CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21193/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste che ha confermato la condanna degli imputati per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale; 2. Considerato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Castelli - che contesta la procedura di correzione del dispositivo della sentenza impugnata che, nella sua corretta formulazione, condanna il solo imputato [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile - è privo del necessario interesse ad impugnare in quanto non è sufficiente la mera pretesa preordinata all'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione, essendo invece necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto e suscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisione impugnata; 2.1. Rilevato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Castelli - che deduce violazione di legge in ordine alla dichiarazione di responsabilità del ricorrente, proponendo una diversa lettura dei dati processuali e una diversa ricostruzione storica dei fatti - è inammissibile, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Nel caso di specie, il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato. In particolare, non risulta che i prelievi effettuati dal ricorrente fossero giustificati contabilmente come acconti del compenso da amministratore, trattandosi, invece, di prelievi effettuati per fini di tipo personale o comunque estranei all'impresa; 3. Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale - è manifestamente infondato; Le doglianze relative alla omessa motivazione in punto di sussistenza del dolo specifico sono manifestamente infondate, in quanto al ricorrente è stata contestata la fattispecie di bancarotta documentale cd "generica". L'art. 216, comma 1 n. 2), L. fall. contempla due autonome fattispecie incriminatrici, che si differenziano, oltre che per la natura delle condotte incriminate, anche per la diversa struttura dell'elemento soggettivo. Emerge chiaramente dalle sentenze di merito che il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta documentale descritto nella seconda parte della norma incriminatrice, punito a titolo di dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda difficoltosa o impossibile la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa. \ Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 10 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità; le conclusioni del giudice di merito in punto di dolo generico sono, pertanto, incensurabili. 3.1. Considerato che il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 216, comma 1 n. 1), L. fall. - è manifestamente infondato in quanto ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. Inoltre, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U., n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804). Nel caso di specie, con motivazione esente da vizi logici e giuridici la corte territoriale ha precisato come tutte le condotte di cui al capo 2) dell'imputazione abbiano inciso negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale. 3.2.Considerato che il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che lamenta la mancata riqualificazione del reato di bancarotta fraudolenta in quello di bancarotta semplice, sostenendo che i giudici di appello non hanno esaminato le relative censure sollevate con i motivi di appello - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; la Corte territoriale, nella specie, spiegando le ragioni per cui sussiste la bancarotta fraudolenta, ha implicitamente motivato sulla insussistenza di elementi per configurare un'ipotesi di bancarotta semplice; 4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 4.1. Lette le conclusioni e la memoria della parte civile, tempestivamente depositata e, tuttavia, inidonea a consentire la rifusione delle spese sostenute. Infatti, la difesa di parte civile non ha fornito alcun effettivo contributo processuale, essendosi limitata a richiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, senza contrastare U)B specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886, in motivazione, con relativi richiami giurisprudenziali). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.