Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 22169/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22296/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 77 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] sommari -Opposizione a decreto ingiuntivo -Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 40, presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1554 /201 9 , depositata il 20 novembre2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: pronunciando in grado d’appello sulla opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma complessiva di € 25.166,95 a titolo di canoni insoluti d’affitto d’azienda, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento del primo motivo delgravame propost o dalla A.T.G. e in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione e le altre domande proposte dall’opponente, ha dichiarato « l'improcedibilità della domanda di condanna sottesa al decreto ingiuntivo opposto»per la mancata presentazione della ingiungente, [OSCURATO:SOCIETA]., nel procedimento di mediazione obbligatoria ; ha conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’appellata (opposta) alle spese di entrambi i gradi di giudizio; premesso che, secondo la giurisprudenza dilegittimità (viene citato in tal senso l’arresto di Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24629), è a carico dell'opponente e non dell'opposto l'onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, ha rilevato che tale principio va coordinato con quello enunciato da Cass. 27/03/2019, n. 8473, che, nel rimarcare l’importanza, ai fini del successo dell'attività di mediazione, del contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, ha con ciò anche sottolineato il momento sostanziale della vicenda processuale; sulla scorta di tale principio ha quindi osservato che, «pur mantenendo fermo l'onere dell'opponente, nel caso di specie si configura quello dell'opposto a partecipare al tentativo in quanto, se è dell'opponente l'iniziativa processuale, quella sostanziale è propria dell'opposto», con la conseguenza che «l'assenza ingiustificata della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di un suo delegato, alla procedura di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda, monitoria»; avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. p ropone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste la ATG [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hannodepositato memorie; considerato che: con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche; osserva che la Corte d’appello, pur correttamente affermando in premessa spettare all’opponente l’onere di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, inopinatamente ha fatto conseguire dalla mancata presentazione dell’opposto a tale procedimento la sanzione della improcedibilità del giudizio: sanzione non prevista dal citato decreto legislativo(che all’art. 8, comma 4- bis , introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 84, comma 1, prevede solo, quale conseguenza della mancata partecipazione senza giustificato motivo alprocedimento di mediazione, la possibilità per il giudice di trarre da essa argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. e la condanna della parte costituita, non presente alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ) ed erroneamente ricavata in sentenza dall’arresto di Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8473,che si è invece limitata a stabilire la necessità della presenza personale, o per il tramite di delegato munito di procura speciale sostanziale, della parte gravata dell’onere di esperire la mediazione; il ricorso è fondato e merita accoglimento; come esattamente deduce parte ricorrente nella memoria, e come è comunque rilevabile anche d’ufficio, deve nella specie ritenersi formato giudicato interno sull’affermazione — chiaramente contenuta nella sentenza impugnata (a monte e al di là del successivo e contorto argomentare circa la distinzione tra una « iniziativa processuale» dell’opponente e una «iniziativa sostanziale» dell’opposto, non si comprende se riferita al giudizio di opposizione o, contraddittoriamente, al tentativo di mediazione) — che l’iniziativa della mediazione competesse all’opponente; come è noto tale ricostruzione, accolta dall’unico precedente di Cass. 03/12/2015, n. 24629 (richiamato in sentenza) , è s tata smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con arresto nomofilattico sopravvenuto alla proposizione del ricorso ( Cass. Sez.

U. 18/09/2020, n. 19596), hanno affermato il principio secondo cui «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo»; parte resistente avrebbe dovuto svolgere ricorso incidentale sul punto (e a tal fine si sarebbe anche potuta giovare del dictum delle Sezioni Unite, in quanto reso pubblico prima della scadenza dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ.);non avendolo fatto non può negarsi, come detto , la formazione di un giudicato interno sull’affermazione predetta, circa la spettanza all’opponente dell’onere di promuovere il procedimento mediatorio; ferma dunque, nel caso concreto, tale premessa (divenuta regola di giudizio del caso concreto),è poi certamente errata l’affermazione di una responsabilità sostanziale per mancata partecipazione a detto procedimento di chi non era -secondo l’orientamento accolto - tenuto ad iniziare il procedimento mediatorio: affermazione, invero , totalmente priva di base normativa ed anzi contraddetta dal disposto dell’art. 8 d. lgs. n. 28 del 2010 evocato dalla parte ricorrente; in accoglimento, dunque, del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa all a Corte d’appello di Ancona , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22296/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rappresentatae difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 77 , presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA](p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] sommari -Opposizione a decreto ingiuntivo -Onere di esperire il procedimento di mediazione ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 40, presso lo studio dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 1554 /201 9 , depositata il 20 novembre2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 luglio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: pronunciando in grado d’appello sulla opposizione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso su ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma complessiva di € 25.166,95 a titolo di canoni insoluti d’affitto d’azienda, la Corte d’appello di Ancona, in accoglimento del primo motivo delgravame propost o dalla A.T.G. e in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione e le altre domande proposte dall’opponente, ha dichiarato « l'improcedibilità della domanda di condanna sottesa al decreto ingiuntivo opposto»per la mancata presentazione della ingiungente, [OSCURATO:SOCIETA]., nel procedimento di mediazione obbligatoria ; ha conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo e condannato l’appellata (opposta) alle spese di entrambi i gradi di giudizio; premesso che, secondo la giurisprudenza dilegittimità (viene citato in tal senso l’arresto di Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 24629), è a carico dell'opponente e non dell'opposto l'onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, ha rilevato che tale principio va coordinato con quello enunciato da Cass. 27/03/2019, n. 8473, che, nel rimarcare l’importanza, ai fini del successo dell'attività di mediazione, del contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale, ha con ciò anche sottolineato il momento sostanziale della vicenda processuale; sulla scorta di tale principio ha quindi osservato che, «pur mantenendo fermo l'onere dell'opponente, nel caso di specie si configura quello dell'opposto a partecipare al tentativo in quanto, se è dell'opponente l'iniziativa processuale, quella sostanziale è propria dell'opposto», con la conseguenza che «l'assenza ingiustificata della [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di un suo delegato, alla procedura di mediazione comporta l'improcedibilità della domanda, monitoria»; avverso tale sentenza la [OSCURATO:SOCIETA]. p ropone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste la ATG [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., depositando controricorso; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero; entrambe le parti hannodepositato memorie; considerato che: con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche; osserva che la Corte d’appello, pur correttamente affermando in premessa spettare all’opponente l’onere di esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, inopinatamente ha fatto conseguire dalla mancata presentazione dell’opposto a tale procedimento la sanzione della improcedibilità del giudizio: sanzione non prevista dal citato decreto legislativo(che all’art. 8, comma 4- bis , introdotto dal d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, art. 84, comma 1, prevede solo, quale conseguenza della mancata partecipazione senza giustificato motivo alprocedimento di mediazione, la possibilità per il giudice di trarre da essa argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. e la condanna della parte costituita, non presente alla mediazione senza giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ) ed erroneamente ricavata in sentenza dall’arresto di Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8473,che si è invece limitata a stabilire la necessità della presenza personale, o per il tramite di delegato munito di procura speciale sostanziale, della parte gravata dell’onere di esperire la mediazione; il ricorso è fondato e merita accoglimento; come esattamente deduce parte ricorrente nella memoria, e come è comunque rilevabile anche d’ufficio, deve nella specie ritenersi formato giudicato interno sull’affermazione — chiaramente contenuta nella sentenza impugnata (a monte e al di là del successivo e contorto argomentare circa la distinzione tra una « iniziativa processuale» dell’opponente e una «iniziativa sostanziale» dell’opposto, non si comprende se riferita al giudizio di opposizione o, contraddittoriamente, al tentativo di mediazione) — che l’iniziativa della mediazione competesse all’opponente; come è noto tale ricostruzione, accolta dall’unico precedente di Cass. 03/12/2015, n. 24629 (richiamato in sentenza) , è s tata smentita dalle Sezioni Unite di questa Corte che, con arresto nomofilattico sopravvenuto alla proposizione del ricorso ( Cass. Sez. U. 18/09/2020, n. 19596), hanno affermato il principio secondo cui «nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo»; parte resistente avrebbe dovuto svolgere ricorso incidentale sul punto (e a tal fine si sarebbe anche potuta giovare del dictum delle Sezioni Unite, in quanto reso pubblico prima della scadenza dei termini di cui all’art. 370 cod. proc. civ.);non avendolo fatto non può negarsi, come detto , la formazione di un giudicato interno sull’affermazione predetta, circa la spettanza all’opponente dell’onere di promuovere il procedimento mediatorio; ferma dunque, nel caso concreto, tale premessa (divenuta regola di giudizio del caso concreto),è poi certamente errata l’affermazione di una responsabilità sostanziale per mancata partecipazione a detto procedimento di chi non era -secondo l’orientamento accolto - tenuto ad iniziare il procedimento mediatorio: affermazione, invero , totalmente priva di base normativa ed anzi contraddetta dal disposto dell’art. 8 d. lgs. n. 28 del 2010 evocato dalla parte ricorrente; in accoglimento, dunque, del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia la causa all a Corte d’appello di Ancona , in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell
Decreto Cassazione n. 22169/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris