Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 106/1983
ECLI:IT:COST:1983:106
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con una serie di ordinanze emesse il 24 aprile e il 4 agosto
1980 (iscritte nel reg. ord. 1980, ai nn. 571, 901, 902, 903, 904, 905,
906, 907, 908, 909 e 910) il Pretore di Cortina d'Ampezzo ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della
Costituzione, dell'art. 62, secondo comma (recte terzo), del Testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui punisce con
la pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire
40.000 a lire 200.000 coloro che esercitano l'attività di portiere
d'albergo senza essere iscritti nell'apposito registro presso
l'autorità di pubblica sicurezza, mentre i loro datori di lavoro,
qualora conducano un albergo senza licenza dell'autorità, sono puniti
con la pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda
fino a lire 200.000 (art. 665 C.P.), e quindi con una pena meno severa
di quella prevista dalla norma impugnata.
Ritiene il giudice "a quo" che tale disparità di trattamento tra
situazioni analoghe violi il principio di uguaglianza.
Nessuna delle parti è intervenuta nel giudizio davanti alla Corte.
:
1. - La questione sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo è se
contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione il terzo comma
dell'art. 62 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella
parte in cui punisce chi svolga attività di portiere d'albergo senza
essere iscritto nell'apposito registro con una pena più grave di
quella prevista per il suo datore di lavoro, che conduca l'albergo
senza licenza dell'autorità di P.S.
Il giudice "a quo" dubita, infatti, che tale disparità di
trattamento sia irrazionale e violi, pertanto, l'art. 3 Cost. Le
attività di conduttore di albergo e quella di portiere - secondo
l'ordinanza - si esplicano, pur su piani diversi, nello stesso settore,
incidendo sugli stessi interessi pubblici, cosicché la diversità
della sanzione per il loro esercizio abusivo non sarebbe né
giustificata né razionale.
2. - La questione non è fondata.
Più volte questa Corte ha avuto occasione di statuire che la
configurazione di fattispecie criminose e le valutazioni sulla
congruenza tra i reati e le pene rientrano nell'ambito del potere
discrezionale del legislatore, trovando un unico limite, sotto il
profilo della legittimità costituzionale, nel rispetto della
ragionevolezza, onde evitare differenze di disciplina che risultino
irrazionali ed arbitrarie (cfr. tra le ultime decisioni le sentenze nn.
26 del 1976, 72 del 1980, 162 del 1981 e 103 del 1982).
Irragionevolezza ed arbitrarietà non ricorrono nel caso di specie.
Le due ipotesi criminose messe a raffronto dal giudice "a quo"
riguardano, infatti, sia posizioni soggettive diverse nei destinatari
dei due precetti, sia diversi comportamenti omissivi che integrano
l'elemento materiale del reato.
La norma impugnata, infatti, ha per destinatari soggetti ai quali
l'ordinamento richiede, oltre all'attestazione della buona condotta
(secondo comma dell'articolo impugnato), particolari qualità
personali, in vista dei doveri specifici di sorveglianza che incombono
ai portieri e che sono finalizzati alla prevenzione di reati contro
persone o cose (cfr. art. 113 Regolamento per l'esecuzione del
T.U.L.P.S., R.D. n. 635 del 6 maggio 1940).
Alla verifica di tali qualità è subordinata l'iscrizione annuale
negli appositi registri (commi primo e secondo del citato art. 62
T.U.L.P.S.).
Diverse qualità personali sono invece richieste dall'art. 665
c.p., per chi eserciti l'attività di albergatore, in quanto la
concessione dell'apposita autorizzazione di polizia è subordinata
soltanto all'accertamento delle condizioni negative previste dall'art.
11 T.U.L.P.S., cioè al non aver subito condanne penali di particolare
rilievo (delitto non colposo punito con pena detentiva superiore a tre
anni, senza che sia intervenuta la riabilitazione) e al non essere
stati sottoposti a misure di sicurezza o dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza.
Alla luce della verifica di tali requisiti, diversa valutazione
assumono i rispettivi comportamenti omissivi delle due categorie di
soggetti presi in esame dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, e pertanto
non irrazionale appare la scelta discrezionale del legislatore che ha
ritenuto di dover comminare sanzioni diverse per ipotesi criminose che
non sono obiettivamente assimilabili.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 62, terzo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con le ordinanze
indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere