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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 40537/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 656/20 della Corte di appello di Ancona del 23/02/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona ha respinto l'istanza proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei propri confronti dal Tribunale di Pesaro in data 25 ottobre 2012, divenuta irrevocabile in data 13 novembre 2013.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, attualmente detenuto in Spagna in attesa di consegna in seguito all'emissione di mandato d'arresto europeo da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, asseritamente venuto conoscenza solo in data 26 maggio 2020 del procedimento e della condanna inflittagli dal Tribunale di Pesaro.

Il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione applicabile ratione temporis e vizi congiunti di motivazione, sostenendo che quanto alla ritenuta conoscenza del processo, affermata dalla Corte di merito, la stessa va riferita all'accus7; co5 -9nuiia) in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e che sott.7., ta;e profilo, l'ordinanza impugnata non affronta minimamente il tema della conoscenza dei provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pesaro con sentenza del 25 ottobre 2012, divenuta irrevocabile i! 1.3 novembre 2013,, solo in occasione della ricezione del provvedimento di esecuidone di pene concorrenti n. 112/2016 predisposto dalla Procura generale pre7-7so la; Corte di appello di Bologna.

In seguito a tale presa di conoscenza, ;m avanzato richiesta di restituzione nel termine di cu ali'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ratione temporis nella versione antecedente alla legge n„ ,67 ,cfel 2014.

La Corte di appello di Ancona ha respinto la richiesta, osservando che l'istante: 1) era stato sottoposto a perquisizione in data 9 aprile 2009; 2) aveva ricevuto a mani proprie !a notifica di avviso di chiusura indagini in data 24 novembre 2009 ed il decreto era stato ritualmente notificato anche al suo difensore allora nominatogli di ufficio; 3) aveva nominzLi:':o un difensore di Cja ' r pePi;[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ancona) in data 12 dicembre 2009, coPfergndopli anche procura speciale; 4) aveva ricevuto la notifica del decreto che dispone il giudizio al domicilio dichiarato/ sebbene da questo risultasse assente all'atto dell'accesso dell'organo notificatore; 5) il difensore di fiducia aveva ricevuto notifica di detto decreto in data 19 gennaio 2011 ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.; 6) all'udienza preliminare del 5 aprile 2011 il difensore di fiducia aveva fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al mandato, inviata anche al domicilio dello imputato quale in precedenza dichiarato; 7) all'imputato era stato allora nominato un difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e la sentenza gli era stata notificata con il rito degli irreperibili, previo esperimento delle dovute ricerche; 8) in data 18 maggio 2011 l'Abou era stato, infine, allontanato dal territorio nazionale in forza di provvedimento di polizia, successivamente, dunque, sia al decreto di chiusura indagini sia a quello che disponeva il giudizio.

Sulla base di tali elementi di fatto, la Corte di merito ha, quindi, concluso che l'istante aveva avuto piena conoscenza del procedimento e del processo.

L'assunto difensivo posto a sostegno dell'impugnazione è, invece, che il ricorrente non abbia mai avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, riferita propriamente all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, dovendosi tr--4-,at---19 ritenere insufficiente a tal fine la ricezione dello avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.), notificatogli, peraltro, in data 19 gennaio 2011 ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia che avrebbe in seguito dismesso il mandato.

Il ragionamento difensivo è, tuttavia, viziato da un errore di fondo.

L'effettiva conoscenza del procedimento menzionata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione ora abrogata e a suo tempo introdotta dalla legge 22 aprile 2005 n. 60 si coniuga, infatti, al dato della volontaria rinuncia a comparire e deve costituire oggetto di "ogni necessaria verifica da parte dell'autorità giudiziaria" cui l'istanza di restituzione sia stata proposta.

E' infondata, pertanto, la pretesa difensiva secondo cui la conoscenza debba riguardare l'accusa ritualmente formulata nell'atto di citazione a giudizio o in uno a questo equipollente, risultando per contro sufficiente la conoscenza del procedimento.

La decisione della Corte di merito risulta, dunque, aderente all'orientamento interpretativo, consolidato in sede di legittimità, secondo cui ai fini di cui all'art.175 cod. proc. pen. è per l'appunto sufficiente la conoscenza in capo allo imputato della pendenza del procedimento a suo carico e non anche del singolo provvedimento (sul punto v.

Sez. 2, n. 9104 del 21/02/2006, Colonna, Rv. 233611), dovendosi rimettere alla sua diligenza seguire gli sviluppi del processo.

Nel caso in esame sussistono, del resto, plurimi indici della consapevolezza da parte dello imputato tanto del procedimento quanto del processo a suo carico, corrispondenti agli snodi procedurali sopra indicati, prima che venisse allontanato dal territorio nazionale in forza del ricordato provvedimento di polizia, particolarmente rilevante risultando a tal fine la nomina di un difensore di fiducia, accompagnata dal conferimento di una procura speciale.

Ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 60 del 2005, la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento, che esclude la concedibilità della restituzione in termini, può essere, infatti, legittimamente desunta dalla nomina di un difensore di fiducia, senza che rilevi la rinuncia al mandato eseguita nel corso del procedimento (esattamente in termini v.

Sez. 2, n. 11883 del 07/03/2006, Scialanga, Rv. 233613).

Disattesa, dunque, la prospettiva difensiva che postula la prova della consapevolezza del singolo provvedimento, reputa il Collegio che la Corte di merito abbia debitamente proceduto alla verifica richiesta dalla legge e dato conto della effettiva conoscenza del procedimento da parte del ricorrente.

3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, 18 ottobre 2021 Il consiglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. in Marocco [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 656/20 della Corte di appello di Ancona del 23/02/2021 letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Ancona ha respinto l'istanza proposta dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa nei propri confronti dal Tribunale di Pesaro in data 25 ottobre 2012, divenuta irrevocabile in data 13 novembre 2013. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, attualmente detenuto in Spagna in attesa di consegna in seguito all'emissione di mandato d'arresto europeo da parte della Procura generale presso la Corte di appello di Bologna, asseritamente venuto conoscenza solo in data 26 maggio 2020 del procedimento e della condanna inflittagli dal Tribunale di Pesaro. Il ricorrente lamenta l'inosservanza dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella formulazione applicabile ratione temporis e vizi congiunti di motivazione, sostenendo che quanto alla ritenuta conoscenza del processo, affermata dalla Corte di merito, la stessa va riferita all'accus7; co5 -9nuiia) in un provvedimento formale di vocatio in iudicium e che sott.7., ta;e profilo, l'ordinanza impugnata non affronta minimamente il tema della conoscenza dei provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il ricorrente sostiene di essere venuto a conoscenza dell'esistenza della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pesaro con sentenza del 25 ottobre 2012, divenuta irrevocabile i! 1.3 novembre 2013,, solo in occasione della ricezione del provvedimento di esecuidone di pene concorrenti n. 112/2016 predisposto dalla Procura generale pre7-7so la; Corte di appello di Bologna. In seguito a tale presa di conoscenza, ;m avanzato richiesta di restituzione nel termine di cu ali'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. ratione temporis nella versione antecedente alla legge n„ ,67 ,cfel 2014. La Corte di appello di Ancona ha respinto la richiesta, osservando che l'istante: 1) era stato sottoposto a perquisizione in data 9 aprile 2009; 2) aveva ricevuto a mani proprie !a notifica di avviso di chiusura indagini in data 24 novembre 2009 ed il decreto era stato ritualmente notificato anche al suo difensore allora nominatogli di ufficio; 3) aveva nominzLi:':o un difensore di Cja ' r pePi;[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ancona) in data 12 dicembre 2009, coPfergndopli anche procura speciale; 4) aveva ricevuto la notifica del decreto che dispone il giudizio al domicilio dichiarato/ sebbene da questo risultasse assente all'atto dell'accesso dell'organo notificatore; 5) il difensore di fiducia aveva ricevuto notifica di detto decreto in data 19 gennaio 2011 ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen.; 6) all'udienza preliminare del 5 aprile 2011 il difensore di fiducia aveva fatto pervenire dichiarazione di rinunzia al mandato, inviata anche al domicilio dello imputato quale in precedenza dichiarato; 7) all'imputato era stato allora nominato un difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA]) e la sentenza gli era stata notificata con il rito degli irreperibili, previo esperimento delle dovute ricerche; 8) in data 18 maggio 2011 l'Abou era stato, infine, allontanato dal territorio nazionale in forza di provvedimento di polizia, successivamente, dunque, sia al decreto di chiusura indagini sia a quello che disponeva il giudizio. Sulla base di tali elementi di fatto, la Corte di merito ha, quindi, concluso che l'istante aveva avuto piena conoscenza del procedimento e del processo. L'assunto difensivo posto a sostegno dell'impugnazione è, invece, che il ricorrente non abbia mai avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico, riferita propriamente all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, dovendosi tr--4-,at---19 ritenere insufficiente a tal fine la ricezione dello avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-bis cod. proc. pen.), notificatogli, peraltro, in data 19 gennaio 2011 ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia che avrebbe in seguito dismesso il mandato. Il ragionamento difensivo è, tuttavia, viziato da un errore di fondo. L'effettiva conoscenza del procedimento menzionata dall'art. 175, comma 2, cod. proc. pen. nella versione ora abrogata e a suo tempo introdotta dalla legge 22 aprile 2005 n. 60 si coniuga, infatti, al dato della volontaria rinuncia a comparire e deve costituire oggetto di "ogni necessaria verifica da parte dell'autorità giudiziaria" cui l'istanza di restituzione sia stata proposta. E' infondata, pertanto, la pretesa difensiva secondo cui la conoscenza debba riguardare l'accusa ritualmente formulata nell'atto di citazione a giudizio o in uno a questo equipollente, risultando per contro sufficiente la conoscenza del procedimento. La decisione della Corte di merito risulta, dunque, aderente all'orientamento interpretativo, consolidato in sede di legittimità, secondo cui ai fini di cui all'art.175 cod. proc. pen. è per l'appunto sufficiente la conoscenza in capo allo imputato della pendenza del procedimento a suo carico e non anche del singolo provvedimento (sul punto v. Sez. 2, n. 9104 del 21/02/2006, Colonna, Rv. 233611), dovendosi rimettere alla sua diligenza seguire gli sviluppi del processo. Nel caso in esame sussistono, del resto, plurimi indici della consapevolezza da parte dello imputato tanto del procedimento quanto del processo a suo carico, corrispondenti agli snodi procedurali sopra indicati, prima che venisse allontanato dal territorio nazionale in forza del ricordato provvedimento di polizia, particolarmente rilevante risultando a tal fine la nomina di un difensore di fiducia, accompagnata dal conferimento di una procura speciale. Ai sensi dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 60 del 2005, la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento, che esclude la concedibilità della restituzione in termini, può essere, infatti, legittimamente desunta dalla nomina di un difensore di fiducia, senza che rilevi la rinuncia al mandato eseguita nel corso del procedimento (esattamente in termini v. Sez. 2, n. 11883 del 07/03/2006, Scialanga, Rv. 233613). Disattesa, dunque, la prospettiva difensiva che postula la prova della consapevolezza del singolo provvedimento, reputa il Collegio che la Corte di merito abbia debitamente proceduto alla verifica richiesta dalla legge e dato conto della effettiva conoscenza del procedimento da parte del ricorrente. 3. Al rigetto dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 18 ottobre 2021 Il consiglie
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