CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 luglio 2021
Cassazione n. 39423/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 118/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA E RICERCA, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] °RONZO, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA] 2c2:4) PALUMBO; - controricorrente- avverso la sentenza n. 879/2016 emessa dalla CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL'UTRI; R.G.N. 118/2017 - Camera di consiglio del 14/07/2021 ,- Rilevato che, con sentenza resa in data 14/9/2016, la Corte d'appello di Lecce, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di cassazione in sede di legittimità (cfr. Cass., n. 6545/2015), in accoglimento per quanto di ragione dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], e in riforma del- la decisione di primo grado, ha condannato la Presidenza del Consi- glio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ri- cerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'appellante a seguito del mancato re- cepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo l'Achille, dopo il conseguimento della laurea in medicina, frequentato tre corsi di specializzazione (in neurologia, farmacologia clinica e fisioterapia) con iscrizione, rispetti- vamente, negli anni accademici 1981/82, 1985/86 e 1988/89, senza percepire l'equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitaria a carico di ciascuno Stato nazionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale, rileva- ta l'avvenuta formazione del giudicato interno sulla sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento della domanda avanzata dall'Achille (non avendo le amministrazioni avversarie proposto alcu- na impugnazione incidentale sul corrispondente accertamento concre- to eseguito dal primo giudice d'appello), e rilevata la mancata decor- renza del termine di prescrizione delle pretese risarcitorie avanzate dall'originario attore (in conformità con quanto statuito dal giudice di legittimità), ha provvedendo alla liquidazione in termini monetari di quanto a quest'ultimo dovuto; avverso la sentenza d'appello, la Presidenza del Consiglio dei Mi- nistri, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassa- zione sulla base di due motivi d'impugnazione;Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 118/2017 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; considerato che, l'odierno ricorso deve ritenersi inammissibile, siccome privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ.; detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sin- tetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fat- to sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01); sulla base di tale premessa, è necessario che il ricorso per cassa- zione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i pre- supposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata; l'assoluta mancanza di detti elementi nel corpo dell'odierno ricor- so (e, in particolar modo, l'assenza di alcun riferimento alla sentenza di primo grado e al tenore della sentenza di appello successivamente cassata) - oltre che l'impossibilità di reperire detti elementi nel con- testo dei motivi d'impugnazione, eventualmente idonei a darne conto (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17036 del 28/06/2018, Rv. 649425 - 01) - ne impone la dichiarazione di inammissibilità;Adunanza del 14 luglio 2021 - R.G. n. 118/2017 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liqui- date in complessivi euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione