CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 1963
Cassazione n. 17066/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/05/1963 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 4 febbraio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciata il 13 dicembre 2016, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata estorsione aggravata in continuazione. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come tentata estorsione in luogo della fattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, è costituito da generiche censure in fatto che mirano ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito con argomentazioni esenti da criticità giustificative a pagine 5 e 6, ove la Corte territoriale, disattendendo le medesime doglianze oggetto di appello, ha evidenziato come il fatto che i prestiti fossero connessi al gioco risultasse provato dalle dichiarazioni della persona offesa e dello stesso imputato e che la natura illecita del presunto credito non avrebbe comunque consentito di qualificare il fatto come esercizio arbitrario, non potendo quel tipo di credito formare oggetto di una pretesa tutelabile giudizialmente; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio della motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante dell'uso dell'arma, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione adeguata e logica, ha ritenuto attendibili, oltre che oggettivamente riscontrate, le dichiarazioni della vittima sulla minaccia armata da parte dell'imputato, contrariamente alla versione resa da quest'ultimo che risultava piena di inesattezze, non rilevando il mancato ritrovamento dell'arma anche alla luce del tempo intercorso fra la denuncia e la perquisizione; osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle concesse circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, è manifestamente infondato in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie a pagina 6, ove il giudice ha sottolineato che le modalità della condotta, caratterizzata da crescente insistenza e connotazione intimidatoria, e la negativa personalità dell'imputato, gravato da reiterati precedenti anche gravi, per cui anche al tempo dei fatti era sottoposto a misura di prevenzione, rendevano adeguato il bilanciamento in termini di equivalenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]