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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 22091/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani il 05/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani, decidendo sul riesame proposto avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani in data 18 luglio 2025, ha annullato il provvedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione di quanto alla stessa sequestrato e ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente è indagato: con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 81, 110, 319 in relazione all'art. 321 cod. pen., per avere [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tecnico della prevenzione del servizio di igiene degli alimenti e nutrizioni presso l'[OSCURATO:PERSONA] BAT, ricevuto per il tramite dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], coniuge convivente, e dell'impresa individuale intestata formalmente alla loro figlia [OSCURATO:PERSONA], illeciti profitti dagli imprenditori soggetti a controlli da parte dello stesso tecnico, anche finalizzati a non ricevere controlli; del reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. per essersi appropriato di un veicolo, di cui aveva la disponibilità per ragione del proprio ufficio o servizio, usufruendone uti dominus.

Risultano sottoposti a sequestro probatorio telefoni smartphone, la somma complessiva di euro 7.900,00 nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Zagari, documentazione, dati estratti dai supporti informatici rinvenuti in occasione della attività perquirente.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolati in più motivi.

2.1. Con il primo motivo, si duole della tardiva trasmissione al Tribunale del riesame, da parte dell'Autorità procedente, degli atti investigativi posti a base del provvedimento impugnato, con conseguente pregiudizio per i diritti di difesa.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la trasmissione solo parziale al Tribunale del riesame degli atti investigativi richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla strumentalità probatoria dei beni sequestrati, con violazione del principio di proporzionalità, con riferimento agli "atti e documenti pertinenti" ed ai "dati informatici" indiscriminatamente appresi.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che il sequestro è caduto su somme non contemplate nel decreto, in assenza di un nesso probatorio che giustificasse tale estensione.

2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce insussistenza del fumus commissi delicti, non essendo stati indicati indizi concreti, specifici ed attuali posti a base del vincolo coercitivo.

3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha argomentato la inammissibilità del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Deve premettersi, ai fini del decidere, che il ricorso per cassazione avverso le misure reali è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., ma tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).

Con riferimento alle ordinanze emesse in materia di sequestro, si è ritenuta la motivazione meramente apparente quando, pur graficamente presente nel corpo del provvedimento impugnato, essa sia sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice, perché, ad esempio, non specifichi le violazioni riscontrate, ma faccia ricorso ad espressioni ambigue le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non siano idonee a far escludere l'insussistenza del reato (tra le molte, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;). 3.11 primo motivo di ricorso, attinente al tardivo invio al Tribunale del riesame degli atti investigativi posti a base del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite hanno affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva.

Opera il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. - che prescrive la trasmissione degli atti al tribunale, da parte dell'autorità procedente, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso - che ha tuttavia natura meramente ordinatoria (Sez.

U n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 - 01).

Il principio è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., avendo questa Corte anche puntualizzato come, nel caso di trasmissione frazionata degli 3atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti stessi (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 - 01).

4. Il secondo motivo, che lamenta la trasmissione parziale, selettiva e unilaterale degli atti su cui è fondata la misura, con conseguente pregiudizio delle ragioni difensive, è generico.

Nella ordinanza del riesame si dà atto che risultano trasmesse le due annotazioni di polizia giudiziaria del 25 giugno 2025 e del 20 luglio 2025, su cui essa si fonda e ne risulta anche illustrato il contenuto.

D'altra parte, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare, sicché spetta all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare (Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Guglialmo, Rv. 270050; in senso conforme Sez. 2, n.20191 del 04/02/2015, Virlan, Rv.263522; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348).

Il deducente non ha assolto tale onere.

5. Il terzo motivo, relativo alla mancata esplicitazione della strumentalità probatoria del vincolo imposto sugli "atti e documenti pertinenti" e sui "dati informatici", è genericamente formulato.

Il motivo fonda sul principio, che costituisce ius receptum dopo l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, per cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato e, a maggior ragione, di cose solo pertinenti al reato, deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, che deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato e dare conto, specificatamente, della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776).

L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto genetico, in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose ad esso pertinenti, ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato dal pubblico ministero in relazione ad una serie di profili, riconducibili, oltre che al fatto 4ipotizzato ed al tipo di illecito cui in concreto il fatto stesso è ricondotto, anche alla relazione che le cose presentano con le fattispecie di reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (tra le altre, in tal senso anche Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781).

Pur se l'ampiezza dei suoi contenuti dipende dalla fase della "progressione procedimentale" in cui interviene, il sequestro non può dunque avere un contenuto meramente assertivo e l'onere motivazionale risulta proporzionalmente più intenso qualora l'atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro.

Deve poi considerarsi che non è consentito al Giudice del riesame disegnare di iniziativa il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così "puntellando" il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che spettano all'organo dell'Accusa e siano state, invece, da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004 Bevilacqua, Rv. 226712) Nel caso di specie, dallo stesso decreto del Pubblico Ministero si evince che la documentazione da apprendere era quella riguardante specificamente i reati dettagliatamente contestati, ovvero la documentazione per attività di consulenza amministrativa diretta a mascherare i rapporti corruttivi tra il ricorrente e i titolari di aziende che avrebbero potuto essere destinatari di ispezioni o sanzioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale tecnico della prevenzione del servizio igiene alimenti e nutrizione dell'[OSCURATO:PERSONA].

L'ordinanza precisa che l'acquisizione di tale documentazione avrebbe consentito di avvalorare l'ipotesi investigativa ovvero di rinvenire elementi utili a legittimare ipotesi ricostruttive alternative.

La motivazione, pur stringata, non è assente, sicché non può essere censurata in questa Sede, avuto riguardo ai vizi deducibili avverso i provvedimenti impositivi di vincoli reali, come in premessa indicato.

E comunque si tratta di una motivazione congrua, posto che una indicazione maggiormente selettiva avrebbe potuto frustrare le rappresentate esigenze accertative.

6. Il quarto motivo di ricorso attiene all'indebita estensione del sequestro su somme di denaro non contemplate.

La deduzione è generica, dal momento che - come risulta nell'ordinanza impugnata - il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero, individuava tra i beni da acquisire, le "risorse finanziarie" collegate o derivanti dai reati contestati.

E' aspecifica la censura sulla mancanza di rilevanza probatoria del danaro. 5Il Tribunale ha precisato che il sequestro va mantenuto ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in quanto le somme apprese costituiscono prezzo della ipotizzata corruzione.

Le Sezioni Unite hanno al riguardo stabilito che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez.

U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 01).

Al riguardo si è stabilito, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono "prezzo" -. e non invece profitto - del reato di corruzione (nella specie, in atti giudiziari) le somme ricevute, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili (v.

Sez.

U, n. 9149 del 1996, Rv. 205707 - 01) (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, Rv. 283666 - 01).

L'ordinanza impugnata richiama la confiscabilità ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. 7.

Il quinto motivo, attinente alla mancanza del fumus dei reati di corruzione continuata e di peculato continuato è, quanto alla corruzione, infondato e, quanto al peculato, inammissibile per carenza di interesse.

7.1. A proposito della corruzione, nell'ordinanza viene dato conto delle modalità realizzative dei reati contestati, secondo l'ipotesi accusatoria.

Le consulenze di tipo amministrativo riferibili a prossimi congiunti del ricorrente erano strumentalmente dirette a dissimulare le dazioni di denaro, che si ipotizza essere riconducibili ad accordi di natura corruttiva, tra il ricorrente e i titolari di aziende che avrebbero potuto essere destinatari di ispezioni o sanzioni da parte del medesimo, quale tecnico della prevenzione del servizio igiene alimenti e nutrizione a tempo pieno, e dunque nella veste - qui non contestata - di ufficiale di polizia giudiziaria.

Proprio l'apprestamento di plurimi schermi interpositivi deporrebbe per l'esistenza di tali accordi.

Dalle investigazioni è emersa l'esistenza di ditte individuali in titolarità di prossimi congiunti del ricorrente (della moglie [OSCURATO:PERSONA]; della figlia [OSCURATO:PERSONA]), esercenti attività di consulenza amministrativa, che in realtà non hanno mai operato (come è dato desumere dalla assenza di una loro sede effettiva, nonché di titoli professionali ovvero della iscrizione in albi professionali da parte delle intestatarie, di personale e di costi) e tuttavia risultano avere emesso fatture per importi rilevanti in favore di numerose imprese (v. allegato, pagg. da 4 a 9 della annotazione). 6Prestazioni di consulenza, in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, erano state rese dalla società BEN s.r.I., alle cui dipendenze operava il figlio del ricorrente, con cui avevano intrattenuto rapporti professionali le due predette ditte individuali intestate a moglie e figlia del ricorrente.

Quanto a [OSCURATO:PERSONA], è significativo che in alcune delle fatture verificate dagli inquirenti fosse indicato l'indirizzo di posta elettronica dello stesso ricorrente e non quello della [OSCURATO:PERSONA].

Dovendosi considerare che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva - non fondata, cioè, su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto - di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso, il Tribunale ha certamente delineato un rapporto significativo, nella vicenda in scrutinio, tra il reato in addebito e i beni coerciti.

Anche in tal caso, vi è motivazione sul punto tutt'altro che apparente, dalla quale emerge come il vincolo reale sia stato imposto con finalità non meramente esplorativa, su res che avrebbero consentito di acquisire elementi di conoscenza sulle ipotizzate fattispecie corruttive.

7.2. Di contro, non risulta che sia stata tratta in sequestro l'automobile di servizio appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] ed asseritamente usata dal ricorrente per finalità estranee ai compiti istituzionali, oggetto dell'addebito di peculato, né che siano stati appresi altri beni riferibili a detto reato.

Ciò priva di concretezza l'interesse all'impugnazione, non ravvisabile nella mera esigenza della verifica del quadro indiziario.

8. Altro profilo che esula dai motivi - ma di cui è opportuno dar conto - attiene alla legittimazione dell'indagato ad instare per la restituzione dei beni sequestrati in danno della moglie [OSCURATO:PERSONA] (peraltro non specificamente indicati: l'ordinanza rinvia al "file 1108863").

Da tempo si è affermato l'indirizzo per cui la restituzione delle cose sequestrate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possidendi".

Diversi arresti hanno richiamato il risalente principio (cfr. Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268; Sez.

U, n. 9149 del 3/7/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205705), espresso con specifico riferimento alla pronuncia che deve assumere il giudice dell'esecuzione, adito per la restituzione del bene; restituzione ai fini della quale, quando il bene sia stato sequestrato e non confiscato, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente 7apprezzabile sul bene coercito, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un "favor possessionis" che prescinda dall' "jus possidendi".

Il che sta a significare che il richiedente è onerato della dimostrazione positiva della esistenza di una simile situazione legittimante.

Da ultimo, le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato l'impostazione per cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene) (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01) Nel caso al vaglio, il riesame era stato proposto anche dalla [OSCURATO:PERSONA], là dove il ricorso per cassazione è stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], che non ha allegato alcun interesse, in relazione ad effetti favorevoli rispetto ad una sua specifica situazione soggettiva, che potrebbero derivare dal dissequestro.

Un tale interesse avrebbe potuto discendere dalla natura interpositoria della ditta [OSCURATO:PERSONA], ma non è stata questa la linea difensiva prescelta dal ricorrente, che ha mirato a sconfessare l'esistenza del fumus.

9. Al rigetto del ricorso, che discende da tutto quanto precede, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani il 05/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani, decidendo sul riesame proposto avverso il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trani in data 18 luglio 2025, ha annullato il provvedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponendo la restituzione di quanto alla stessa sequestrato e ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente è indagato: con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del reato di cui agli artt. 81, 110, 319 in relazione all'art. 321 cod. pen., per avere [OSCURATO:PERSONA], in qualità di tecnico della prevenzione del servizio di igiene degli alimenti e nutrizioni presso l'[OSCURATO:PERSONA] BAT, ricevuto per il tramite dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], coniuge convivente, e dell'impresa individuale intestata formalmente alla loro figlia [OSCURATO:PERSONA], illeciti profitti dagli imprenditori soggetti a controlli da parte dello stesso tecnico, anche finalizzati a non ricevere controlli; del reato di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. per essersi appropriato di un veicolo, di cui aveva la disponibilità per ragione del proprio ufficio o servizio, usufruendone uti dominus. Risultano sottoposti a sequestro probatorio telefoni smartphone, la somma complessiva di euro 7.900,00 nei confronti dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-Zagari, documentazione, dati estratti dai supporti informatici rinvenuti in occasione della attività perquirente. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, articolati in più motivi. 2.1. Con il primo motivo, si duole della tardiva trasmissione al Tribunale del riesame, da parte dell'Autorità procedente, degli atti investigativi posti a base del provvedimento impugnato, con conseguente pregiudizio per i diritti di difesa. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la trasmissione solo parziale al Tribunale del riesame degli atti investigativi richiamati nella motivazione del provvedimento impugnato. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce difetto di motivazione in ordine alla strumentalità probatoria dei beni sequestrati, con violazione del principio di proporzionalità, con riferimento agli "atti e documenti pertinenti" ed ai "dati informatici" indiscriminatamente appresi. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce che il sequestro è caduto su somme non contemplate nel decreto, in assenza di un nesso probatorio che giustificasse tale estensione. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce insussistenza del fumus commissi delicti, non essendo stati indicati indizi concreti, specifici ed attuali posti a base del vincolo coercitivo. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha argomentato la inammissibilità del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Deve premettersi, ai fini del decidere, che il ricorso per cassazione avverso le misure reali è consentito solo per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., ma tale vizio ricomprende, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione che siano così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Con riferimento alle ordinanze emesse in materia di sequestro, si è ritenuta la motivazione meramente apparente quando, pur graficamente presente nel corpo del provvedimento impugnato, essa sia sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice, perché, ad esempio, non specifichi le violazioni riscontrate, ma faccia ricorso ad espressioni ambigue le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non siano idonee a far escludere l'insussistenza del reato (tra le molte, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893;). 3.11 primo motivo di ricorso, attinente al tardivo invio al Tribunale del riesame degli atti investigativi posti a base del provvedimento impugnato, è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite hanno affermato che nel procedimento di riesame del provvedimento di sequestro non è applicabile il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti al tribunale, previsto dall'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva. Opera il diverso termine indicato dall'art. 324, comma 3, cod. proc. pen. - che prescrive la trasmissione degli atti al tribunale, da parte dell'autorità procedente, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso - che ha tuttavia natura meramente ordinatoria (Sez. U n. 26268 del 28/03/2013, Cavalli, Rv. 255581 - 01). Il principio è stato ribadito anche dopo l'entrata in vigore della legge 16 aprile 2015, n. 47, che ha novellato l'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., avendo questa Corte anche puntualizzato come, nel caso di trasmissione frazionata degli 3atti, il termine perentorio di dieci giorni, entro cui deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura, decorre dal momento in cui il tribunale ritiene completa l'acquisizione degli atti stessi (Sez. 6, n. 47883 del 25/09/2019, Yzeiraj, Rv. 277566 - 01). 4. Il secondo motivo, che lamenta la trasmissione parziale, selettiva e unilaterale degli atti su cui è fondata la misura, con conseguente pregiudizio delle ragioni difensive, è generico. Nella ordinanza del riesame si dà atto che risultano trasmesse le due annotazioni di polizia giudiziaria del 25 giugno 2025 e del 20 luglio 2025, su cui essa si fonda e ne risulta anche illustrato il contenuto. D'altra parte, l'omessa trasmissione al tribunale del riesame di parte degli atti acquisiti al procedimento cautelare determina la caducazione del provvedimento impugnato qualora gli atti non trasmessi siano stati ritenuti determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare, sicché spetta all'indagato l'onere di indicare le ragioni per le quali gli atti di cui lamenta la mancata trasmissione siano stati determinanti ai fini dell'applicazione della misura cautelare (Sez. 5, n. 21205 del 03/03/2017, Guglialmo, Rv. 270050; in senso conforme Sez. 2, n.20191 del 04/02/2015, Virlan, Rv.263522; Sez. 3, n. 25632 del 29/01/2018, B., Rv. 273348). Il deducente non ha assolto tale onere. 5. Il terzo motivo, relativo alla mancata esplicitazione della strumentalità probatoria del vincolo imposto sugli "atti e documenti pertinenti" e sui "dati informatici", è genericamente formulato. Il motivo fonda sul principio, che costituisce ius receptum dopo l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, per cui il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato e, a maggior ragione, di cose solo pertinenti al reato, deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, che deve comprendere anche l'individuazione della relazione tra la cosa sequestrata ed il delitto ipotizzato e dare conto, specificatamente, della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548; Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 2, n. 2787 del 03/12/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265776). L'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto genetico, in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato, ovvero cose ad esso pertinenti, ed alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato dal pubblico ministero in relazione ad una serie di profili, riconducibili, oltre che al fatto 4ipotizzato ed al tipo di illecito cui in concreto il fatto stesso è ricondotto, anche alla relazione che le cose presentano con le fattispecie di reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (tra le altre, in tal senso anche Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781). Pur se l'ampiezza dei suoi contenuti dipende dalla fase della "progressione procedimentale" in cui interviene, il sequestro non può dunque avere un contenuto meramente assertivo e l'onere motivazionale risulta proporzionalmente più intenso qualora l'atto da convalidare non sia sufficientemente chiaro. Deve poi considerarsi che non è consentito al Giudice del riesame disegnare di iniziativa il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così "puntellando" il titolo cautelare mediante un'arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che spettano all'organo dell'Accusa e siano state, invece, da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 Bevilacqua, Rv. 226712) Nel caso di specie, dallo stesso decreto del Pubblico Ministero si evince che la documentazione da apprendere era quella riguardante specificamente i reati dettagliatamente contestati, ovvero la documentazione per attività di consulenza amministrativa diretta a mascherare i rapporti corruttivi tra il ricorrente e i titolari di aziende che avrebbero potuto essere destinatari di ispezioni o sanzioni da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale tecnico della prevenzione del servizio igiene alimenti e nutrizione dell'[OSCURATO:PERSONA]. L'ordinanza precisa che l'acquisizione di tale documentazione avrebbe consentito di avvalorare l'ipotesi investigativa ovvero di rinvenire elementi utili a legittimare ipotesi ricostruttive alternative. La motivazione, pur stringata, non è assente, sicché non può essere censurata in questa Sede, avuto riguardo ai vizi deducibili avverso i provvedimenti impositivi di vincoli reali, come in premessa indicato. E comunque si tratta di una motivazione congrua, posto che una indicazione maggiormente selettiva avrebbe potuto frustrare le rappresentate esigenze accertative. 6. Il quarto motivo di ricorso attiene all'indebita estensione del sequestro su somme di denaro non contemplate. La deduzione è generica, dal momento che - come risulta nell'ordinanza impugnata - il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero, individuava tra i beni da acquisire, le "risorse finanziarie" collegate o derivanti dai reati contestati. E' aspecifica la censura sulla mancanza di rilevanza probatoria del danaro. 5Il Tribunale ha precisato che il sequestro va mantenuto ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen., in quanto le somme apprese costituiscono prezzo della ipotizzata corruzione. Le Sezioni Unite hanno al riguardo stabilito che il divieto di restituzione previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. opera, oltre che con riguardo al sequestro preventivo, anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio (Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690 - 01). Al riguardo si è stabilito, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono "prezzo" -. e non invece profitto - del reato di corruzione (nella specie, in atti giudiziari) le somme ricevute, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, con la conseguenza che esse sono integralmente sequestrabili (v. Sez. U, n. 9149 del 1996, Rv. 205707 - 01) (Sez. 6, n. 28412 del 30/03/2022, Ragno, Rv. 283666 - 01). L'ordinanza impugnata richiama la confiscabilità ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen. 7. Il quinto motivo, attinente alla mancanza del fumus dei reati di corruzione continuata e di peculato continuato è, quanto alla corruzione, infondato e, quanto al peculato, inammissibile per carenza di interesse. 7.1. A proposito della corruzione, nell'ordinanza viene dato conto delle modalità realizzative dei reati contestati, secondo l'ipotesi accusatoria. Le consulenze di tipo amministrativo riferibili a prossimi congiunti del ricorrente erano strumentalmente dirette a dissimulare le dazioni di denaro, che si ipotizza essere riconducibili ad accordi di natura corruttiva, tra il ricorrente e i titolari di aziende che avrebbero potuto essere destinatari di ispezioni o sanzioni da parte del medesimo, quale tecnico della prevenzione del servizio igiene alimenti e nutrizione a tempo pieno, e dunque nella veste - qui non contestata - di ufficiale di polizia giudiziaria. Proprio l'apprestamento di plurimi schermi interpositivi deporrebbe per l'esistenza di tali accordi. Dalle investigazioni è emersa l'esistenza di ditte individuali in titolarità di prossimi congiunti del ricorrente (della moglie [OSCURATO:PERSONA]; della figlia [OSCURATO:PERSONA]), esercenti attività di consulenza amministrativa, che in realtà non hanno mai operato (come è dato desumere dalla assenza di una loro sede effettiva, nonché di titoli professionali ovvero della iscrizione in albi professionali da parte delle intestatarie, di personale e di costi) e tuttavia risultano avere emesso fatture per importi rilevanti in favore di numerose imprese (v. allegato, pagg. da 4 a 9 della annotazione). 6Prestazioni di consulenza, in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, erano state rese dalla società BEN s.r.I., alle cui dipendenze operava il figlio del ricorrente, con cui avevano intrattenuto rapporti professionali le due predette ditte individuali intestate a moglie e figlia del ricorrente. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], è significativo che in alcune delle fatture verificate dagli inquirenti fosse indicato l'indirizzo di posta elettronica dello stesso ricorrente e non quello della [OSCURATO:PERSONA]. Dovendosi considerare che, ai fini della legittimità del sequestro probatorio, benché non sia necessaria la prova del carattere di pertinenza o di corpo di reato della cosa oggetto del vincolo, occorre la possibilità effettiva - non fondata, cioè, su elementi astratti ed avulsi dalle caratteristiche del caso concreto - di configurare un rapporto fra questa ed il reato stesso, il Tribunale ha certamente delineato un rapporto significativo, nella vicenda in scrutinio, tra il reato in addebito e i beni coerciti. Anche in tal caso, vi è motivazione sul punto tutt'altro che apparente, dalla quale emerge come il vincolo reale sia stato imposto con finalità non meramente esplorativa, su res che avrebbero consentito di acquisire elementi di conoscenza sulle ipotizzate fattispecie corruttive. 7.2. Di contro, non risulta che sia stata tratta in sequestro l'automobile di servizio appartenente alla [OSCURATO:PERSONA] ed asseritamente usata dal ricorrente per finalità estranee ai compiti istituzionali, oggetto dell'addebito di peculato, né che siano stati appresi altri beni riferibili a detto reato. Ciò priva di concretezza l'interesse all'impugnazione, non ravvisabile nella mera esigenza della verifica del quadro indiziario. 8. Altro profilo che esula dai motivi - ma di cui è opportuno dar conto - attiene alla legittimazione dell'indagato ad instare per la restituzione dei beni sequestrati in danno della moglie [OSCURATO:PERSONA] (peraltro non specificamente indicati: l'ordinanza rinvia al "file 1108863"). Da tempo si è affermato l'indirizzo per cui la restituzione delle cose sequestrate va operata in favore di colui che vanti su di esse una pretesa giuridicamente meritevole e dia prova positiva del suo "ius possidendi". Diversi arresti hanno richiamato il risalente principio (cfr. Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202268; Sez. U, n. 9149 del 3/7/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205705), espresso con specifico riferimento alla pronuncia che deve assumere il giudice dell'esecuzione, adito per la restituzione del bene; restituzione ai fini della quale, quando il bene sia stato sequestrato e non confiscato, è necessaria la prova rigorosa di un diritto legittimo e giuridicamente 7apprezzabile sul bene coercito, non potendo ipotizzarsi, in questa materia, un "favor possessionis" che prescinda dall' "jus possidendi". Il che sta a significare che il richiedente è onerato della dimostrazione positiva della esistenza di una simile situazione legittimante. Da ultimo, le Sezioni Unite, dirimendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, hanno confermato l'impostazione per cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene) (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01) Nel caso al vaglio, il riesame era stato proposto anche dalla [OSCURATO:PERSONA], là dove il ricorso per cassazione è stato proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], che non ha allegato alcun interesse, in relazione ad effetti favorevoli rispetto ad una sua specifica situazione soggettiva, che potrebbero derivare dal dissequestro. Un tale interesse avrebbe potuto discendere dalla natura interpositoria della ditta [OSCURATO:PERSONA], ma non è stata questa la linea difensiva prescelta dal ricorrente, che ha mirato a sconfessare l'esistenza del fumus. 9. Al rigetto del ricorso, che discende da tutto quanto precede, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM P.Q.M
Decreto Cassazione n. 22091/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris