Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 aprile 2024

Cassazione n. 30566/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 8805-2024 proposto da: TRIBUNALE di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 607/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza d’ufficio R.G.N.8805/2024 Cron.

Rep.

Ud.17/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Caltagirone ha proposto regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. ritenendo la propria incompetenza per territorio invece affermata dalla pronuncia del Tribunale di Catania, relativamente ad un giudizio di opposizione instaurato da [OSCURATO:PERSONA] avverso ordinanze-ingiunzione emesse dall’Inps per mancato versamento di contributi relativi a suoi lavoratori.

Il Tribunale di Catania ha declinato la propria competenza in base al criterio della sede legale dell’impresa.

Ritiene invece il Tribunale di Caltagirone che debba considerarsi la sede dell’ente (Inps) che ha proceduto alla contestazione delle violazioni e che doveva ricevere i pagamenti dei contributi.

L’Ufficio della Procura Generale ha concluso per la declaratoria della competenza in favore del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] La competenza va dichiarata in favore del Tribunale di Catania.

Trattandosi di opposizione a più ordinanze-ingiunzione, si applica l’art.6 d.lgs. n.150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione.

Trattandosi di violazione consistita nell’omesso pagamento di contributi, vale la regola adell’art.1182, co.3 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell’Inps.

Poiché è stata la sede territoriale dell’Inps di Catania a procedere alla contestazione e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento della sede di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania.Per contro il criterio adottato dal Tribunale di Catania, ovvero la sede dell’impresa, è irrilevante ai fini dell’a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza d'ufficio n. 8805-2024 proposto da: TRIBUNALE di CALTAGIRONE, con ordinanza R.G.N. 607/2023 del 19/04/2024, nel procedimento pendente tra: [OSCURATO:PERSONA]; I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] di competenza d’ufficio R.G.N.8805/2024 Cron. Rep. Ud.17/10/2024 [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Caltagirone ha proposto regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. ritenendo la propria incompetenza per territorio invece affermata dalla pronuncia del Tribunale di Catania, relativamente ad un giudizio di opposizione instaurato da [OSCURATO:PERSONA] avverso ordinanze-ingiunzione emesse dall’Inps per mancato versamento di contributi relativi a suoi lavoratori. Il Tribunale di Catania ha declinato la propria competenza in base al criterio della sede legale dell’impresa. Ritiene invece il Tribunale di Caltagirone che debba considerarsi la sede dell’ente (Inps) che ha proceduto alla contestazione delle violazioni e che doveva ricevere i pagamenti dei contributi. L’Ufficio della Procura Generale ha concluso per la declaratoria della competenza in favore del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] La competenza va dichiarata in favore del Tribunale di Catania. Trattandosi di opposizione a più ordinanze-ingiunzione, si applica l’art.6 d.lgs. n.150/11, ai sensi del quale la competenza territoriale si radica presso il luogo della commessa violazione. Trattandosi di violazione consistita nell’omesso pagamento di contributi, vale la regola adell’art.1182, co.3 c.c. secondo cui il debito relativo a crediti pecuniari, quali sono quelli contributivi, va adempiuto al domicilio del creditore, e quindi dell’Inps. Poiché è stata la sede territoriale dell’Inps di Catania a procedere alla contestazione e a emettere le ordinanze-ingiunzione, senza che risulti un coinvolgimento della sede di Caltagirone, il pagamento dei contributi andava eseguito alla sede di Catania.Per contro il criterio adottato dal Tribunale di Catania, ovvero la sede dell’impresa, è irrilevante ai fini dell’a