CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2024
Cassazione n. 11101/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale per avere escluso la contestata recidiva e rideterminato la pena in ordine al reato di cui al capo B) - ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per i reati contestati. Con l'unico motivo sollevato, deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'applicazione della recidiva. Il motivo in questione è manifestamente infondato, atteso che la recidiva era stata per l'appunto esclusa dalla sentenza impugnata, con conseguente ridetermi- nazione della pena. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 12 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t