CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 22226/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : cAst, cstrootP,9-ztd-e ›Asske:, Dm' licA-1/45100 laLA Clì°1' q [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, accogliendo il reclamo proposto d4Giuseppe Fanara, sottoposto al regime differenziato previsto dall'art. 41- bis, Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza in data 9 marzo 2021, ha ordinato alla Direzione della Casa circondariale di Sassari di consentire al predetto di effettuare mediante videochiamata il colloquio in presenza mensile o quello telefonico nei limiti previsti, tramite l'uso di piattaforma validata dal DGSIA e nel rispetto delle circolari in materia, disponendo che i congiunti del detenuto ai fini del colloquio, in caso di impossibilità a recarsi nell'istituito di pena prossimo al luogo di residenza, possano eseguire il videocollegamento nell'ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza dotato degli strumenti idonei. 2. Avverso il provvedimento propongono ricorso per cassazione il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura generale dello Stato che li rappresentata e difende, muovendo censure esposte in due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 1, 35 -bis, 41-bis Ord. pen. e all'all'art. 23, comma 1, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, rilevando, sulla base dei riferimenti al quadro normativo e ai precedenti di legittimità in materia, che la decisione ha indebitamente riconosciuto il diritto ai colloqui tramite il videocollegamento e interferito nell'esercizio delle potestà riservate all'Amministrazione penitenziaria, estendendo ai detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. una disciplina operante solamente per i detenuti classificati come di media e alta sicurezza, una volta superate le particolari condizioni di emergenza epidemiologica che avevano giustificato il più ampio ricorso al videocollegamento. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 1, 35 -bis, 41-bis, 69, comma 6, lett. b), Ord. pen, dell'art. 97 Cost. e dell'art. 4, legge n. 2248 del 1865, all. E, per avere il provvedimento dettato disposizioni in ordine al videocollegamento dagli uffici del "presidio dei Carabinieri", sostituendosi alla Amministrazione nelle valutazioni dell'interesse pubblico. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Il primo motivo pone rilievi già disattesi dalla Corte cassazione con la sentenza Sez. 1 n. 8181 del 11/02/2022, in forza di considerazioni che il Collegio condivide e intende ribadire. Tale decisione si è posta del tutto in linea con quanto già affermato dalla sentenza Sez. 1, n. 19290 del 09/04/2021, Emanuello, Rv. 281221, secondo cui il detenuto sottoposto a regime differenziato previsto all'art. 41 -bis ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dall'art. 41-bis. In tale ultima pronunzia la Corte di cassazione, richiamando i principi già esposti in materia di colloquio in precedenti sentenze (Sez. 1, n. 23819 del 22/6/2020, Madonia, Rv. 279577; Sez. 1, n. 7654 del 12/12/2014, dep. 2015, Trigila, Rv. 262416), ha rilevato che le condizioni di emergenza sanitaria dovute all'irrisolta situazione pandemica, quali appunto quelle ancora presenti al momento della decisione che in questa sede è stata impugnata, legittimano l'assicurazione del diritto ai colloqui spettante al detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen., con lo strumento dei videocollegamento e la predisposizione delle dovute cautele. In adesione a tali principi è stato emesso il provvedimento impugnato, secondo i poteri consentiti volti ad assicurare la tutela di un pregiudizio concreto e attuale all'esercizio del diritto. Ne deriva l'infondatezza delle censure mosse con il primo motivo. 3. Parimenti destituite di fondamento risultano le doglianze mosse con il secondo motivo, poiché contestano contenuti decisionali che attengono alla concreta esecuzione del provvedimento giurisdizionale attraverso appropriate disposizioni che afferiscono ai compiti della polizia giudiziaria e risultano imprescindibili per consentire l'esercizio del diritto nel caso di situazioni di impossibilità di spostamenti dei familiari per le condizioni di emergenza pandemica. 4. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato, senza condanna alle spese della parte pubblica ricorrente (Sez. U., n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Rv. 271650). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 21 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente