Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22954/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 588 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio - difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto dalla Corte territoriale (che fa espresso richiamo alla sentenza di primo grado, la quale ha fondato la responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni testimoniali e sulle ammissioni di un imputato, segnatamente di [OSCURATO:PERSONA]), ma muove critiche generiche alla valutazione dei fotogrammi da parte del Giudice di appello ed adduce in maniera assertiva che nella specie i giudici non abbiano accertato "al di là di ogni ragionevole dubbio" che i ricorrenti abbiano commesso il reato; considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando l'intensità del dolo e le modalità della condotta, sintomatiche della negativa personalità degli imputati; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici, non correlabili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto, avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 588 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati e alla valutazione del quadro probatorio - difetta della necessaria specificità poiché non muove puntuali censure a quanto esposto dalla Corte territoriale (che fa espresso richiamo alla sentenza di primo grado, la quale ha fondato la responsabilità degli imputati sulle dichiarazioni testimoniali e sulle ammissioni di un imputato, segnatamente di [OSCURATO:PERSONA]), ma muove critiche generiche alla valutazione dei fotogrammi da parte del Giudice di appello ed adduce in maniera assertiva che nella specie i giudici non abbiano accertato "al di là di ogni ragionevole dubbio" che i ricorrenti abbiano commesso il reato; considerato che il secondo motivo di ricorso - con il quale si lamentano la violazione di legge penale e processuale penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche - è manifestamente infondato e generico, in quanto la Corte distrettuale ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 133 cod. pen. che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01) non limitandosi ad escludere la sussistenza di elementi favorevoli da valorizzare, ma rimarcando l'intensità del dolo e le modalità della condotta, sintomatiche della negativa personalità degli imputati; e tale apprezzamento non può essere utilmente censurato in questa sede per il tramite di assunti patentemente generici, non correlabili al caso di specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 22954/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris