Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022

Cassazione n. 37615/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; considerato che il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è generico, articolato in fatto e diretto a prospettare una tesi alternativa a fronte della ritenuta superfluità dell'integrazione probatoria richiesta per la completezza del quadro probatorio e la irrilevanza dell'assenza di contatti solo per il breve lasso di tempo segnalato (v. pag. da 7 a 12); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, risultando chiarito che il fatto fu commesso e accertato il 31 luglio 2013 (pag. 10-11) e che del tutto correttamente il rinvio disposto all'udienza del 12 luglio 2018 è stato calcolato quale sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del differimento in mancanza di prevedibile durata dell'impedimento per motivi di salute in conformità all'orientamento di questa Corte, riportato in sentenza (pag. 6); considerato che il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è generico alla luce della motivazione sulla responsabilità dell'imputato e del suo coinvolgimento nella vicenda; che anche il secondo motivo è meramente reiterativo e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 13); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglien stensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contestano la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito; considerato che il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è generico, articolato in fatto e diretto a prospettare una tesi alternativa a fronte della ritenuta superfluità dell'integrazione probatoria richiesta per la completezza del quadro probatorio e la irrilevanza dell'assenza di contatti solo per il breve lasso di tempo segnalato (v. pag. da 7 a 12); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato, risultando chiarito che il fatto fu commesso e accertato il 31 luglio 2013 (pag. 10-11) e che del tutto correttamente il rinvio disposto all'udienza del 12 luglio 2018 è stato calcolato quale sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata del differimento in mancanza di prevedibile durata dell'impedimento per motivi di salute in conformità all'orientamento di questa Corte, riportato in sentenza (pag. 6); considerato che il primo motivo di ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è generico alla luce della motivazione sulla responsabilità dell'imputato e del suo coinvolgimento nella vicenda; che anche il secondo motivo è meramente reiterativo e manifestamente infondato a fronte della motivazione resa in sentenza (pag. 13); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consiglien stensore I
Sentenza Cassazione n. 37615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris