CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.YPARRAGUIRRE [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Ap- pello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, ri- determinava la pena nei suoi confronti in anni uno mesi due di reclusione ed eu- ro 200 di multa in relazione al reato di furto di una borsa, previo riconoscimento del giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e la recidiva. 2. Lamenta il ricorrente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della condotta riparatoria e di quella di avere provocato un danno di speciale te- nuità, oltre al fatto di essere stata riconosciuta la recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni della decisione sul trattamento sanzionatorio e sulle ritenute circostanze aggravanti. 3.1 In particolare ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante delle in- tervenute restituzioni e del risarcimento del danno, se è vero che il ricorrente ha consentito il recupero di alcuni dei beni custoditi all'interno della borsa, dall'altra si è trattato di restituzione parziale e, come indicato dai giudici di merito, priva dei caratteri della spontaneità. Ha poi evidenziato il giudice di merito che il pre- giudizio, al momento della sottrazione, era stato tutt'atro che irrisorio. 3.2 Quanto alla recidiva la Corte territoriale, nell'evidenziare il numero e la na- tura dei precedenti penali, ha evidenziato come l'episodio in oggetto fosse espressione di una ingravescente tendenza a delinquere, indicativa di una accen- tuata capacità criminale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente