorte di legittimità in punto di interpretazione dell’art. 14 l. n. 689 del 1981,secondo cui (Cass. n. 20977 del 26/07/2024 (Rv. 672095 - 01); Cass. n. 8326 del2018 (Rv. 647766 – 01), il giudice dell'opposizione, dinanzi al quale sia stataeccepita la tardività della notificazione degli estremi della violazione,nell'individuare la data dell'esito del procedimento di accertamento di più violazioniconnesse - data dalla quale decorre ex art. 14, comma 2, della l. n. 689 del 1981il termine di novanta o trecentosessanta giorni per la relativa contestazione - devevalutare il complesso degli accertamenti compiuti dall'Amministrazione procedentee la congruità del tempo a tal fine impiegato avuto riguardo alla loro complessità,anche in vista dell'emissione di un'unica ordinanza ingiunzione per dette violazionisenza, tuttavia, potersi sostituire all'Amministrazione nella valutazionedell'opportunità di atti istruttori collegati ad altri e posti in essere senzaapprezzabile intervallo temporale. Nel caso di specie, la condottaNumero registro generale 25448/2023Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 20708/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’amministrazione procedente si è conformata al principio come sopra espressoe non è consentito censurare l’esercizio dell’attività amministrativa in punto diconcreto dispiegarsi dell’attività di accertamento.2. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., si denuncial’erroneità della sentenza per avere la Corte d’appello ritenuto la prevalenza dellanormativa interna su quella comunitaria introdotta dalla direttiva n. 1999/70/Ce inmateria di superamento del limite del 20% delle assunzioni a tempo determinato,omettendone la disapplicazione; nonché per avere escluso l’ammissibilità dellaprova per testi volta a dimostrare le specifiche esigenze del cantiere navale e leragioni giustificative del ricorso ai contratti a termine.2.1. Il motivo è infondato. La tesi sostenuta, per cui la sanzionabilitàamministrativa dello sforamento della clausola di contingentamento sarebbe dadisapplicare perché in contrasto con la direttiva europea, è del tutto distonicarispetto alla logica di controllo della flessibilità che traspare dalla stessa direttiva,tanto che, semmai, in dottrina si è segnalata la insufficienza di tale sanzione sottoil profilo della necessità di adottare misure di contrasto alla precarietà esemplificatedalla direttiva in parola. Va evidenziato infatti che i limiti quantitativi stabiliti dallalegge o dalla contrattazione collettiva, sebbene non figurino espressamente tra glistrumenti di prevenzione degli abusi nella successione dei contratti a termineprevisti dalla clausola 5 dell’accordo quadro attuato con la direttiva, rientranosenz’altro tra le misure idonee a perseguire tale finalità. In questo contesto, laCorte di giustizia dell’Unione Europea ha più volte chiarito che, pur in mancanza diuna disciplina europea specifica, gli Stati membri sono tenuti ad approntarestrumenti che siano «non solo proporzionati, ma anche adeguatamente incisivi edissuasivi, al fine di assicurare la piena efficacia delle norme adottate in attuazionedell’accordo quadro». Tali strumenti, inoltre, non devono «risultare meno favorevolirispetto a quelli applicabili a situazioni analoghe di natura interna cd. principio diequivalenza (vedi C.G.U.E- 3 luglio 2014, cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13, che cita numerose altre decisioni della Corte di contenuto analogo).L’infondatezza della tesi della necessaria disapplicazione della disposizioneNumero registro generale 25448/2023Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 20708/2026Data pubblicazione 18/06/2026applicata consente di superare le consequenziali affermazioni difensive relative allamancata apertura alla prova sulle ragioni giustificatrici del superamento del tettodei contratti a termine.3. Con il terzo motivo, si deduce, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., di averomesso l’esame, in ordine al mancato rispetto delle quote di riserva per i lavoratoridisabili, relativo al raffronto tra l’anno 2005 e l’anno 2014, per i quali risultanodepositati i relativi prospetti; si sostiene che la sanzione avrebbe dovuto esserelimitata alle annualità 2015‑2016, in relazione alle quali non risultano prodotti iprospetti informativi.3.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità. Va ricordato che la L. n. 68del 1999 all’ art. 9 prevede al comma 1 che "I datori di lavoro devono presentareagli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momentoin cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili". Ai sensi del successivocomma 3 "La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata ancheda parte dei datori di lavoro". Il comma 6 dell'art. 9 prevede per quanto interessa:"I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente leggesono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospettoinformativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, ilnumero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art.3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1.Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nellasituazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo dellaquota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto".Premesso che, ai sensi del citato comma 3, dell'art. 9, l'obbligo della richiestadi avviamento può essere adempiuto anche mediante l'invio dei prospettiinformativi, l'art. 9 esonera il datore di lavoro dall'invio dei prospetti informativisolo nell'ipotesi in cui non avvengano cambiamenti nella situazione occupazionaletali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.Numero registro generale 25448/2023Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 20708/2026Ove tali modifiche intervengano, il datore di lavoro è obbligato a trasmettere ilData pubblicazione 18/06/2026prospetto informativo completo di tutti i dati richiesti dalla medesima disposizione("dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e inominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'art. 3, nonchéi posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'art. 1"), nonpotendosi avvalere dei dati riportati nei prospetti relativi all'anno precedente,proprio perché calibrati su un diverso requisito occupazionale.La Corte d'appello ha accertato, alla pagina 13 della sentenza impugnata, chegli ispettori avevano in concreto applicato la sanzione relativa al mancatoadempimento degli obblighi di copertura delle quote e di invio dei prospettilimitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018 fino al giorno 11 del mese di luglio, eciò perché, dal riscontro dei dati assicurativi presso l’INPS, era emerso che dal 2016vi era stata la variazione rilevante; si tratta di motivazione, in sé completa che dàconto di un preciso accertamento, del tutto conforme a quella di primo grado percui vale il richiamo al principio ( Cass. n. 5947 del 28/02/2023 (Rv. 667202 - 01)secondo cui, ai sensi dell'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. ( trasfuso nell’attuale art.360 comma 4 cod. proc. civ.) , il ricorso per cassazione proposto per il motivo dicui al n. 5) dell'art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto postea base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. Peraltro, il motivo mira inrealtà a intercettare l’accertamento di merito senza neanche evidenziare qualesarebbe stata l’omissione determinante e decisiva ai fini di una diversaformulazione del giudizio di fatto.4. Con il quarto motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazionedi legge in relazione al calcolo della soglia del 20%, per avere la Corte d’appellofatto riferimento alla base dell’imponibile retributivo risultante dai modelliUNIEMENS INPS, anziché alla retribuzione prevista nei contratti di lavoro.5. Anche tale motivo è infondato.L’art. 23, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2015, stabilisce che “ In caso di violazione dellimite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione deiNumero registro generale 25448/2023Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 20708/2026contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore siData pubblicazione 18/06/2026applica una sanzione amministrativa di importo pari:a) al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiorea quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assuntiin violazione del limite percentuale non è superiore a uno;b) al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiorea quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assuntiin violazione del limite percentuale è superiore a uno.La sentenza impugnata ha considerato ai fini del calcolo della sanzione l’importoretributivo effettivamente corrisposto ai lavoratori assunti a tempo determinatoeccedenti il massimale, come comunicato dallo stesso datore di lavoro all’INPS aifini delle dovute dichiarazioni.L’interpretazione guarda correttamente al momento esecutivo dei rapporti di lavoroa termine eccedenti il massimale previsto, e non il dato formale della indicazionedella retribuzione in sede di contratto di lavoro. Essa è conforme al dato testualeche aggancia la sanzione alla retribuzione dovuta per ciascun mese o frazione dimese di durata dei singoli rapporti a termine eccedenti il massimale, ed in talelogica è da preferire perché correla la sanzione alla gravità della condotta inmaniera direttamente proporzionale alla gravità della condotta illecitaconcretamente commessa.5. Con il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., si deduce violazione dilegge per mancata applicazione del cumulo giuridico di cui all’art. 8 l. n. 689/1981,ovvero della c.d. continuazione in relazione alle violazioni contestate.5.1. Anche tale motivo si pone in netto contrasto con la consolidatagiurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di sanzioni amministrative,allorché siano poste in essere inequivocabilmente più condotte realizzatrici dellamedesima violazione, non è applicabile in via analogica l'istituto della continuazionedi cui all'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorso formale, inquanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n. 689 del 1981, il qualerichiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni. LaNumero registro generale 25448/2023Numero sezionale 2695/2026Numero di raccolta generale 20708/2026disciplina stabilita dal citato art. 8 non subisce deroghe neppure in base alData pubblicazione 18/06/2026successivo art. 8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali delcomma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, la computabilità delleviolazioni amministrative successive alla prima solo al fine di rendere inoperanti leulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione ( Cass. 3/5/2017 n. 10775,Cass. n. 10890 del 07/05/2018 (Rv. 648176 - 01).6. In definitiva, il ricorso deve essere respinto.7. Le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio disoccombenza e liquidate come in dispositivo.8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore della parte controricorrente che liquida incomplessivi euro 8000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese prenotatea debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella Pagetta