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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2025

Cassazione n. 20235/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catania per il concorso nel reato di tentato furto; - il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa; - l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, nella misura anzidetta, come chiarito nell'impugnata sentenza; - la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti; - con l'unico motivo di ricorso, viene contestata la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). -il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; - il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17/04/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Catania per il concorso nel reato di tentato furto; - il giudice d'appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 300,00 di multa; - l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di gravame diversi da quello concernente la ridefinizione del trattamento sanzionatorio, nella misura anzidetta, come chiarito nell'impugnata sentenza; - la condanna inflitta al ricorrente con la decisione impugnata è conforme a quanto concordato dalle parti; - con l'unico motivo di ricorso, viene contestata la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che - «in tema di concordato in appello è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge»: Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). -il ricorso deve, pertanto, ritenersi inammissibile, giacché la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non è ricorribile in cassazione per i motivi dedotti; -che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; - il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/04/2025
Sentenza Cassazione n. 20235/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris