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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 106/1983

ECLI:IT:COST:1983:106
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

:

1. - Con una serie di ordinanze emesse il 24 aprile e il 4 agosto 1980 (iscritte nel reg. ord. 1980, ai nn. 571, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 e 910) il Pretore di Cortina d'Ampezzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 62, secondo comma (recte terzo), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui punisce con la pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000 coloro che esercitano l'attività di portiere d'albergo senza essere iscritti nell'apposito registro presso l'autorità di pubblica sicurezza, mentre i loro datori di lavoro, qualora conducano un albergo senza licenza dell'autorità, sono puniti con la pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a lire 200.000 (art. 665 C.P.), e quindi con una pena meno severa di quella prevista dalla norma impugnata.

Ritiene il giudice "a quo" che tale disparità di trattamento tra situazioni analoghe violi il principio di uguaglianza.

Nessuna delle parti è intervenuta nel giudizio davanti alla Corte. :

1. - La questione sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo è se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione il terzo comma dell'art. 62 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui punisce chi svolga attività di portiere d'albergo senza essere iscritto nell'apposito registro con una pena più grave di quella prevista per il suo datore di lavoro, che conduca l'albergo senza licenza dell'autorità di P.S.

Il giudice "a quo" dubita, infatti, che tale disparità di trattamento sia irrazionale e violi, pertanto, l'art. 3 Cost.

Le attività di conduttore di albergo e quella di portiere - secondo l'ordinanza - si esplicano, pur su piani diversi, nello stesso settore, incidendo sugli stessi interessi pubblici, cosicché la diversità della sanzione per il loro esercizio abusivo non sarebbe né giustificata né razionale.

2. - La questione non è fondata.

Più volte questa Corte ha avuto occasione di statuire che la configurazione di fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza tra i reati e le pene rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, trovando un unico limite, sotto il profilo della legittimità costituzionale, nel rispetto della ragionevolezza, onde evitare differenze di disciplina che risultino irrazionali ed arbitrarie (cfr. tra le ultime decisioni le sentenze nn. 26 del 1976, 72 del 1980, 162 del 1981 e 103 del 1982).

Irragionevolezza ed arbitrarietà non ricorrono nel caso di specie.

Le due ipotesi criminose messe a raffronto dal giudice "a quo" riguardano, infatti, sia posizioni soggettive diverse nei destinatari dei due precetti, sia diversi comportamenti omissivi che integrano l'elemento materiale del reato.

La norma impugnata, infatti, ha per destinatari soggetti ai quali l'ordinamento richiede, oltre all'attestazione della buona condotta (secondo comma dell'articolo impugnato), particolari qualità personali, in vista dei doveri specifici di sorveglianza che incombono ai portieri e che sono finalizzati alla prevenzione di reati contro persone o cose (cfr. art. 113 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. n. 635 del 6 maggio 1940).

Alla verifica di tali qualità è subordinata l'iscrizione annuale negli appositi registri (commi primo e secondo del citato art. 62

T.U.L.P.S.).

Diverse qualità personali sono invece richieste dall'art. 665 c.p., per chi eserciti l'attività di albergatore, in quanto la concessione dell'apposita autorizzazione di polizia è subordinata soltanto all'accertamento delle condizioni negative previste dall'art. 11 T.U.L.P.S., cioè al non aver subito condanne penali di particolare rilievo (delitto non colposo punito con pena detentiva superiore a tre anni, senza che sia intervenuta la riabilitazione) e al non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Alla luce della verifica di tali requisiti, diversa valutazione assumono i rispettivi comportamenti omissivi delle due categorie di soggetti presi in esame dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, e pertanto non irrazionale appare la scelta discrezionale del legislatore che ha ritenuto di dover comminare sanzioni diverse per ipotesi criminose che non sono obiettivamente assimilabili.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: 1. - Con una serie di ordinanze emesse il 24 aprile e il 4 agosto 1980 (iscritte nel reg. ord. 1980, ai nn. 571, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909 e 910) il Pretore di Cortina d'Ampezzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 62, secondo comma (recte terzo), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui punisce con la pena congiunta dell'arresto da uno a tre mesi e dell'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000 coloro che esercitano l'attività di portiere d'albergo senza essere iscritti nell'apposito registro presso l'autorità di pubblica sicurezza, mentre i loro datori di lavoro, qualora conducano un albergo senza licenza dell'autorità, sono puniti con la pena alternativa dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a lire 200.000 (art. 665 C.P.), e quindi con una pena meno severa di quella prevista dalla norma impugnata. Ritiene il giudice "a quo" che tale disparità di trattamento tra situazioni analoghe violi il principio di uguaglianza. Nessuna delle parti è intervenuta nel giudizio davanti alla Corte. : 1. - La questione sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo è se contrasti o meno con l'art. 3 della Costituzione il terzo comma dell'art. 62 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nella parte in cui punisce chi svolga attività di portiere d'albergo senza essere iscritto nell'apposito registro con una pena più grave di quella prevista per il suo datore di lavoro, che conduca l'albergo senza licenza dell'autorità di P.S. Il giudice "a quo" dubita, infatti, che tale disparità di trattamento sia irrazionale e violi, pertanto, l'art. 3 Cost. Le attività di conduttore di albergo e quella di portiere - secondo l'ordinanza - si esplicano, pur su piani diversi, nello stesso settore, incidendo sugli stessi interessi pubblici, cosicché la diversità della sanzione per il loro esercizio abusivo non sarebbe né giustificata né razionale. 2. - La questione non è fondata. Più volte questa Corte ha avuto occasione di statuire che la configurazione di fattispecie criminose e le valutazioni sulla congruenza tra i reati e le pene rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, trovando un unico limite, sotto il profilo della legittimità costituzionale, nel rispetto della ragionevolezza, onde evitare differenze di disciplina che risultino irrazionali ed arbitrarie (cfr. tra le ultime decisioni le sentenze nn. 26 del 1976, 72 del 1980, 162 del 1981 e 103 del 1982). Irragionevolezza ed arbitrarietà non ricorrono nel caso di specie. Le due ipotesi criminose messe a raffronto dal giudice "a quo" riguardano, infatti, sia posizioni soggettive diverse nei destinatari dei due precetti, sia diversi comportamenti omissivi che integrano l'elemento materiale del reato. La norma impugnata, infatti, ha per destinatari soggetti ai quali l'ordinamento richiede, oltre all'attestazione della buona condotta (secondo comma dell'articolo impugnato), particolari qualità personali, in vista dei doveri specifici di sorveglianza che incombono ai portieri e che sono finalizzati alla prevenzione di reati contro persone o cose (cfr. art. 113 Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., R.D. n. 635 del 6 maggio 1940). Alla verifica di tali qualità è subordinata l'iscrizione annuale negli appositi registri (commi primo e secondo del citato art. 62 T.U.L.P.S.). Diverse qualità personali sono invece richieste dall'art. 665 c.p., per chi eserciti l'attività di albergatore, in quanto la concessione dell'apposita autorizzazione di polizia è subordinata soltanto all'accertamento delle condizioni negative previste dall'art. 11 T.U.L.P.S., cioè al non aver subito condanne penali di particolare rilievo (delitto non colposo punito con pena detentiva superiore a tre anni, senza che sia intervenuta la riabilitazione) e al non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Alla luce della verifica di tali requisiti, diversa valutazione assumono i rispettivi comportamenti omissivi delle due categorie di soggetti presi in esame dal Pretore di Cortina d'Ampezzo, e pertanto non irrazionale appare la scelta discrezionale del legislatore che ha ritenuto di dover comminare sanzioni diverse per ipotesi criminose che non sono obiettivamente assimilabili. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, terzo comma, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata dal Pretore di Cortina d'Ampezzo con le ordinanze indicate in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 marzo 1983. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
Sentenza Corte costituzionale n. 106/1983 — Fons Iuris — Fons Iuris