CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01291/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 223, 216, comma 1, nn. 1 e 2, e 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942 (capo 1); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 219, comma 3, R.D. 267/1942, è manifestamente infondato e non è deducibile in sede di legittimità in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). La Corte territoriale, invero, con motivazione esente da vizi (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), ha affermato che, anche prescindendo dal passivo, il danno corrispondente al valore dei beni distratti non può considerarsi di particolare tenuità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de