CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 44920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2023 del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG '7 Ritenuto in fatto considerato in diritto 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa in data 13 giugno 2023, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., dal Tribunale di Milano, con la quale al predetto imputato veniva applicata - su richiesta delle parti- la pena finale di mesi 2 e giorni 20 di reclusione (pena sospesa) e la sanzione accessoria della revoca della patente di guida, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis c.p.. Deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida mancando una motivazione precisa e puntuale in relazione alle circostanze e al luogo del sinistro. 2. Il Procuratore Generale in sede nella requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida. 3. Il ricorso è fondato. 3.1.Invero, la Corte cost., con sent. n. 88 del 2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 222, comma 2, quarto periodo, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., per i reati di cui agli artt. 589-bis (omicidio stradale) e 590- bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) cod. pen., il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell'art. 222 cod. strada, allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen. In particolare, la Consulta ha chiarito che l'automatismo della risposta sanzionatoria di cui al citato art. 222 cod. strada, non graduabile in ragione delle peculiarità del caso, può giustificarsi solo per le più gravi violazioni contemplate dalle due citate disposizioni, quali previste, come ipotesi aggravate, sanzionate con le pene rispettivamente più gravi, dal secondo e dal terzo comma sia dell'art. 589- bis, sia dell'art. 590-bis cod. pen. (guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti). Solo in tali ipotesi si giustifica una radicale misura preventiva per la sicurezza stradale, consistente nella sanzione amministrativa della revoca della patente; al di fuori di dette ipotesi, deve escludersi qualsiasi automatismo della sanzione amministrativa e il giudice deve procedere a una valutazione individualizzante. 3.2.Nel caso in esame, pur non risultando contestate al ricorrente le aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, in ordine alla decisione assunta di disporre la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, il giudice non ha offerto alcuna motivazione. Ne consegue la violazione di principio affermato da codesta Corte, secondo il quale il giudice di merito, chiamato a determinare la sanzione amministrativa accessoria, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione maggiormente afflittiva (revoca della patente di guida), deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (ex plurimis, Sez. 4, n. 13747 de123/02/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283022). 4. In conclusione deve disporsi l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di Milano in diversa composizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca della patente di guida con rinvio sul punto al Tribunale di Milano in diversa c