CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16370/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o lo studiodell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Carrese per procura speciale in calce al controricorso;-controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria n.209 del 2018, depositata il 24 aprile 2018, non notificata.Numero registro generale 24032/2018Numero sezionale 3875/2026Numero di raccolta generale 16370/2026Data pubblicazione 26/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. dell’avviso di accertamento n. T3N030603737/2014, relativoall’anno 2010, con cui l’amministrazione finanziaria aveva contestato, ai finidella determinazione del reddito di impresa, la deduzione dei costi sostenutiper la somma di euro 108.000, relativi a spese pubblicitarie disponsorizzazione con associazioni sportive e distribuzione di articolipubblicitari, oltre che i costi sostenuti per la somma di euro 4000 relativi aspese di rappresentanza nei confronti di un fornitore, non adeguatamentedocumentati e non inerenti, nonché, ai fini della determinazionedell’imposta, la detrazione dell’IVA relativa.2. La CTP di Perugia aveva accolto il ricorso della società contribuente,ritenendo l’effettività delle prestazioni pubblicitarie risultanti da foto erassegna stampa, oggetto dei contratti e di fatture regolarmente pagate,nonché l’inerenza e congruità dei costi rispetto all’attività e al volume diaffari della società.3. La CTR dell’Umbria, adita in appello dall’ Agenzia delle Entrate, avevarespinto il gravame confermando la sentenza di primo grado.4. Avverso la decisione della CTR, l’Agenzia delle Entrate ha propostoricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e la società si è difesadepositando il controricorso.Successivamente la controricorrente ha depositato memoria illustrativa aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate ricorrente ha dedotto, inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione e falsa applicazione degli articoli 36 e 61 d. lgs. n. 546 del 1992e degli articoli 112 e 132 c.p.c. La CTR avrebbe, infatti, erroneamenteNumero registro generale 24032/2018Numero sezionale 3875/2026Numero di raccolta generale 16370/2026Data pubblicazione 26/05/2026ritenuto che la ripresa a tassazione delle spese di pubblicità esponsorizzazione fosse dovuta unicamente all’ “antieconomicità”dell’investimento ed avrebbe, quindi, omesso di pronunciare e di motivaresulla mancanza dei requisiti di certezza ed inerenza, richiesti dall’art. 109t.u.i.r. e dall’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 ai fini della deducibilità del costoe della detraibilità dell’IVA, evidenziata dall’Ufficio sotto il profilodell’effettiva esecuzione delle prestazioni pubblicitarie nei termini desumibilidai contratti esibiti.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art.360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109t.u.i.r., dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 nonché dell’art 2697 c.c.La CTR avrebbe violato le norme richiamate ignorando la giurisprudenza dilegittimità che, ai fini della deducibilità dei costi di pubblicità esponsorizzazione, pone a carico del contribuente l’onere di provarnel’inerenza non solo dimostrandone la congruità rispetto ai ricavi e all’attivitàcaratteristica ma anche le potenziali utilità e vantaggi futuri per lo sviluppodell’impresa e sarebbe pervenuta, così, attraverso “una inappropriatavalutazione delle risultanze di causa”, a respingere il gravame nonostanteil contribuente non avesse assolto all’onere della prova.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsaapplicazione degli articoli 36 e 61 d. lgs. n. 546 del 1992 e degli articoli 112e 132 c.p.c., non avendo la CTR pronunciato e motivato con riferimento allaritenuta deducibilità dei costi per la distribuzione di articoli pubblicitari edei costi per spese di rappresentanza che l’Agenzia delle Entrate avevacontestato rilevando che i gadgets pubblicitari commissionati al fornitoreerano stati consegnati dopo le due fiere di Milano a cui erano destinati e chele spese di rappresentanza erano state sostenute nei confronti di unsoggetto privo di consistenza imprenditoriale.Numero registro generale 24032/2018Numero sezionale 3875/2026Numero di raccolta generale 16370/2026Data pubblicazione 26/05/20263.1. Il primo e il terzo motivo, entrambi relativi all’omessa pronuncia e aldifetto di motivazione con riferimento alla contestata certezza ed inerenzadei costi ripresi a tassazione sotto il profilo dell’ effettività delle prestazionipubblicitarie e di rappresentanza nei termini contrattuali, possono esseretrattati congiuntamente e sono infondati.3.2. Sotto il profilo dell’omessa pronuncia su domanda, eccezione omotivo di appello, secondo l’orientamento consolidato della Corte, il vizionon è configurabile quando nella decisione del giudice di merito è implicitoil rigetto per incompatibilità logica della pronuncia con il loro accoglimentomentre sotto il profilo del difetto di motivazione la sussistenza del viziopresuppone l’assoluta mancanza nel corpo della motivazione diargomentazioni idonee a sorreggere la decisione.3.3. Nel caso di specie la CTR ha adottato sul motivo di appello relativoalla contestazione dell’effettività delle prestazioni sia di sponsorizzazione siapubblicitarie e di rappresentanza, riportato nella parte dello svolgimento delprocesso, una decisione esplicita adeguatamente motivata. Ancorché conun periodare involuto, sul motivo di appello ha affermato “Altracontraddittorialità dell’Ufficio è quando obbietta che in taluni casi ladocumentazione prodotta ed esibita non sempre “risulta idonea adimostrare l’effettività delle prestazioni pubblicitarie rese” pur ammettendoper altro verso, l’esistenza di regolari contratti e di regolari versamenti conbonifici eseguiti nei confronti delle Società sportive e ad Enti nazionali difiere (quelle di Milano) senza che ciò sia avvenuto con retrocessione di soldi.Delle due l’una “ tertium non datur” o c’è stata evasione con fatturazionifalse o gonfiate sulla base di presunzioni gravi e precise e concordanti daparte dell’Ufficio, oppure i costi e le spese sostenute sono da ritenere realicome dimostrato dalla documentazione contabile esibita su richiesta dalla “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l.”La motivazione si riferisce in generale a tutte le spese contestate dall’Ufficio,comprese quelle relative alla distribuzione di prodotti pubblicitari come siNumero registro generale 24032/2018Numero sezionale 3875/2026Numero di raccolta generale 16370/2026Data pubblicazione 26/05/2026desume dal richiamo ai pagamenti eseguiti in occasione delle fiere di Milano,ed è idonea a rendere conto delle ragioni che hanno determinato ilconvincimento in ordine alla certezza ed inerenza dei costi sotto il profilodella contestata effettività delle prestazioni correlate.3.4. La CTR ha ritenuto l’infondatezza del motivo di appello relativo allacontestazione dell’effettività di tutte le spese pubblicitarie e dirappresentanza riprese a tassazione, in sostanza rilevando, con un giudiziodi fatto non sindacabile in sede di legittimità, che l’amministrazionefinanziaria non aveva provato con presunzioni gravi, precise e concordantil’inesistenza delle operazioni a fronte della non contestata “ esistenza diregolari contratti e di regolari versamenti con bonifici eseguiti nei confrontidelle Società sportive e ad Enti nazionali di fiere (quelle di Milano) senzache ciò sia avvenuto con retrocessione di soldi.”Non sussistono, pertanto, i vizi di omessa pronuncia e difetto di motivazionelamentati.4. Il secondo motivo è inammissibile perché sotto la forma del vizio diviolazione di legge finisce per censurare le valutazioni di merito e sollecitareun nuovo esame delle risultanze di causa che la CTR avrebbe valutato inmodo “inappropriato”.4.1. La deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che, fermae incontestata la ricostruzione della fattispecie concreta fatta dal giudice dimerito sulla base delle risultanze di causa, si lamenti l’erroneaindividuazione o interpretazione della norma sostanziale applicabile allafattispecie concreta indicando le affermazioni contenute nella sentenza incontrasto con la corretta applicazione della disciplina richiamata.4.2. Nel caso di specie, anche a prescindere dal fatto che la normaapplicabile alla fattispecie, correttamente individuata dalla CTR è l’art. 90comma 8 legge n. 289 del 2002, che pone una presunzione assoluta diinerenza delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore di societàsportive dilettantistiche sino al tetto di 200.000 euro con conseguenteNumero registro generale 24032/2018Numero sezionale 3875/2026Numero di raccolta generale 16370/2026Data pubblicazione 26/05/2026dispensa del contribuente dall’onere di provarne l’inerenza (Cass. n. 4612del 2023; Cass. n. 8981 del 2017; Cass. n. 7823 del 2025), la censuramossa dall’Agenzia delle Entrate non attinge la violazione della disciplinarichiamata in ordine alla ripartizione dell’onere della prova ma riguarda ilgiudizio in fatto espresso dalla CTR al fine di ritenerlo assolto o meno daparte del soggetto gravato che sarebbe, secondo l’amministrazionefinanziaria, frutto di “una inappropriata valutazione delle risultanze dicausa”, non rivedibile nel giudizio di legittimità.5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dadispositivo.7. Poiché risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate che, comeamministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, èammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applical’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012 (Cass. n. 1778del 2016). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate a corrispondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.200 percompenso, euro 200 per esborsi oltre al 15 per cento per spese generali eoneri di legge.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 7.5.2026.Il PresidenteVALENTINO LENOCI