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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13334/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

I CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi einsistono per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per denunziarel’errore di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 4807 del29/10/2024, dep. 2025, che ha annullato con rinvio, nei suoi confronti e limitatamente allacircostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza del28 giugno 2023 della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando lapronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di venti anni di reclusione per ilreato associativo di cui all’art. 74, comma 1 (in qualità di promotore), d.P.R. n. 309 del 1990,rubricato al capo 2, e dei reati fine di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990(concorso nell’importazione di cocaina) rubricati ai capi 3 e

4. Nel resto, i due ricorsi delBellocco erano stati dichiarati inammissibili.

Premette che la Corte di appello, nel confermare il suo ruolo associativo apicale, haritenuto rilevante l’incontro del 3 aprile 2017 che si sarebbe tenuto presso [OSCURATO:PERSONA],incontro del quale non esiste alcuna captazione (si sconosce il contenuto delle conversazionieventualmente intrattenute dai soggetti presenti) ed al quale egli non era stato presente,come si evince dall’informativa di reato dalla quale risulta che il numero monitorato non eraintestato al ricorrente.

Ciò nonostante la Corte di cassazione, travisando all’evidenza il datoprobatorio, ha confermato la sentenza della Corte di appello richiamando proprio l’incontrodel 3 aprile 2017 al quale il ricorrente avrebbe preso parte per discutere dell’importazione didroga dal Sudamerica, incontro al quale avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è incorsa nell’equivoco di ritenere che la sentenza della Corte di appello avessedato conto delle ragioni della intraneità del ricorrente al sodalizio e del suo ruolo verticisticotenuto altresì conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confermate dal riscontroesterno costituito proprio da quell’incontro del 3 aprile 2017.

La svista, prosegue, è ancorapiù marchiana se si considera che il ruolo di capo emerge, per la Corte di appello, proprio inrelazione all’episodio di tentata importazione dello stupefacente dal Sudamerica e dallafunzione di garante offerta dal [OSCURATO:PERSONA] al Morano nel colloquio chiarificatore con il Pesceche, però, è stato assolto dal reato di cui al capo 3 per essere stato escluso il ruolo difinanziatore dell’associazione.In ragione di questo errore di fatto, la Corte di cassazione è incorsa in una lettura degliconferma delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia poiché l’unico riscontro è statoindividuato dalla Corte di cassazione proprio nell’incontro in questione che di certo non sitenne alla presenza del ricorrente e del quale si ignorano anche i contenuti.In ogni caso, prosegue, il presunto incontro del 3 aprile 2017 non è stato occasione diprogrammazione perché in quella occasione non fu pianificata alcuna importazione, né vi fula messa a disposizione degli autori materiali del reato o dei mezzi che sarebbero serviti adl’individuazione di corrieri o contatti organizzativi.La conclusione che l’oggetto dell’incontro tratteggia chiaramente il ruolo apicale delricorrente è frutto di una svista o di un equivoco e, di certo, di una disattenzione di ordinemeramente percettivo, come si può desumere dalla semplice lettura del ricorso e dei motiviaggiunti.

2. Il 10 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi a sostegnodelle ragioni della richiesta introduttiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.In termini generali il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod.proc. pen. costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione quandoviziate da errore materiale o assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva.2.1.La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che qualora la causa dell'errore non siaidentificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisioneabbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.(Sez.

U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già prima, Sez.

U, n. 16103 del27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio dilegittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errorepercettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsanella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sulprocesso formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processualiche abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diesso; successivamente, Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 - 01, haulteriormente affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggettodel rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontàdel giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso cheil controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che ladecisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dalnon corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quellacorrispondente all'errore di giudizio).2.2.Si è precisato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario percassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannatanei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinviolimitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez.U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - 01, che ha ritenuto ammissibile il ricorsostraordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullatocon rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di unacircostanza aggravante; nello stesso senso, Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, dep. 2019,Esperto, Rv. 275408 - 01; più recentemente si è affermato che, in caso di annullamentoparziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art.625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria diinammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamentosanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma ancheogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte dicassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, intermini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio; così, Sez. 5, n. 14058 del04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330 - 01)).2.3.L’omesso esame di un motivo di ricorso può costituire errore di fatto deducibile aisensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. purché la doglianza sia decisiva o non debba essereconsiderata implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impiantodella motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche checompendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrareche i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipesoda un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 -01; Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 - 01; Sez. 2, n. 53657 del17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 -01, secondo cui l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, ne'determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza diespressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perchéincompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse,logiche e giuridiche, che compendiano la " ratio decidendi" della sentenza medesima; èinvece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propriasvista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbiacausato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, siaimmediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto delricorso).2.4.In ogni caso, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio diautosufficienza (desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.), deve, apena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo edallegare gli atti processuali da cui risulti l’errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, dep. 2012,Palermo, Rv. 252794 - 01; Sez. 1, n. 26609 del 21/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2,n. 25299 del 16/05/2024, non mass., Beracci; Sez. 6, n. 10924 del 12/01/2023,Scognamiglio, non mass.).3.Tanto premesso, va dato atto, in primo luogo, che il ricorrente non ha allegato alricorso né la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2023,tantomeno i ricorsi per cassazione, in particolare quello a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], stando alla lettura della sentenza impugnata (pagg. 9 e seg.), aveva posto con ilsecondo motivo il tema del ruolo apicale disimpegnato dal [OSCURATO:PERSONA] rubricata al capo

2. Tale omissione impedisce alla Corte di valutare laesistenza effettiva (e la decisività) delle questioni che si affermano dedotte e la loro concretaarticolazione, quella stessa articolazione la cui natura analitica è posta alla base delcontestato errore percettivo.3.1.In ogni caso, la sentenza ricorsa dà conto della doglianza difensiva e la affronta allepagg. 60-62 della motivazione convalidando le ragioni della posizione verticistica delricorrente per come indicate dalla Corte territoriale.

Non vi è dunque alcun errore di fatto,non nei termini che sono stati indicati al § 2 che precede.

La Corte di cassazione ha fattoriferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla loro convergenza, agli ulterioririscontri derivanti dalle conversazioni intercettate, al governo probatorio e logico dell’incontrodel 3 aprile 2017, alla considerazione, in diritto, che il ruolo di promotore può essere svoltoanche in costanza di sodalizio già esistente.

Alla Corte di cassazione non può essereimputato il travisamento della prova se tale vizio non è stato correttamente dedotto in sede diimpugnazione della sentenza di merito poiché alla Corte di legittimità è altrimenti inibitoaccedere al fascicolo del dibattimento di primo e di secondo grado; tale vizio non risultaessere stato dedotto con i ricorsi originari.3.2.Appare dunque evidente che il ricorrente, più che l’errore di fatto, censuri l’errata (asuo dire) valutazione di tutti gli elementi dedotti a sostegno del motivo di ricorso, peraltro,come detto, nemmeno allegato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all’esame dei motivi aggiunti)consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare lafacoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre ilmassimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitàdel ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I CASSAZIONE di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso perl'inammissibilità del ricorso;uditi i difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riportano ai motivi einsistono per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., per denunziarel’errore di fatto contenuto nella sentenza della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 4807 del29/10/2024, dep. 2025, che ha annullato con rinvio, nei suoi confronti e limitatamente allacircostanza aggravante di cui all’art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza del28 giugno 2023 della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando lapronuncia di primo grado, lo aveva condannato alla pena di venti anni di reclusione per ilreato associativo di cui all’art. 74, comma 1 (in qualità di promotore), d.P.R. n. 309 del 1990,rubricato al capo 2, e dei reati fine di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990(concorso nell’importazione di cocaina) rubricati ai capi 3 e 4. Nel resto, i due ricorsi delBellocco erano stati dichiarati inammissibili. Premette che la Corte di appello, nel confermare il suo ruolo associativo apicale, haritenuto rilevante l’incontro del 3 aprile 2017 che si sarebbe tenuto presso [OSCURATO:PERSONA],incontro del quale non esiste alcuna captazione (si sconosce il contenuto delle conversazionieventualmente intrattenute dai soggetti presenti) ed al quale egli non era stato presente,come si evince dall’informativa di reato dalla quale risulta che il numero monitorato non eraintestato al ricorrente. Ciò nonostante la Corte di cassazione, travisando all’evidenza il datoprobatorio, ha confermato la sentenza della Corte di appello richiamando proprio l’incontrodel 3 aprile 2017 al quale il ricorrente avrebbe preso parte per discutere dell’importazione didroga dal Sudamerica, incontro al quale avevano partecipato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è incorsa nell’equivoco di ritenere che la sentenza della Corte di appello avessedato conto delle ragioni della intraneità del ricorrente al sodalizio e del suo ruolo verticisticotenuto altresì conto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia confermate dal riscontroesterno costituito proprio da quell’incontro del 3 aprile 2017. La svista, prosegue, è ancorapiù marchiana se si considera che il ruolo di capo emerge, per la Corte di appello, proprio inrelazione all’episodio di tentata importazione dello stupefacente dal Sudamerica e dallafunzione di garante offerta dal [OSCURATO:PERSONA] al Morano nel colloquio chiarificatore con il Pesceche, però, è stato assolto dal reato di cui al capo 3 per essere stato escluso il ruolo difinanziatore dell’associazione.In ragione di questo errore di fatto, la Corte di cassazione è incorsa in una lettura degliconferma delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia poiché l’unico riscontro è statoindividuato dalla Corte di cassazione proprio nell’incontro in questione che di certo non sitenne alla presenza del ricorrente e del quale si ignorano anche i contenuti.In ogni caso, prosegue, il presunto incontro del 3 aprile 2017 non è stato occasione diprogrammazione perché in quella occasione non fu pianificata alcuna importazione, né vi fula messa a disposizione degli autori materiali del reato o dei mezzi che sarebbero serviti adl’individuazione di corrieri o contatti organizzativi.La conclusione che l’oggetto dell’incontro tratteggia chiaramente il ruolo apicale delricorrente è frutto di una svista o di un equivoco e, di certo, di una disattenzione di ordinemeramente percettivo, come si può desumere dalla semplice lettura del ricorso e dei motiviaggiunti. 2. Il 10 novembre 2025, il difensore del ricorrente ha depositato motivi nuovi a sostegnodelle ragioni della richiesta introduttiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.2.In termini generali il ricorso straordinario per errore di fatto di cui all’art. 625-bis cod.proc. pen. costituisce mezzo di correzione delle sentenze della Corte di cassazione quandoviziate da errore materiale o assunte a seguito di errata rappresentazione percettiva.2.1.La giurisprudenza di legittimità ha spiegato che qualora la causa dell'errore non siaidentificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisioneabbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen.(Sez. U., n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527; ma già prima, Sez. U, n. 16103 del27/03/2002, Basile, Rv. 221280, secondo cui l'errore di fatto verificatosi nel giudizio dilegittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errorepercettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsanella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sulprocesso formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processualiche abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza diesso; successivamente, Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 - 01, haulteriormente affermato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità ed oggettodel rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco e postula inderogabilmente che lo sviamento della volontàdel giudice sia non solo decisivo, ma anche di oggettiva immediata rilevabilità, nel senso cheil controllo degli atti processuali deve far trasparire, in modo diretto ed evidente, che ladecisione è stata condizionata dall'inesatta percezione e non dall'errata valutazione o dalnon corretto apprezzamento di quegli atti, nel qual caso la qualificazione appropriata è quellacorrispondente all'errore di giudizio).2.2.Si è precisato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario percassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannatanei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinviolimitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez.U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 - 01, che ha ritenuto ammissibile il ricorsostraordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullatocon rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di unacircostanza aggravante; nello stesso senso, Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, dep. 2019,Esperto, Rv. 275408 - 01; più recentemente si è affermato che, in caso di annullamentoparziale con rinvio della sentenza di secondo grado, il ricorso straordinario previsto dall'art.625-bis cod. proc. pen. è ammissibile non soltanto quando il rigetto o la declaratoria diinammissibilità, nel resto, dell'impugnazione riguardino solo apparentemente il trattamentosanzionatorio, incidendo invece sui presupposti fattuali dello stesso, ma ancheogniqualvolta, per effetto della decisione di rigetto o di inammissibilità della Corte dicassazione, si realizzi l'effetto preclusivo di cui all'art. 624 cod. proc. pen. che circoscrive, intermini rigidi, l'ambito dei poteri decisori del giudice del rinvio; così, Sez. 5, n. 14058 del04/04/2024, Cristiano, Rv. 286330 - 01)).2.3.L’omesso esame di un motivo di ricorso può costituire errore di fatto deducibile aisensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. purché la doglianza sia decisiva o non debba essereconsiderata implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l'impiantodella motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche checompendiano la "ratio decidendi" della sentenza, sicché è onere del ricorrente dimostrareche i motivi non esaminati fossero, invece, decisivi, e che il loro omesso scrutinio sia dipesoda un errore di percezione (Sez. 1, n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli, Rv. 285553 -01; Sez. 3, n. 27622 del 26/04/2023, Domi, Rv. 284804 - 01; Sez. 2, n. 53657 del17/11/2016, Macrì, Rv. 268982 - 01; Sez. 4, n. 34156 del 21/06/2004, Baini, Rv. 229099 -01, secondo cui l'omesso esame di un motivo di ricorso non dà causa ad errore di fatto, ne'determina incompletezza della motivazione della sentenza, quando, pur in mancanza diespressa disamina, la censura debba considerarsi implicitamente disattesa perchéincompatibile con la struttura e l'impianto della motivazione, nonché con le premesse,logiche e giuridiche, che compendiano la " ratio decidendi" della sentenza medesima; èinvece riconducibile nella figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propriasvista materiale, ossia da una disattenzione di ordine meramente percettivo, che abbiacausato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza, viceversa, siaimmediatamente ed oggettivamente rilevabile in base al semplice controllo del contenuto delricorso).2.4.In ogni caso, il ricorso per errore materiale o di fatto, in virtù del principio diautosufficienza (desumibile dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.), deve, apena di inammissibilità, indicare specificamente l'elemento materiale od il fatto erroneo edallegare gli atti processuali da cui risulti l’errore (Sez. 2, n. 11806 del 20/12/2011, dep. 2012,Palermo, Rv. 252794 - 01; Sez. 1, n. 26609 del 21/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2,n. 25299 del 16/05/2024, non mass., Beracci; Sez. 6, n. 10924 del 12/01/2023,Scognamiglio, non mass.).3.Tanto premesso, va dato atto, in primo luogo, che il ricorrente non ha allegato alricorso né la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 28 giugno 2023,tantomeno i ricorsi per cassazione, in particolare quello a firma dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], stando alla lettura della sentenza impugnata (pagg. 9 e seg.), aveva posto con ilsecondo motivo il tema del ruolo apicale disimpegnato dal [OSCURATO:PERSONA] rubricata al capo 2. Tale omissione impedisce alla Corte di valutare laesistenza effettiva (e la decisività) delle questioni che si affermano dedotte e la loro concretaarticolazione, quella stessa articolazione la cui natura analitica è posta alla base delcontestato errore percettivo.3.1.In ogni caso, la sentenza ricorsa dà conto della doglianza difensiva e la affronta allepagg. 60-62 della motivazione convalidando le ragioni della posizione verticistica delricorrente per come indicate dalla Corte territoriale. Non vi è dunque alcun errore di fatto,non nei termini che sono stati indicati al § 2 che precede. La Corte di cassazione ha fattoriferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, alla loro convergenza, agli ulterioririscontri derivanti dalle conversazioni intercettate, al governo probatorio e logico dell’incontrodel 3 aprile 2017, alla considerazione, in diritto, che il ruolo di promotore può essere svoltoanche in costanza di sodalizio già esistente. Alla Corte di cassazione non può essereimputato il travisamento della prova se tale vizio non è stato correttamente dedotto in sede diimpugnazione della sentenza di merito poiché alla Corte di legittimità è altrimenti inibitoaccedere al fascicolo del dibattimento di primo e di secondo grado; tale vizio non risultaessere stato dedotto con i ricorsi originari.3.2.Appare dunque evidente che il ricorrente, più che l’errore di fatto, censuri l’errata (asuo dire) valutazione di tutti gli elementi dedotti a sostegno del motivo di ricorso, peraltro,come detto, nemmeno allegato. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta all’esame dei motivi aggiunti)consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa del ricorrente (C.Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché delversamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissaequitativamente nella misura di € 3.000,00. [OSCURATO:PERSONA] intende in tal modo esercitare lafacoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre ilmassimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilitàdel ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 26/11/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13334/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris