CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18463/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 110 cod.pen., 73 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso immediato per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 2 cod.proc.pen., [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati. Il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 268, 270, comma 2, 291, comma 1, cod.proc.pen., 78 disp.att., 15 Cost., 5,6,8, CEDU; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità e di inutilizzabilità in relazione agli artt. 125, comma 3, 191 e 271 cod.proc.pen. Argomenta che le ipotesi di accusa nei confronti del ricorrente si fondano esclusivamente sul contenuto della messaggistica criptata denominata "Encrochat" acquisita mediante Ordine di [OSCURATO:PERSONA] richiesto allo Stato francese dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, intercorsa su telefoni ritenuti in uso anche all'indagato; l'attività investigativa che in Francia aveva consentito di acquisire la messaggistica intercorsa tra gli utenti della piattaforma denominata "Encrochat" era stata posta in essere attraverso il mezzo di ricerca della prova delle intercettazioni telefoniche e telematiche; il Pm, comunque, non aveva prodotto al Giudice alcuna documentazione relativa alla attività investigativa compiuta in Francia; il Gip, in violazione dei principi di diritto affermati dalle SU nelle sentenze gemelle del 29.2.2024 aveva ritenuto che non trovasse applicazione il disposto dell'art. 270 cod.proc.pen., nella parte in cui, al suo comma 2, prevede ai fini della utilizzazione di intercettazioni disposte in altro procedimento cbg il dovere del Pm di depositare i verbali e le registrazioni delle intercettazioni presso l'Autorità competente per il diverso procedimento; evidenzia che il principio del "mutuo riconoscimento" delle decisioni assunte dalle autorità giudiziarie europee è relativo e che spetta comunque all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione dell'o OIE di verificare il rispetto dei diritti fondamentali, comprensivi del diritto di difesa e della garanzia di un equo processo. Il mancato rispetto delle norme procedurali richiamate si era, pertanto, tradotto in una evidente violazione normativa alla quale dovrebbe conseguire l'inutilizzabilità ex artt. 191 e 127 cod.proc.pen. della prova e rendeva la motivazione adottata sul punto meramente apparente, quale vizio di nullità rilevabile in questa sede ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod.proc.pen.; in difetto della produzione dei verbali della polizia giudiziaria straniera che aveva compiuto l'attività di indagine le considerazioni sul rispetto dei diritti fondamentali era meramente astratta, e, a fronte di un dato comunicativo, il giudice avrebbe dovuto valutare in concreto il rispetto delle garanzie previste dall'art. 15 Cost, da interpretarsi anche alla luce della giurisprudenza comunitaria formatasi intorno agli artt. 5.6.8 CEDU; l'elemento di prova posto a fondamento del quadro indiziario posto a base della misura cautelare era, quindi, inutilizzabile perché costituito da dati comunicativi frutto di un'attività captativa posta in essere da Stato Estero mediante lo strumento del captatore informatico nel momento in cui il Buonocore non risultava ancora indagato in Italia per alcun reato né presentava collegamenti con l'indagine in corso. Chiede, quindi, l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Deve osservarsi che è stato proposto ricorso per saltum, agli effetti dell'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., che limita la possibilità di ricorso immediato alle ipotesi in cui siano dedotte violazioni di legge. Orbene, considerando le doglianze proposte, deve rilevarsi che pur facendosi riferimento alla mancanza di motivazione e a violazioni di legge, profili che potrebbero formare oggetto di un ricorso immediato (Sez. 6, n. 26050 del 14/4/2016, Rechichi, Rv. 266970), tuttavia, in concreto, si propongono censure generiche e volte a sindacare il merito del provvedimento impugnato. Le doglianze del ricorrente attengono in realtà a vizi della motivazione, poiché esse riguardano la valutazione del compendio probatorio ai fini della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; lo stesso ricorrente deduce esplicitamente in premessa dei motivi di ricorso che "le considerazioni giuridiche a sostegno della utilizzabilità della prova si pongono in palese contrasto con quelle stesse premesse giuridico-giurisprudenziali, tradendo, altresì, un completo travisamento della realtà storica". 3. Va richiamato il dictum di questa Corte di legittimità secondo cui il ricorso diretto per cassazione avverso l'ordinanza applicativa di una misura coercitiva è consentito solo per violazione di legge e non anche per vizio della motivazione. Ed è vero che tra le ipotesi di violazione di legge rientra pp la mancanza assoluta di motivazione, il cui obbligo è prescritto a pena di nullità dall'art. 125 co. 3 cod. proc. pen., ma lo è altrettanto che, qualora, come nel caso in esame, il GIP abbia esposto in modo specifico gli indizi che giustificano in concreto la misura coercitiva disposta, indicando la loro genesi, il loro contenuto e la loro rilevanza, è improponibile in sede di legittimità ogni censura diretta a rilevare eventuali illogicità o contraddizioni del provvedimento impugnato, sia con riferimento alla gravità dei fatti, sia con riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari (Sez. 1, n. 2888 del 9/04/1999, Zanzarelli, Rv. 213383; Sez. 2, n. 4297 del 22/8/2000, Curraj, Rv. 217275) Peraltro, costituisce ius receptum che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez.2, n.9212 del 02/02/2017, Rv.269438; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono, essenzialmente, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Rv. 276976) 4. Nella specie, l'ordinanza impugnata ha giustificato la propria valutazione degli elementi indiziari relativi alla sussistenza degli ipotizzati reati con motivazione, conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte nonche dotata di logica coerenza e linearità argomentativa, che come tale, per le ragioni dette, si sottrae a censure nella presente sede di legittimità. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che "in materia di ordine europeo di indagine, la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 234-bis cod. proc. pen., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen. (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 01; Sez.U, n. 23756 del 29/02/2024, Rv.286589 - 01). E' stato, poi affermato che, in materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite con un ordine europeo di indagine emesso dal pubblico ministero italiano, senza la necessità della preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle. L'emissione, da parte del pubblico ministero, in materia di ordine europeo di indagine, diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 - 02; Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 03). Nella specie, il Giudice per le indagini preliminari ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 01; Sez.U, n. 23756 del 29/02/2024, Rv.286589 - 01) e con valutazione in fatto supportata da motivazione articolata ha escluso la riconducibilità delle chat ad intercettazioni telefoniche e/o telematiche, ha evidenziato l'utilizzabilità dei dati acquisiti, ritenendo l'operatività degli artt. 238 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen; ha comunque, evidenziato che, se pur si dovesse ritenere, a contrario, l'applicabilità dell'art. 270 cod.proc.pen., non potrebbe, comunque, dubitarsi della utilizzabilità dei dati in questione, "atteso che per la quasi totalità dei reati oggetto del procedimento è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. (pag 646). Come rilevato, il ricorrente censura la motivazione proponendo inammissibili censure in fatto, tese a sindacare il merito del provvedimento. Manifestamente infondata è, poi, la doglianza avente ad oggetto la mancata acquisizione dei verbali della polizia giudiziaria straniera che aveva compiuto l'attività di indagine nè dei provvedimenti con cui il Giudice francese aveva autorizzato il mezzo di ricerca della prova. Le Sezioni Unite hanno escluso la necessità dell'acquisizione e del deposito, nel procedimento in Italia, dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria straniera aventi ad oggetto l'autorizzazione di attività di indagine in un procedimento pendente davanti ad essa, i cui esiti sono stati successivamente richiesti dall'autorità giudiziaria italiana mediante o.e.i. Si è osservato che l'art. 78 disp. att. cod. proc. pen., nel disciplinare l'acquisizione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera, non richiede anche l'acquisizione dei provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali atti sono stati compiuti. La medesima conclusione si evince anche dalla disciplina paradigmatica nel sistema processuale penale italiano per l'acquisizione di atti compiuti o formati in altro procedimento sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, ossia quella relativa ai risultati di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, dettata dall'art. 270 cod. proc.pen. Questa disposizione, infatti, prevede il deposito dei verbali e delle registrazioni relativi alte intercettazioni effettuate in altri procedimenti, ma non anche il deposito dei relativi provvedimenti autorizzativi. E sulla base di questa disciplina, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte ritiene che: a) ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime (così, per tutte, Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, Esposito, Rv. 229244 - 01, nonché, da ultimo, con riferimento alla disciplina vigente per effetto delle modifiche recate dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, Sez. 1, n. 49622 del 14/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2855579 - 02); b) spetta alla parte che eccepisce nel procedimento ad quem la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione, e si oppone all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, l'onere di produrre il decreto autorizzativo, in modo da consentire al giudice di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento a quo del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246 - 01, e Sez. 6, n. 41515 del 18/09/2015, Lusha, Rv. 264741 - 01). Del tutto generica è, infine, la censura relativa alla violazione del diritto di difesa. Le Sezioni Unite hanno statuito che l'utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e, tra questi, del diritto di difesa e della garanzia di un giusto processo, fermo restando che l'onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata (Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi, Rv. 286573 - 05; Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 - 04), onere, nella specie, non osservato dal ricorrente. 5. Come anticipato, il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, dandosi atto che il ricorso diretto per cassazione contro le ordinanze che dispongano una misura coercitiva proposto per motivi non consentiti è inammissibile ex art. 606, cc. 3, cod. proc. pen., non potendo comunque operare la sua conversione nella richiesta di riesame avendo il ricorrente già consumato, con il predetto ricorso, la facoltà di scelta tra i diversi mezzi di impugnazione a sua disposizione ( Sez.4, n. 45611 del 28/10/2021,Sociu, Rv.282548 - 01; Sez. 6, n. 36597 del 11/11/2020, Troqe, Rv. 280150 e Sez. 6, n. 35816 del 11/11/2020, Chionna, Rv. 279956). 6. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so