CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a procura a margine del ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura apposta su separatodocumento informatico;- controricorrente –- avverso la sentenza n. 1295/2020 emessa dalla Corte d’appello di Torinoin data 30/12/2020 e non notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. Con atto di citazione notificato il 12.7.2010, [OSCURATO:PERSONA] proponevaopposizione al decreto ingiuntivo, con il quale il Tribunale di Mondovì gliaveva intimato il pagamento dell'importo di euro 10.000,00, basato su unassegno emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Deduceva il Canova che l'assegnoNumero registro generale 16207/2021Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 9189/2026Data pubblicazione 11/04/2026era stato dato rilasciato a garanzia del pagamento dei lavori edili, effettuatidallo [OSCURATO:PERSONA] nella sua abitazione, regolarmente pagati. [OSCURATO:PERSONA] sicostituiva e contestava l'avvenuto pagamento dei lavori, precisando che lasomma di euro 10.000,00 costituiva solo una parte dell'importo dei lavoriedili effettuati presso l'abitazione del Canova, ammontanticomplessivamente ad euro 19.800,00; chiedeva, pertanto, la condannadell'opponente al pagamento dell'ulteriore importo di euro 9.800,00.2. Il Tribunale di Mondovì rigettava l'opposizione, rilevando,preliminarmente, l'inammissibilità della domanda di pagamentodell'ulteriore importo di euro 9.800,00.3. Proposto appello dal Canova, la Corte d’appello di Torino, con sentenzadel 19.2.2014, accoglieva il gravame e, per l'effetto, revocava il decretoingiuntivo opposto. Secondo la Corte territoriale, era emerso dalla provatestimoniale che l'assegno era stato rilasciato a garanzia del creditodell'appaltatore; il patto di garanzia doveva considerarsi nullo, perchécontrario a norme imperative poste alla tutela della buona fede e dellaregolare circolazione dei titoli di credito.4. Per la cassazione della sentenza proponeva ricorso [OSCURATO:PERSONA] sullabase di due motivi, cui resisteva con controricorso il Canova.5. Questa Corte, con ordinanza del 5 marzo 2019, n. 6358, accoglieva ilricorso nei limiti di cui in motivazione, cassava la sentenza impugnata erinviava innanzi alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione,affermando che il giudizio di opposizione dà luogo ad un ordinario giudiziodi cognizione, in cui il giudice non deve limitarsi ad accertare sel'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma deve procedere ad unaautonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore perdimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso siadall'opponente per contestarla, sicché erroneamente il giudice d'appello siera limitato a dichiarare la nullità del patto di garanzia attraverso la dazionedi un assegno, perché contrario alle norme imperative contenute negli artt.1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933, senza tuttavia accertare se fosse fondatala pretesa creditoria dello [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il pagamento delNumero registro generale 16207/2021Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 9189/2026Data pubblicazione 11/04/2026residuo corrispettivo per i lavori eseguiti presso l'abitazione del Canova.Tale accertamento andava, però, limitato alla somma di euro 10.000,00, dicui al ricorso per decreto ingiuntivo, e non all'intero importo di euro19.800,00, richiesto con la comparsa di costituzione a seguito diopposizione a decreto ingiuntivo, poiché il giudice di primo grado avevadichiarato inammissibile la domanda dello [OSCURATO:PERSONA] di condanna del Canovaal pagamento dell'ulteriore importo di euro 9.800,00 e tale statuizione, nonessendo stata impugnata dallo [OSCURATO:PERSONA], era ormai coperta da giudicato.6. La Corte d’appello di Torino, in sede di rinvio, condannava [OSCURATO:PERSONA] pagare a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 10.000,00, oltre interessi legalidal 14.12.2007 al saldo, evidenziando che l’avvenuta esecuzione delleopere (contrattuali ed extracontrattuali) elencate nei documenti non potevaessere fondatamente messa in discussione e che, essendo risultato, all’esitodella c.t.u., che il loro valore complessivo era pari ad euro 88.432,51 e cheil Canova si era limitato a versare complessivamente euro 97.275,76, ilresiduo dovuto sarebbe stato pari ad euro 14.475,76, da limitare però allasomma di euro 10.000,00 in considerazione dei limiti del giudizio di rinvio.7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di due motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e394 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., e 2697 c.c., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il giudice del rinviotravisato, a suo dire, la causa petendi ed infine accolto la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA] senza previo esame ex novo del fatto della lite e senzaprevia delibazione delle eccezioni e questioni sollevate dal Canova, epretermesse nei precedenti gradi di merito, e trascurando di considerareche lo [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato ciò di cui era onerato, con riferimento allaeffettiva causa petendi dedotta a supporto della pretesa di pagamento; conconseguente nullità della gravata sentenza.1.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 16207/2021Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 9189/2026Data pubblicazione 11/04/2026Questa Corte, nel rinviare, con l’ordinanza n. 6358/2019, la causa alla Corted’appello di Torino, ha invitato quest’ultima a verificare la pretesa creditoriadello [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'importo di euro 10.000,00. Nessunarestrizione, dunque, sul piano della causa petendi della pretesa avanzatadallo [OSCURATO:PERSONA] era stata posta.Del resto, la stessa fattura n. 25/2007, recante l’importo di euro 19.800,00,era stata prodotta dallo [OSCURATO:PERSONA], per stessa ammissione del Canova (cfr.pagg. 12 e 14 del ricorso per cassazione), solo nel giudizio di opposizioneal decreto ingiuntivo, e non sin dal ricorso monitorio, con la conseguenzache giammai avrebbe potuto circoscriversi nei termini esposti dall’odiernoricorrente la causa petendi della presente controversia, la quale va, quindi,identificata nel saldo dei lavori eseguiti dall’esponente per conto delCanova.In quest’ottica, il disconoscimento della fattura operato da quest’ultimo nelgiudizio di opposizione non assume rilevanza diretta, atteso che, ripetesi, ilcredito fatto valere dallo [OSCURATO:PERSONA] è stato sin dall’inizio fondato su altridocumenti (cfr. pag. 14 del ricorso per cassazione) ed ha trovato conferma,avuto riguardo all’an, nelle deposizioni testimoniali raccolte (cfr. pagg. 9-10 del controricorso) e, con riferimento al quantum, nei detti documenti enella c.t.u. espletata.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 5), c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione, avendo il giudice del rinvio trascurato, asuo dire, di prendere in considerazione le deposizioni delle testimoniValerioti Silvana e [OSCURATO:PERSONA], dalle quali sarebbe risultata, aconferma di quanto da lui dedotto ed a smentita di quanto allegato dalloSpanò, l’inesistenza di alcun credito con riguardo alla effettiva causapetendi dal medesimo dedotta in giudizio.2.1. Il motivo è infondato.Nel richiamare le considerazioni già espresse nell’analisi del precedentemotivo, va qui aggiunto che, come condivisibilmente evidenziato dalcontroricorrente, la questione rappresentata dalla dazione dell’assegnoNumero registro generale 16207/2021Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 9189/2026Data pubblicazione 11/04/2026bancario di euro 10.000,00 allo [OSCURATO:PERSONA], e della sua funzione (di pagamentoo di garanzia), è stata superata dall’ordinanza n. 6358/2019 di questaCorte, la quale, respingendo tutte le difese avversarie, ha demandato algiudice di rinvio unicamente di accertare la fondatezza della pretesacreditoria vantata dallo [OSCURATO:PERSONA].La scelta della Corte d’appello di non tener conto delle deposizioni rese dalletesti Valerioti e Arundo, perché non in grado di apportare elementi atti acontrastare le altre risultanze processuali, rappresenta poi un giudizioriservato al giudice di merito non suscettibile di essere censurato nellapresente sede di legittimità.La ricostruzione secondo cui ad un certo punto del rapporto il Canova eraancora debitore verso lo [OSCURATO:PERSONA] delle somme di euro 16.500,00 di cui allafattura n. 6 del 14.3.2007 e di euro 4.300,00 di cui alla fattura n. 15 del21.6.2007 e il pagamento di euro 22.000,00 effettuato a mezzo bonificobancario il 19.10.2007 sarebbe avvenuto a saldo degli importi di cui allefatture nn. 6/07 e 23/07 (peraltro, non coincidenti né quanto al numero néquanto all’importo complessivo a quelle in precedenza indicate) rappresentauna mera ricostruzione unilaterale dei fatti, la quale peraltro non sembraaver avuto riscontri nelle testimonianze richiamate.A tacer del fatto che la detta impostazione difensiva si porrebbe in evidentecontrasto con quella emergente dal primo motivo, a tenore della quale ilcredito residuo dello [OSCURATO:PERSONA] avrebbe trovato fondamento nella fattura n. 25del 2007.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano comeda dispositivo.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese delNumero registro generale 16207/2021Numero sezionale 658/2026Numero di raccolta generale 9189/2026Data pubblicazione 11/04/2026presente giudizio, che si liquidano in euro 2.200,00 per compensi ed €200,00 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva eCap.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.3.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]