CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 35118/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere. ORDINANZA sul ricorso 28275/2018 proposto da: Er.Ga – [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 9, presso lo studio dell'avv . Michele P ontecorvo , che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , rappresentata e difes a dell’ a vv . [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatain Roma, [OSCURATO:PERSONA] del Capo, n. 102, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso l’ordinanza n. 2801/ 20 18 della C orte d’appello di Milano, depositatail 25 giugno 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/22 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] IlTribunale di Monza con sentenza del 16 ottobre 2017, respinse tutte ledomande proposte d a Er.Ga – [OSCURATO:SOCIETA] . di [OSCURATO:PERSONA] C. contro B anco P opolare S ociet à Cooperativa, ora B anco B pm s.p.a. , volte all’accertamento della nullità delle clausolesugli interessi a debito pattuiti ad un tasso ultralegale, nonché di ogni altra commissione e spesaindebitamente addebitata sul conto corrente concluso fra le parti il 1° marzo 2005, per i periodi durante i quali il T.A.E.G. ha superato il tasso soglia usurarioed, in generale , al l’accertamento della violazione , da parte della banca convenuta,dei doveri di buona fede e correttezza contrattuale e precontrattuale, con accertamento della minore somma del saldo finaledovuta. La Corte d’appello di Milano , con ordinanza depositata il 25 giugno 2018, ha dichiarato inammissibile l’impugnazioneai sensi dell’art. 348- bis,c od. p roc . c iv . , proposta da Er.Ga – [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.contro [OSCURATO:PERSONA] C ooperativa, o ra B anco B pm [OSCURATO:SOCIETA] orte territoriale ha ritenuto che l’appello non avesse una ragionevole probabilità di essere accolto, in quanto: a) la doglianza sulle modalità di calcolo degli interessi al fine del superamento del tasso-soglia usurario, riferita non al tasso di interesse originariamente pattuito ma al tasso applicato nel corso del rapporto e quindi all’ usura sopravvenuta e non originaria, ha perso rilevanza, alla luce della sentenza delle S.U. n. 24675/2017, secondo cui,nei contratti di mutuo, gli interessi che superano il tasso soglia durante lo svolgimento del rapporto sono dovuti, sentenza che , tenuto conto dell’analogia de lle due tipologie di contratto, è applicabile anche ai rapporti di conto corrente, quindi al caso di specie e, t antomeno , il superamento del tasso-soglia rileva ai fini della violazione de l dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto;b) è corretta la valutazione del giudice di primo grado, per il quale, posto che il correntista è titolare del diritto di recesso dal contratto di conto corrente, difetterebbe l’interesse di quest’ultimo a domandare al giudice la pronuncia dell’ordinedi chiusura del conto,nei confronti della banca. Avversoquesta decisione ricorre per cassazione, con ricorso notificato il 24/9/2018, E r. G a – R anghetti s.a.s . di [OSCURATO:PERSONA] C . sulla base di tre motivi.Resiste con controricorso, notificato il 31/10/2018, B anco [OSCURATO:SOCIETA]., società nella quale si sono fuse il B anco P opolare S ociet à Cooperativae la [OSCURATO:PERSONA] di Milano soc.coop.a r.l. . La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivo possono essere come di seguito riassunti. 1.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1823 e ss. e 1813 e ss., cod. civ., del d.lgs. 1 ° settembre 1993,n. 385 , e della l. 7 marzo 1996 , n. 108 , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. , avendo la C orte territoriale , erroneamente applicatoin via estensiva, ai rapporti di conto corrente, la sentenza delle SS.UU. n. 24675/2017, pronunciatacon riguardo alla questione dell’usura sopravvenuta nei rapporti di mutuo, ritenendo analoghe le due fattispecie contrattuali.Tale analogia non risulterebbe, invece, essere condivisa dalla S.C. che , con due diverse sentenze (n. 21470/2017 e 23192/2017), ha disciplinato in modo diverso la fattispecie dell’usura, relativamente ai rapporti di apertura di credito ed a quelli di mutuo.Peraltro, l’usura nei rapporti di conto corrente, è rilevabile solo successivamente alla stipulazione del contratto, in quanto, a differenza del mutuo, concorrono alla formazione del TEG , costi e fattori , che durante il rapporto variano, d eterminando oscillazioni del tasso effettivo globale, che pertanto, solo durante il corso del rapporto può sconfinare oltre iltasso-soglia usurario. Inoltre , a differenza dei contratti di mutuo per i quali il tasso pattuito rimane uguale per tutta la durata del rapporto, per i contratti di conto corrente il tasso può essere suscettibile di modifiche, anche unilaterali, da parte della banca e pertanto, per questi non si può mai parlare di usura sopravvenuta ma sempre di usura contrattuale. 1.2. Con il secondo motivo, si lamentala violazione e falsa applicazione di legge, de gli artt. 1823 e ss. e 1813 e ss. , c od . c iv . , del d.lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385 , e della l. 7 marzo 1996 , n. 108 , ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , essendo la C orte territoriale incorsa, anche in tal caso, nel medesimo vizio sopra menzionato, relativo all’applicazione in via estensiva della sentenza delle S S .U U . n. 24675/2017 , avendo negato al ricorrente l a restituzione da parte della b anca di € 1.971,22 a titolo di interessi usurari,espunto dal saldo del conto corrente , perché riferita ad usura sopravvenutae non originaria. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1833 e 1855 , cod. civ. , e dell’art. 120 - bis , t.u.b., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 , cod. proc. civ. , avendo la Corte d’appelloritenuto condivisibile la valutazione del giudice di primo grado secondo cui non è necessario alcun ordine da parte dell’autorità giudiziaria, per recedere dal contratto di conto corrente, senza considerare che , secondo la prassi bancaria, l’istituto di credito non avrebbe disposto la chiusura del conto corrente, seppur richiesto dal ricorrente, se non successivamente al pagamento da parte di quest’ultimo,delle somme non dovute risultanti dagli estratti conto. 2. Il ricorso, rivoltocontro l’ordinanza della Corte d’appello ex art.348 ter c.p.c., è inammissibile. Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 1914 del 2016, hanno chiarito che, avverso l’ordinanza pronunciata ai sensi dell’art.348 ter c.p.c. (c.d. filtro in appello, introdotto dall’art.54 d.l.83/2012, conv. con modifiche dalla l.134/2012), sia proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art.111 comma 7 Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, a titolo esemplificativo: l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui agli artt. 348 bis, comma 2, e 348 ter, commi 1, primo periodo e 2, primo periodo, c.p.c., implicanti il mancato rispetto delle dinamiche dettate sull’iter che conduce all’ordinanza filtro; la pronuncia dell’ordinanza quando l’appello era fondato su ius supervenienso fatti sopravvenuti; la statuizione sulle spese), purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso (avendo, ad es., le S.U. escluso che possa configurarsi il vizio di omessa pronuncia riguardo a singoli motivi di appello, in violazione dell’art.112 c.p.c., potendo eventualmente porsi un problema di motivazione della decisione assunta, necessariamente complessiva). L’ordinanza ex art.348 ter c.p.c. risulta in tali ipotesi di natura decisoria (in quanto idonea ad incidere su diritti soggettivi) ed anche definitiva (non essendo esperibile alcun rimedio diretto per ottenere il controllo del corretto operato da parte del giudice d’appello). Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che la decisione, che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (ad es. che abbia dichiarato inammissibile il gravame per violazione dell’art.342 c.p.c.), ancorchéadottata con ordinanza richiamante l'art. 348 ter c.p.c. ed eventualmente nel rispetto della relativa procedura, ma al di fuori del suo ambito applicativo (in violazione quindi dell’art.348 bis c.p.c., che esclude che possa essere pronunciata ordinanza diinammissibilità dell’appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, quando l’impugnazione debba essere dichiarata, con sentenza, inammissibile o improcedibile sotto profili normativamente previsti e logicamente antecedenti e quindi diversi dalla manifesta infondatezza), è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale (solo in rito), che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza, nel merito, del gravame, differendo, così, dalle ipotesi in cui tale giudizio prognostico venga espresso, anche se, eventualmente, fuori dei casi normativamente previsti. Sempre questa Corte, successivamente, ha chiarito che « è inammissibile il ricorsoper cassazione, con il quale si contesti un "error in judicando", contro l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., motivata con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza nel merito dell'appello, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della decisione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, l'impugnazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà esclusa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto» (Cass. 13835/2019; conf. Cass.26915/2020) .Sempre questa Corte (Cass. 23334/2019) ha affermato che «L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, pur se attraverso un percorso argomentativo "parzialmente diverso" da quello seguito nella pronuncia impugnata, non configurandosi, in tale ipotesi, una decisione fondata su una ratio decidendi autonoma e diversa né sostanziale né processuale». In presenza dunque di un’ordinanza ex art.348 ter c.p.c. emanata correttamente, nell’ambito suo proprio, l’unico rimedio consentito dalla legge, vigente ratione temporis, è l’impugnazione della sentenza di primo grado. Ora, nella specie, anche alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia del 2016, avverso la specifica ordinanza ex art.348 ter c.p.c. di inammissibilità dell’appello della Corte territoriale, non è effettivamente proponibile ricorso per cassazione, ordinario o straordinario ex art.111 Cost. comma 7°, essendo la stessa stata adottata, nel rispetto della relativa procedura e nell’ambito applicativo dettato dagli artt.348 bis e ter c.p.c., per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento, nel merito, del gravame. Il giudizio prognostico sfavorevole espresso dal giudice d'appello nell'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. in oggetto si è appunto sostanziato nella conferma della sentenza di primo grado per essere l'appello prima facie destituito di fondamento, con motivazione sovrapponibile a quella di primo grado seppure integrata da ulteriori argomentazioni. L’unico rimedio impugnatorio era dunque quello previsto contro la sentenza di primo grado. 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 6.200,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo