CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 21218/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 24/09/2021, respingeva l'istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Monza in data 19/07/2019 (passata in giudicato il 03/01/2020), che condannava [OSCURATO:PERSONA] e Dell'[OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa e, quanto alla sola Dell'Anna, del reato di calunnia. Proponevano ricorso per cassazione gli imputati, deducendo il seguente motivo: violazione dell'art. 606, commal, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 175, comma 2 cod. peoc. pen. Il ricorso è inammissibile. Difatti, esso è reiterativo poiché fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Rv. 237596; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Rv. 230634; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473). E nel caso in esame il giudice di appello con gli argomenti trattati in motivazione a pagg. 1 e 2 dell'ordinanza ha escluso l'esperibilità dell'istanza di restituzione nel termine ai sensi dell'art.175 cod. proc. pen., in quanto la notifica del decreto dispositivo del giudizio, emesso ai sensi dell'art. 429 cod. proc. pen. dal G.U.P. di Monza in data 18/10/2017, è stata notificata a mani proprie ad entrambi gli imputati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Gallipoli il 27/03/201. Inoltre, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi gli imputati, in data 18/03/2018 aveva formulato istanza di rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per concomitante impegno professionale, di talché, se ne deduce che "è da escludersi che gli imputati non abbiano avuto conoscenza del processo celebrato a loro carico, avendo essi ricevuto a mani proprie la notifica del decreto del giudizio il 27/03/2018 ed avendo il Calvi nel corso del processo nominato difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 1 del provvedimento impugnato). Pertanto, risulta acclarato in fatto che entrambi gli imputati fossero effettivamente a conoscenza del processo avendo ricevuto proprio l'atto tipico che di tale fase ne costituisce l'antecedente, con conseguente validità dell'assenza dichiarata da parte del giudice e ritualità del provvedimento di condanna emesso nei loro confronti. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Così deciso il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ij li I i I ;r ,V LU9/13141 DE