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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 33932/2026

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la Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse diSquaratti Domenica;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell’imputata per ilreato di cui all’art. 640 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura giàprospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, dovendosi gli stessi considerare privi di specificità e soltantoapparenti, in quanto inidonei ad un effettivo confronto con la complessità dellecorrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione delprovvedimento impugnato; i giudici di appello, hanno congruamente esposto leragioni di fatto per cui deve ritenersi pienamente integrato, tanto sotto il profilomateriale quanto sotto quello soggettivo, il reato di cui all’art. 640 cod. pen. (pg.3: connessione temporale tra rilascio della carta Postepay su cui è stata eseguital’operazione incriminata e la commissione della truffa);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sulla violazione del divieto direformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., risultamanifestamente infondato in quanto la Corte di merito si è limitata, come scrivenella motivazione e risulta dall’esame degli atti, a correggere, nella sentenza –documento di primo grado, l’errata indicazione della pena sospesa, nella partedispositiva, indicazione assente nel dispositivo letto in udienza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Triestedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse diSquaratti Domenica;considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta responsabilità penale dell’imputata per ilreato di cui all’art. 640 cod. pen., risulta reiterativo di profili di censura giàprospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corteterritoriale, dovendosi gli stessi considerare privi di specificità e soltantoapparenti, in quanto inidonei ad un effettivo confronto con la complessità dellecorrette argomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione delprovvedimento impugnato; i giudici di appello, hanno congruamente esposto leragioni di fatto per cui deve ritenersi pienamente integrato, tanto sotto il profilomateriale quanto sotto quello soggettivo, il reato di cui all’art. 640 cod. pen. (pg.3: connessione temporale tra rilascio della carta Postepay su cui è stata eseguital’operazione incriminata e la commissione della truffa);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, sulla violazione del divieto direformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., risultamanifestamente infondato in quanto la Corte di merito si è limitata, come scrivenella motivazione e risulta dall’esame degli atti, a correggere, nella sentenza –documento di primo grado, l’errata indicazione della pena sospesa, nella partedispositiva, indicazione assente nel dispositivo letto in udienza;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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