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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 ottobre 1974

Cassazione n. 29872/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterserillte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'affidamento in prova al servizio sociale, concesso con provvedimento del 19 novembre 2019, a far data dal 10 marzo 2022, data della seconda violazione alle prescrizioni della misura.

1.1. In premessa, il Giudice a quo ha dato conto del fatto che l'interessato si era reso responsabile di due gravi episodi.

In merito al primo episodio, il Tribunale ha illustrato che, a seguito di un controllo di polizia effettuato in data 17 dicembre 2021 presso il [OSCURATO:PERSONA] di Sassuolo, locale in cui [OSCURATO:PERSONA] lavorava, era emerso che egli fosse privo del certificato Green pass, in contrasto con la normativa anti Covid-19. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dopo aver imposto al soggetto di trovare altra attività lavorativa, lo autorizzava alla temporanea prosecuzione del lavoro, avendo lo stesso prodotto copia del certificato del tampone.

Tuttavia, successivamente la documentazione risultava falsa.

La titolare della farmacia [OSCURATO:PERSONA] di Sassuolo, infatti, dichiarava che, in data 21 dicembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il certificato del test antigenico, asseritamente effettuato in data 17 dicembre 2021, ma tale test non risultava inserito nel sistema informatico.

La farmacista - poi indagata per il reato di falso - inseriva nel sistema un riferimento a tale test e rilasciava la documentazione richiesta.

Peraltro, dall'annotazione di polizia giudiziaria del 3 gennaio 2022, risultava che l'interessato avesse dichiarato agli operanti di non essere in possesso del Green pass.

Pertanto, per il Giudice a quo, è risultata evidente la violazione commessa.

In merito al secondo episodio, ha spiegato il Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA], in data 10 marzo 2022, si era reso responsabile, in concorso con altri soggetti, del reato di furto di energia elettrica, che andava a rifornire il locale [OSCURATO:PERSONA].

Il fatto veniva ammesso dall'interessato.

1.2. Per il Tribunale le vicende sopra descritte sono indice di univoca e reiterata volontà del soggetto di violare le prescrizioni della misura alternativa e, pertanto, sono incompatibili con la prosecuzione della misura.

La prospettazione di una falsa giustificazione al Magistrato di sorveglianza in merito al possesso di certificazione sul tampone anti Covid-19, anche a costo di indurre una persona estranea ai fatti a rilasciare ingenuamente false attestazioni, è stata ritenuta esempio eloquente di mala fede.

La successiva sottrazione di energia elettrica è stata ritenuta ancora più grave essendo stata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] quando già sapeva di trovarsi "sotto osservazione" in merito al suo precedente comportamento, posto in essere meno di tre mesi prima.

L'offerta risarcitoria ad Enel energia non è stata ritenuta in grado di elidere la gravità del fatto, essendo intervenuta dopo la sua pacifica constatazione.Si è ritenuto, inoltre, che le violazioni si inserissero in un contesto connotato da criticità sull'andamento della misura, considerate le plurime violazioni dell'obbligo di permanenza al domicilio negli orari indicati, la modifica dell'abitazione del nucleo familiare a seguito di sfratto esecutivo (vicenda che [OSCURATO:PERSONA] non aveva menzionato all'UEPE) e le discrepanze risultanti rispetto alla attività lavorativa.

2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, con un solo motivo, deduce violazione dell'art. 47, comma 1, ord. pen. e carenza di motivazione.

In particolare, il ricorrente ritiene che il Giudice non abbia valutato adeguatamente le emergenze documentali né motivato sulle ragioni che hanno portato ad intendere come negativo l'atteggiamento dell'interessato verso la misura alternativa, essendosi limitato a portare in rassegna i fatti di cui alla revoca.

Inoltre, mancherebbe nel provvedimento un'analisi compiuta, logica e coerente circa i comportamenti tenuti nel corso della misura, la natura e l'incidenza limitativa delle prescrizioni impostegli, e dunque l'afflittività del provvedimento adottato.

3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, con requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso, dopo aver osservato che il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione tutte le evidenze disponibili, collocate all'interno di un percorso argomentativo scevro da crismi di manifesta illogicità e contraddittorietà e frutto, piuttosto, del fisiologico esercizio del potere discrezionale, riservato, in materia, all'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, essendo volto a prefigurare, mediante deduzioni in punto di fatto e meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, una non consentita rivalutazione delle risultanze documentali.

2. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha, invece, fatto buon governo del principio secondo cui la revoca dell'affidamento in prova non consegue automaticamente al riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, spettando al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239).

Invero, il provvedimento ha esaminato il materiale in atti in maniera logica ed esaustiva, evidenziando l'oggettiva gravità delle condotte ascritte all'interessato, tenendo conto che egli ha commesso due gravi reati che denotano una personalità inaffidabile, senza scrupoli e inosservante delle regole, per di più a distanza di soli tre mesi, in un quadro esecutivo già critico, che vedeva già pregresse violazioni.

In questo contesto, la revoca della misura con effetto decorrente dall'ultima delle violazioni accertate, ossia da quella ammessa dal detenuto, si presenta come immune da qualsiasi censura.

3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letterserillte le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l'affidamento in prova al servizio sociale, concesso con provvedimento del 19 novembre 2019, a far data dal 10 marzo 2022, data della seconda violazione alle prescrizioni della misura. 1.1. In premessa, il Giudice a quo ha dato conto del fatto che l'interessato si era reso responsabile di due gravi episodi. In merito al primo episodio, il Tribunale ha illustrato che, a seguito di un controllo di polizia effettuato in data 17 dicembre 2021 presso il [OSCURATO:PERSONA] di Sassuolo, locale in cui [OSCURATO:PERSONA] lavorava, era emerso che egli fosse privo del certificato Green pass, in contrasto con la normativa anti Covid-19. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza, dopo aver imposto al soggetto di trovare altra attività lavorativa, lo autorizzava alla temporanea prosecuzione del lavoro, avendo lo stesso prodotto copia del certificato del tampone. Tuttavia, successivamente la documentazione risultava falsa. La titolare della farmacia [OSCURATO:PERSONA] di Sassuolo, infatti, dichiarava che, in data 21 dicembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il certificato del test antigenico, asseritamente effettuato in data 17 dicembre 2021, ma tale test non risultava inserito nel sistema informatico. La farmacista - poi indagata per il reato di falso - inseriva nel sistema un riferimento a tale test e rilasciava la documentazione richiesta. Peraltro, dall'annotazione di polizia giudiziaria del 3 gennaio 2022, risultava che l'interessato avesse dichiarato agli operanti di non essere in possesso del Green pass. Pertanto, per il Giudice a quo, è risultata evidente la violazione commessa. In merito al secondo episodio, ha spiegato il Tribunale che il [OSCURATO:PERSONA], in data 10 marzo 2022, si era reso responsabile, in concorso con altri soggetti, del reato di furto di energia elettrica, che andava a rifornire il locale [OSCURATO:PERSONA]. Il fatto veniva ammesso dall'interessato. 1.2. Per il Tribunale le vicende sopra descritte sono indice di univoca e reiterata volontà del soggetto di violare le prescrizioni della misura alternativa e, pertanto, sono incompatibili con la prosecuzione della misura. La prospettazione di una falsa giustificazione al Magistrato di sorveglianza in merito al possesso di certificazione sul tampone anti Covid-19, anche a costo di indurre una persona estranea ai fatti a rilasciare ingenuamente false attestazioni, è stata ritenuta esempio eloquente di mala fede. La successiva sottrazione di energia elettrica è stata ritenuta ancora più grave essendo stata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] quando già sapeva di trovarsi "sotto osservazione" in merito al suo precedente comportamento, posto in essere meno di tre mesi prima. L'offerta risarcitoria ad Enel energia non è stata ritenuta in grado di elidere la gravità del fatto, essendo intervenuta dopo la sua pacifica constatazione.Si è ritenuto, inoltre, che le violazioni si inserissero in un contesto connotato da criticità sull'andamento della misura, considerate le plurime violazioni dell'obbligo di permanenza al domicilio negli orari indicati, la modifica dell'abitazione del nucleo familiare a seguito di sfratto esecutivo (vicenda che [OSCURATO:PERSONA] non aveva menzionato all'UEPE) e le discrepanze risultanti rispetto alla attività lavorativa. 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, con un solo motivo, deduce violazione dell'art. 47, comma 1, ord. pen. e carenza di motivazione. In particolare, il ricorrente ritiene che il Giudice non abbia valutato adeguatamente le emergenze documentali né motivato sulle ragioni che hanno portato ad intendere come negativo l'atteggiamento dell'interessato verso la misura alternativa, essendosi limitato a portare in rassegna i fatti di cui alla revoca. Inoltre, mancherebbe nel provvedimento un'analisi compiuta, logica e coerente circa i comportamenti tenuti nel corso della misura, la natura e l'incidenza limitativa delle prescrizioni impostegli, e dunque l'afflittività del provvedimento adottato. 3. Il Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] A. R. Seccia, con requisitoria scritta conclude per il rigetto del ricorso, dopo aver osservato che il Tribunale di sorveglianza ha preso in considerazione tutte le evidenze disponibili, collocate all'interno di un percorso argomentativo scevro da crismi di manifesta illogicità e contraddittorietà e frutto, piuttosto, del fisiologico esercizio del potere discrezionale, riservato, in materia, all'autorità giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, essendo volto a prefigurare, mediante deduzioni in punto di fatto e meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, una non consentita rivalutazione delle risultanze documentali. 2. [OSCURATO:PERSONA] a quo ha, invece, fatto buon governo del principio secondo cui la revoca dell'affidamento in prova non consegue automaticamente al riscontro di violazioni della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, spettando al giudice valutare, fornendo adeguata motivazione, se tali violazioni costituiscano, in concreto, un fatto incompatibile con la prosecuzione della prova (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Rv. 275239). Invero, il provvedimento ha esaminato il materiale in atti in maniera logica ed esaustiva, evidenziando l'oggettiva gravità delle condotte ascritte all'interessato, tenendo conto che egli ha commesso due gravi reati che denotano una personalità inaffidabile, senza scrupoli e inosservante delle regole, per di più a distanza di soli tre mesi, in un quadro esecutivo già critico, che vedeva già pregresse violazioni. In questo contesto, la revoca della misura con effetto decorrente dall'ultima delle violazioni accertate, ossia da quella ammessa dal detenuto, si presenta come immune da qualsiasi censura. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cass
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