CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07955/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 16641/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in atti,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.15, è elettivamente domiciliato;- Ricorrente –ControMINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore;MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – Corte d’appello di Venezia -, in personadel Ministro pro-tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante pro-tempore;rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato presso i cui uffici inRoma, Via dei Portoghesi n. 12, sono ex lege domiciliati;-Controricorrenti-Numero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/2026per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado del Lazio, Sez. 6, n. 1336/2024, pronunziata in data 29gennaio 2024, depositata il 26 febbraio 2024 e non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Roma,[OSCURATO:PERSONA] impugnava la cartella di pagamento n.097201800089811137000, emessa per il recupero del credito spettante atitolo di imposta di registro in forza di sentenza della prima sezione penaledella Corte d’appello di Venezia, che aveva condannato il ricorrente alrisarcimento del danno in favore della costituita parte civile, sentenzadivenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n.48779 del 5/12/2013.A fondamento dell’impugnazione, il contribuente deduceval’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto non preceduto dallanotificazione di alcun avviso di accertamento, e la decadenzadell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 131/1986,dall’esercizio del potere di riscossione mediante ruolo, dovendosi a tal finefare riferimento, secondo quanto disposto dall’art. 37 d.P.R. cit., alla datadella sentenza di condanna – 31.5.2012 – ovvero alla data di depositodella sentenza della Corte di Cassazione – 5.12.2013 - che aveva statuitoin via definitiva sulle questioni civili, avendo annullato la sentenza dicondanna con esclusivo riguardo al trattamento sanzionatorio.[OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, con sentenza n.10024/2021, rilevando che la mancata costituzione in giudizio dell’enteimpositore aveva quale conseguenza la mancanza di prova in ordine allanotificazione di un previo atto di liquidazione dell’imposta, evidenziandoinoltre che dalla cartella impugnata non si evinceva quale fosse la causaledella pretesa, genericamente indicata come “atti giudiziari anno 2014”.Numero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/2026Considerava infine assorbita la censura riferita alla decadenzadall’esercizio del potere impositivo.2. Sull’impugnazione del Ministero della Giustizia - che deduceva ildifetto di giurisdizione del giudice tributario quantomeno in relazione allaparte della cartella riferita al recupero delle spese processuali e alcontributo unificato, e censurava la sentenza evidenziando come lacartella di pagamento non dovesse essere preceduta dall’avviso diliquidazione dell’imposta o dall’invito al pagamento - la Corte di giustiziatributaria di II grado si pronunziava accogliendo il gravame, innanzituttosotto il profilo della omessa declaratoria del difetto di giurisdizione conriferimento alla parte della cartella riferita alle sole spese di giustiziaanticipate dall’Erario di cui il contribuente era stato onerato. Nel merito,riteneva fondata l’impugnazione rilevando, quanto alla necessità dellaprevia notificazione dell’avviso di liquidazione o dell’invito al pagamento,che, almeno per i ruoli formati dopo il 4 luglio 2009, come nel caso dispecie, l’iscrizione del credito per spese di giustizia non dovesse esserepiù essere preceduta dalla notificazione dell’invito al pagamento, e fossequindi rilevante, ai fini dell’applicazione dell’art. 227 ter del d.P.R. n.115/2002, nel testo attualmente in vigore, non la data del passaggio ingiudicato della sentenza penale che dà luogo al titolo esecutivo, bensì ladata in cui l’ufficio avvia la riscossione mediante la formazione dei ruoli.Relativamente al prospettato difetto di motivazione della cartella dipagamento, richiamava la giurisprudenza di questa Corte secondo cui «Invia generale, la cartella esattoriale, che non segua uno specifico attoimpositivo già notificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unicoessere motivata alla stregua di un atto propriamente impositivo» (Cass.,21804/2017) e deve contenere «gli elementi minimi per consentire»all'obbligato «di individuare la pretesa impositiva, e di difendersi nelmerito» (Cass., n.3707/2016). Rilevava, quindi, che tali elementiNumero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/2026dovevano individuarsi, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e dell'art.52, comma 2-bis, seconda parte, d.P.R. n. 131 del 1986, in caso di avvisodi liquidazione di imposta di registro su atto giudiziario, nella data e nelnumero del provvedimento oggetto di tassazione, senza tuttavia doverneriportare il contenuto e senza allegare il provvedimento, dovendo l’attomedesimo ritenersi conosciuto o conoscibile dal contribuente che sia statoparte del giudizio in esito al quale il provvedimento è stato emesso.Escludeva, infine, l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 76del d.P.R. n. 131/1986, operando in tema di imposta di registro, una voltadivenuto definitivo l’avviso di rettifica e liquidazione per mancataimpugnazione, ai fini della riscossione del credito, unicamente il terminedecennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78.4. Per la cassazione della sentenza d’appello, nella parte in cui hadeciso nel merito previa affermazione della sussistenza della giurisdizionedel giudice tributario, ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 luglio2024, il contribuente, articolando due motivi.5. Il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle entrate riscossionehanno resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità el’infondatezza dei motivi di impugnazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il contribuente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 54, terzo e quinto comma, del d.P.R. n. 131/1986 edell’art. 7 della legge n. 212/2000, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c., censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto, al paridelle spese processuali per cui non è prevista la notificazione dell’invito alpagamento, che anche per il recupero dell’imposta di registro degli attigiudiziari – malgrado il dato letterale dell’art. 54 citato – non è necessariala previa notificazione di un avviso di liquidazione dell’imposta. Affermache anche la stessa Agenzia delle entrate riscossione costituendosi inappello, aveva dedotto la non intervenuta prescrizione del diritto aNumero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/2026richiedere le somme, sull’assunto dell’avvenuta notificazione, da partedell’ente impositore, dell’atto prodromico alla cartella di pagamento,arrivando a sostenere che il ricorso del contribuente andava dichiaratoinammissibile. Osserva che la cartella non è motivata alla stregua di undell’avviso di liquidazione; secondo il ricorrente, nessuna indicazione èdato individuare in relazione ai criteri normativi e matematici dideterminazione della base imponibile e dell’aliquota tariffaria applicata,nessuna chiara esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con un gradodi determinatezza tale consentire al contribuente l’esercizio del propriodiritto di difesa.2. Con il secondo motivo, il contribuente deduce, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 54 e 76del d.P.R. n. 131/1986, rilevando l’intervenuta decadenzadell’amministrazione finanziaria dal potere di riscossione, atteso il decorsodel termine quinquennale tra il momento in cui avrebbe dovuto essererichiesta la registrazione dell’atto e la notifica della cartella di pagamento,primo ed unico atto pervenuto al contribuente. Contesta il ragionamentodella Corte di giustizia di secondo grado, che ha assegnato rilevanza altermine di prescrizione decennale che postula, ad avviso del contribuente,un’imposta definitivamente accertata, nella fattispecie mancante, indifetto di notifica dell’avviso di liquidazione.3. Il primo motivo è fondato e va accolto, con assorbimento dellarestante censura.3.1. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni formulate dallacontroricorrente sull’assunto dell’inammissibilità della censura tanto conriferimento all’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – avendo il provvedimentoimpugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme allagiurisprudenza della Corte e non offrendo l’esame del motivo elementi perconfermare o mutare l’orientamento della stessa – quanto in relazione alNumero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/2026tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto dei giudici dimerito. Sotto il primo dei prospettati profili di inammissibilità, vaosservato che l’esame del motivo non tende a porre in discussionel’orientamento della Corte, richiamato nella sentenza impugnata,censurando il contribuente la violazione della normativa sull’imposta diregistro, non direttamente considerata dai precedenti giurisprudenzialicitati. Riguardo all’ulteriore profilo di inammissibilità, va rilevato che lacensura non mira a sollecitare una nuova valutazione delle risultanzeprocessuali e degli elementi di fatto esaminati dalla Commissionetributaria regionale, ma a censurare l’applicazione delle norme del T.U.sulle spese di giustizia rispetto al recupero dell’imposta di registro,diversamente regolata dal TUR.3.2. Osserva la Corte che la correttezza del procedimento diformazione della pretesa tributaria è assicurata mediante unaprogressione ordinata di determinati atti con le relative notificazioni, alfine primario di garantire il diritto di difesa del contribuente, sicché laomissione della notificazione dell’atto presupposto determina un vizioprocedurale che comporta la nullità dell’atto successivo notificato (Cass.S.U., n. 5791/2008; Cass., n. 11456/2009). È stato invero ripetutamenteaffermato che «In materia di riscossione delle imposte, atteso che lacorrettezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria èassicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale dideterminati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di renderepossibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizioprocedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante lascelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora,cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizioNumero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/2026derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnarecumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella dipagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) nonnotificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestareradicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito,interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente,con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo lasussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sullanullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesatributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nelsecondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. »(Cass. Sez. U., 4 marzo 2008, n. 5791; v., altresì, ex plurimis, Cass. Sez.U., 25 luglio 2007, n. 16412; Cass., 18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., 5settembre 2012, n. 14861; Cass., 15 luglio 2009, n. 16444).Nel caso di specie, con riguardo all’impugnata cartella di pagamento,notificata per il recupero dell’imposta di registro sulla sentenza penale, igiudici d’appello hanno ritenuto non necessaria la previa notificazionedell’avviso di liquidazione, rilevando che, «ai sensi di quanto stabilito daconforme giurisprudenza nomofilattica (Cass. 21178/2017) , “è daritenere che, quanto meno per i ruoli formati dopo il 4 luglio 2009” (comeè nel caso di specie), “l'iscrizione del credito per spese di giustizia daparte dell'ufficio giudiziario non debba (più) essere preceduta dallanotificazione dell'invito al pagamento; quindi, è fondato il motivo diricorso laddove il Ministero evidenzia come la data rilevante ai finidell'applicazione dell'art. 227 ter del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testosentenza penale che dà luogo al titolo esecutivo, bensì la data in cuil'ufficio avvia la riscossione mediante la formazione dei ruoli;”». Ciò inquanto la procedura di riscossione delle spese processuali e delle penepecuniarie esigibili a seguito del passaggio in giudicato del provvedimentoNumero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/2026dal quale sorge l’obbligo, già disciplinato dall’art. 212 d.P.R. n. 115/2002,esclude l’adempimento dell’invito al pagamento quale atto preliminarerispetto alla notifica della cartella. In particolare, in materia di riscossionemediante ruolo delle spese processuali relative a sentenza penale dicondanna, l'iscrizione a ruolo del credito effettuata dopo il 4 luglio 2009 -data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che ha modificato l’art.227 ter del D.P.R. n.115 del 2002 - non deve essere preceduta dallanotificazione dell'invito al pagamento, già previsto dall'art. 212 D.P.R. n.115 del 2002, dovendo ritenersi abrogata quest'ultima previsione aseguito della modifica del citato art. 227-ter (cfr. Cass. n. 21178 del13/09/2017; conf. Cass. n. 12459 del 2021; Cass., n. 33798/2023),essendo stato, in particolare, evidenziato che l'art. 212 D.P.R. n. 115 del2002, pur non definitivamente abrogato, risulta attualmente incompatibilecon l'art. 227-ter. A seguito della riforma posta in essere dalla legge n.69/2009, è stata quindi eliminata la fase della redazione dell’invito alpagamento a cura dell’Ufficio giudiziario, prevista dall’art. 212 del d.P.R.n. 115/2002, le cui disposizioni, anche se non espressamente abrogate,devono ritenersi parzialmente superate dalle modifiche introdotte dallanuova normativa, la quale stabilisce che l’ufficio, entro un mese dalpassaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento, provvededirettamente all’iscrizione a ruolo. La Corte di giustizia tributaria di IIgrado ha ritenuto quindi non necessaria la previa notificazione di un attodi liquidazione dell’imposta, richiamando e applicando disposizioni cheriguardano il credito per spese di giustizia.Deve tuttavia evidenziarsi che la cartella di pagamento n.097120180089811137000 dell’importo complessivo di euro 500.851,75,aveva ad oggetto, tra l’altro, come premesso dai giudici d’appello,l’imposta di registro (per euro 384.054,00) riferita alla sentenza n. 763del 31/5/2012 emessa dalla I Sezione penale della Corte d’Appello diVenezia, che aveva condannato il ricorrente a risarcire il danno in favoreNumero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/2026della parte civile, sentenza divenuta definitiva a seguito della sentenzadella Corte di cassazione n. 48779/2013 del 5/12/2013.Si pone quindi il problema relativo all’applicabilità delle disposizionirichiamate dalla Commissione tributaria regionale, riguardantispecificamente il credito avente ad oggetto le spese processuali, tratte dalTesto Unico sulle spese di giustizia, alla diversa fattispecie riferita alrecupero dell’imposta di registro sulla medesima sentenza.Assume direttamente rilievo rispetto all’imposta di registro l’art. 54del d.P.R. n. 131/1986, il quale dispone al quinto comma che «quando laregistrazione deve essere eseguita d’ufficio a norma dell’art. 5, l’ufficio delregistro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno deisoggetti obbligati al pagamento dell’imposta, con invito ad effettuareentro il termine di sessanta giorni il pagamento dell’imposta e, se dallostesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta diregistrazione. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi dell’atto daregistrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.». La normariguarda direttamente l’imposta di registro e tale disciplina, contenuta neltesto unico sull’imposta di registro, riveste carattere di specialità rispettoa quella contenuta nel testo unico delle spese di giustizia. La previanotificazione dell’atto di liquidazione, non necessaria nella procedura diriscossione delle spese di giustizia secondo le citate disposizioni, deveessere invece affermata sulla base della chiara previsione normativacontenuta al comma 5 del citato art. 54 Tur. Tale norma – di caratterededicato e concernente una voce di debito di natura tributaria che,seppure anch’essa originata dalla sentenza tassata, è tuttavia autonoma edistinta rispetto alle spese di giustizia globalmente intese - prevale quindisulla disciplina generale del T.U.S.G., secondo cui non è necessaria lanotificazione dell’invito di pagamento rispetto all’atto di recupero delcredito avente ad oggetto le spese di giustizia, in ragione della specialitàdella legislazione sull’imposta di registro.Numero registro generale 16641/2024Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 7955/2026Data pubblicazione 31/03/20264. Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata va cassata e,non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisanel merito, ai sensi dell’art. 384, II comma, c.p.c., con l’accoglimento delricorso originario del contribuente.Le spese del giudizio di merito e del presente giudizio seguono lasoccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito ilsecondo, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito conl’accoglimento del ricorso originario del contribuente.Condanna i controricorrenti al pagamento delle spese di lite cheliquida: per il giudizio di primo grado, nella misura di euro 10.000,00 atitolo di compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come perlegge; per il giudizio di secondo grado, nella misura di euro 11.000,00 atitolo di compensi, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come perlegge; per il giudizio di legittimità, nella misura di euro 8.500,00 a titolodi compensi, oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali come per legge, edeuro 200,00 per esborsi.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/01/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]