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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024

Cassazione n. 11101/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in ordine al reato di cui al capo B) - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per i reati contestati.

Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva.

Il motivo in questione è manifestamente infondato, atteso che la recidiva era stata per l'appunto esclusa dalla sentenza impugnata, con conseguente ridetermi- nazione della pena.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende.

Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in ordine al reato di cui al capo B) - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per i reati contestati. Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva. Il motivo in questione è manifestamente infondato, atteso che la recidiva era stata per l'appunto esclusa dalla sentenza impugnata, con conseguente ridetermi- nazione della pena. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t
Sentenza Cassazione n. 11101/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris