Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:414
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 1° luglio 2009 – [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑29/09 P)
«[OSCURATO:PERSONA] – Contratto di finanziamento comunitario di un progetto di ricerca – Clausola compromissoria – Ricorso proposto da una persona che non è parte contrattuale – Incompetenza del Tribunale»
[OSCURATO:PERSONA] – Motivi di ricorso – Omessa identificazione dell’errore di diritto dedotto in giudizio – Irricevibilità [Art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; Regolamento di procedura della Corte,
art. 112, n. 1, lett. c)] (v. punti 17, 20)
[OSCURATO:PERSONA] dell’ordinanza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 5 novembre 2008, cause riunite T‑213/08 e T‑213/08
AJ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] libre de [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale il Tribunale si è dichiarato incompetente ad esaminare
il ricorso proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sulla base di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di finanziamento
comunitario di un progetto di ricerca concluso tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA] libre de [OSCURATO:PERSONA] (ULB) – Obblighi derivanti
da un contratto di lavoro concluso dalla ricorrente con l’ULB nel contesto di tale progetto di ricerca – Incompetenza del
Tribunale.
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.