CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13293/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché di natura valutativa e non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale (p. 8 e ss.), con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ha ribadito la fittizietà dell'operazione indicata nella fattura di cui all'imputazione sulla base della deposizione del m.11o [OSCURATO:PERSONA], il quale ha accertato che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva emesso fatture per operazione inesistenti nei confronti di diverse società, tra cui quella del ricorrente, relativa alla progettazione e alla fornitura di impianti fotovoltaici, senza fornire alcuna prestazione, fattura che poi il Minelli aveva inserito nelle dichiarazioni fiscali del 2014; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/03/2