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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31623/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità siano indeducibili perché omettono di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e perché fondati sulla pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; considerato che la Corte d'appello con gli argomenti esposti a p. 7 e 8 della sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni giustificative della condanna; osservato, in relazione all'invocata prescrizione, che il motivo è radicalmente generico, non formulando alcun calcolo dimostrativo della intervenuta estinzione del reato né contestando la ritenuta recidiva reiterata, con relativo aumento del termine prescrizionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, 21

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso che contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità siano indeducibili perché omettono di svolgere una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso e perché fondati sulla pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti; considerato che la Corte d'appello con gli argomenti esposti a p. 7 e 8 della sentenza impugnata ha adeguatamente illustrato le ragioni giustificative della condanna; osservato, in relazione all'invocata prescrizione, che il motivo è radicalmente generico, non formulando alcun calcolo dimostrativo della intervenuta estinzione del reato né contestando la ritenuta recidiva reiterata, con relativo aumento del termine prescrizionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 21
Sentenza Cassazione n. 31623/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris