CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 agosto 1958
Cassazione n. 15806/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/08/1958 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. meglio descritto in rubrica (furto in abitazione di vari oggetti). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, lamentando violazione di legge, atteso che il fatto doveva essere qualificato nell'ipotesi prevista dagli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen., con conseguente riduzione di pena. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, dovendosi convenire con il Procuratore generale che la doglianza articolata dalla ricorrente non risulta avanzata nel precedente gravame di merito, con la conseguenza che la questione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto oggetto di imputazione non è proponibile nella presente sede di legittimità, non trattandosi di questione «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello» (cfr. Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Rv. 281852 - 01). 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente