CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 19527/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] LAVORO Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18927/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappre se ntati e difesi entrambi dall’avvocato C L [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrenti- Contro [OSCURATO:PERSONA] LAVORO ROMA, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso ex legedall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO( ) -controricorrente- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 744/2017 depositata il03/02/2017 nella causa iscritta al N . R.G. 5015 /2013 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 744 del 2017, accogliendo l’impugnazione proposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali- [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma , avverso la sentenza del locale Tribunale, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da Massimiliano M ontefusco , in proprio, nei confronti dell’ordinanza ingiunzione con la quale la cennata Direzione aveva irrogato, in via solidale al Montefusco quale legale rapp.te e responsabile civile ed alla società [OSCURATO:SOCIETA]. , la sanzione amministrativa di Euro 4 2.5 24 , 60 in ragione della accertata violazione dell’art. 6, comma II, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 708 del 1947, conv. con modif. in legge n. 2388 del 1952, nel testo sostituito dall’art. 1 d.l. n. 69 del 1988 conv. con mod. nella legge n. 153 del 1988, relativamente a violazionein materia di lavoro dipendente, consistente nell’aver fatto agire presso la sede di [OSCURATO:SOCIETA]. lavoratori privi del prescritto certificato di agibilità ENPALS dal 20 marzo 2002al 31 dicembre 2002; ad avviso della Corte d’appello, l’ordinanza ingiunzione, emessa dal soggettocompetente, conteneva il riferimento al processo verbale di illecito amministrativo del 9.2.2004 redatto dagli ispettori del lavoro e notificato a seguito delle verifiche ultimate il 28.11.2003 dai funzionari ENPALS e notificate alle parti, da cui si desumeva la piena consapevolezza di aver fatto agire i detti lavoratori senza certificato di agibilità; era, poi, infondata l’eccezione di prescrizione dell’illecito, interrotta dalla notifica delverbale e poi dell’ordinanza ingiunzione ; peraltro, la sanzione, derivante dalla violazione , di carattere sostanziale, dell’obbligo di rendere conoscibile agli organi di vigilanza lo svolgimento dell’attività, non era stata abrogata dall’art. 116, comma XII, L. n. 388/2000; il procedimento sanzionatorio era poi stato condotto con validi accertamenti come attestato dalla notifica del verbale di accertamento, avvenuta a mezzo dei funzionari ENPALS nel novembre 2003 ( ai sensi dell’art. 14 l. n. 689 del 1981); inoltre, non era rimasto dimostrato che il Montefusco avesse chiesto di essere audito in sede amministrativa (ai sensi dell’art. 18l. n. 689 del 1981) e comunque tale aspetto del diritto di difesa, alla luce della natura di giudizio sul rapporto e non sull’atto, aveva trovato tutela anche in sede giudiziaria; pure infondata era la censura del difetto di motivazione, resa per relation em , come quella della rilevanza dell’errore di fatto che avrebbe determinato l’illecito e la censura relativa al calcolo delle sanzioni, frutto di mero calcolo aritmetico, e basato sul carattere permanente dell’illecito che escludeva l’applicabilità dell’art. 8 l. n. 689 del 1981, in tema di concorso formale degli illeciti o della lorocontinuazione; avverso tale sentenza, ricorrono [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dieci motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste con controricorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali –[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Roma; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con il primo motivo, si deduce la nullità della sentenza e del procedimento ex articolo 360, comma primo n. 4) c.p.c. ed omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello avversario,per carenza dei requisiti di cui al novellato art. 342 c.p.c; con il secondo motivo, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'articolo 360 comma, primo comma n . 5 ) c . p . c . e la carenza di un adeguato accertamento ispettivo della violazione contestata con riferimento a fatti dirimenti , quali il luogo della presunta adibizione lavorativa, la natura autonoma o subordinata dei singoli rapporti, l’appartenenza di tali lavoratoriallo spettacolo; con il terzo motivo, si denuncia l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, che si ravvisa nella consapevolezza da parte degli Enti, della mancata richiesta dei certificati di agibilità riguardo ai lavoratori interessati dal verbale fin dalla scadenza di ciascun mese dell’anno 2002, giacché negli atti di causa (ricorso e memoria in appello) era stato evidenziato il fatto che tutti i lavoratori erano stati denunciati all’ENPALS, con regolare denuncia mensile e trimestrale, per cui dell’ispezione non vi era alcun bisogno, con la conseguente decadenza dal potere sanzionatorio (art. 14 l. n. 689 del 1981); con il quarto motivo, si deduce la violazione e/o falsa applicazione di degli artt. 6, secondo comma, e 10 d . lgs . C apo P rovv . Stato n. 708 del 1947, nonché dell'articolo 12 delle disp. prel . a l c . c . , in relazione all'articolo 360,primo comma, c.p . c . ; lamentano i ricorrenti che la Corte abbia fornito un'interpretazione erronea della disciplina di legge in tema di certificato di agibilità; in particolare la tesi seguita dalla Corte, esplicitata solo con la circolare n. 4 del 1988 dall’ENPALS, sarebbe infondata in quanto la lettera della legge parlava di certificato di cui avrebbe dovuto munirsi il lavoratore e non l’impresa; con il quinto ed ottavo motivo, connessi per la questione posta, si deduce la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 3 l. n. 689 del 1981 e si denunzia l'errore incolpevole della società, che sarebbe stata indotta in errore circa l’attuale carattere illecito della condotta oggetto di contestazione; con il sesto motivosi deduce l'erronea applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 116 comma 12, che ha abolito le sanzioni amministrative di cui all'art. 35, commi 2 e 3, l. n. 689 del 1981, ciò in quanto si tratterebbe di sanzione prevista per condotta connessa ad adempimento contributivo di spettanza dell’ENPALS e non della Direzione territoriale del lavoro; con il settimo motivo, si deduce la violazione della legge n. 241 del 1990;in particolare, si censura che la sentenza impugnata non abbia dichiarato l’illegittimità dell’ordinanza in giunzione opposta perché non correttamente motivata; con il nonomotivo, si lamenta la violazione dell’art. 8 l. n. 689 del 1981, non essendo stata riconosciuta l’illegittimità della mancata riduzione equitativa della sanzione calcolata derivante dalla applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo, con riferimento quanto meno ad ogni singola manifestazione o spettacolo; Infine, parte ricorrente prospetta, con un decimo punto, questione di legittimità costituzionale del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 6, commi 2 e 3, se interpretati come è avvenuto da parte della Corte territoriale; il primo motivo, anche a voler superare l’evidente carenza di specificità derivante dalla mancata riproduzione,anche per estratto, dell’atto di appello e della sentenza di primo grado, è infondato per due ordini di motivi; in primo luogo, perché (vd. Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 10636 del 2007) ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia,non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione,come nel caso di specie, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto pur in assenza di una specifica argomentazionein punto di genericità dell’impugnazione; in secondo luogo, va rilevato che, anchea considera re il solo rilie vo di nullità della sentenza per la violazione dell’art. 342 c.p.c. (meglio 434 c.p.c.)il motivo è pure infondato, in quanto ispirato a principi di rigore formale non accolti dalla interpretazione dell’art. 342 c.p.c. affermatasi nella giurisprudenza di q uesta Corte di cassazione ; in particolare, si è consolidato il principio (ex pl u rimis vd. C ass. SS.UU. n. 36481 del 2022; (Cass. n. 2320 del 25/01/2023)secondo cui g li artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata; nel caso di specie, la sentenza impugnata descrive il conten uto dell’atto d’impugnazione attraverso una analitica riproduzione dei singoli motivi d’appello,che coprono in senso critico vari e molteplici aspetti del ragionamento seguito dal primo giudice in ordine procedimento sanzionatorio e che non lasciano trasparire alcuna genericità; i motivi secondo e terzo , da trattare congiuntamente stante la connessione, sono inammissibili in quanto la censura di inadeguatezza della motivazione (“ha liquidato in due parole la tesi diffusamente argomentata dalla difesa”), oltre che non essere più prevista quale motivo di ricorso per cassazione (Cass. SS.UU. 8053 del 2014 e innumerevoli altre), non risponde alla struttura motivazionale della sentenza impugnata che ha affrontato tutti i temi devoluti anche facendo rinvio al contenuto dell’attività ispettiva svolta dall’ENPALS; entrambi i motiv i in esame si snoda no su contestazioni ipotetiche che tendono a dimostrare il carattere assolutamente approssimativo delle deduzioni fatte proprie dalla Direzione del lavoro, in ordine ai tipi di rapporto di lavoro intercorrenti con il personale esaminati dai funzionari ENPALS, e non certo l’apparenza della motivazione o l’omesso esame di un fatto storico decisivo; in definitiva, la motivazione per relationem al verbale ispettivo acquisito agli atti non è apparente, mentre il motivo di ricorso per cassazione se vuole incrinare il percorso motivazionale deve indicare l’omissione di uno specifico fatto storico decisivo; tale non è il dato dell’avvenuta denuncia dei rapporti di lavoro, che non coincide logicamentecon l’oggetto della contestazione (la mancata richiesta del certificato di agibilità), anzi il motivo dimostra l’inconsistenza della censura di motivazione apparente in ordine alla natura dei rapporti di lavoro oggetto di ispezione; il quarto motivo è infondato, l a disposizione citat a testualmente prevede, al primo comma, che "le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radio televisive e gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento i lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, che non siano in possesso del certificato di agibilità previsto dall'art. 10"; ed al secondo comma, che "in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata"; dunque, la condotta tipizzata vieta alle “imprese” di “far agire” i lavoratori non in possesso del certificato di agibilità e non prevede alcun obbligo o sanzione a carico dei lavoratori medesimi ; quindi , come rilevato da Cass. n. 3579 del 1998, l'illecito amministrativosi sostanzia nel fare agire i lavoratori che non siano in possesso del suddetto certificato, restando del tutto irrilevanti le ragioni per le quali questo difetto di possesso abbia avuto a verificarsi; il quinto ed ottavo motivo, connessi e da trattare congiuntamente, sono inammissibili perché privi di decisività.E' evidente che nessun affidamento -dovuto alla mancata sanzione da parte dell'Enpals nei periodi precedenti -del comportamento illecito considerato può dirsi idoneo a giustificare il mancato adempimento da parte della società all’obbligo di richiedere il certificato di agibilità in relazione ai lavoratori considerati; la Corte territoriale ha correttamente escluso che possa dirsi assolto l’onere della prova della buona fede del datore di lavoro, sul quale incombe l’onere di aver avanzato la richiesta , in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da partedell'Ente solo in occasione delle ispezioni; il sesto motivo è in fondato ; la sanzione è stata legittimamente irrogata dalla Direzione provinciale del lavoro nell’esercizio dei poteri ispettivi e di controllo a ttribuit i , ratione temporis - prima dell’interventodel D. Lgs. 149/2015 - dalla legge ; le Direzioni provinciali, dopo la soppressione degli Ispettorati del lavoro ex d.lgs. n. 469/1997,erano state investite dai detti poteri ai sensi del d.lgs. n. 124 del 2004; l’attività di vigilanza e controllo riveste evidente rili evo strumental e rispetto alla gestione della posizione contributiva in senso proprio che rientra nella sfera di competenza dell’ente previdenziale; dunque non può farsi applicazione nella controversia dell'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento (V. Cass. n. 16422/2005, cit.); il settimo motivo è infondato; essendo stato più volte rimarcato che il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all'ambito di applicazione della l. n. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla l. n. 689 del 1981(Cass. n.31239 del 2021); quanto, poi, al nono motivo, questa Corte ha da epoca risalente osservato (cfr., Cass. n. 3579 del 1998) che l'illecito amministrativo consistente nel far agire nei locali propri o sui quali si abbia un diritto personale di godimento, lavoratoridello spettacolo, non in possesso del certificato di "agibilità", in violazione delle disposizioni di cui D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, art. 6, comma 2, ratificato con modifiche dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, nel testo sostituito del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 1, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 153 (illecito la cui sussistenza presuppone solo la consapevolezza in chi faccia agire i detti lavoratori del mancato possesso di tale certificato da parte loro) è punito con sanzione pecuniaria, che in quanto stabilita nella misura fissa di lire cinquantamila per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, deve essere determinata dal giudice con mero calcolo aritmetico senza possibilità di adeguamento in relazione ai criteri di cui della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 11, restando inoltre esclusa dal carattere permanente dell'illecito in questione l'applicabilità della norma di cui all'art. 8 della stessa legge, in tema di concorso formale o di continuazione; il decimo motivo è inammissibile; va rilevato, al riguardo, che secondo questa Corte (cfr., sul punto, Cass. n. 32325 del 2019) un'eventuale sollecitazione al giudice a sollevare una questione di legittimità costituzionale non può essere prospettata come "motivo di ricorso per cassazione" perché la mancata promozione dell'incidente di costituzionalità non può essere configurata come vizio della sentenza impugnata idoneo a determinarne l'annullamento da parte di questa Corte; infatti, ai sensi della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, comma 2, la questione di costituzionalità di una norma, non solo non può costituire unico e diretto oggetto del giudizio, ma soprattutto può sempre essere proposta, o riproposta, dalla parte interessata, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali che siano state ritualmente dedotte nel processo (in senso conforme vedi, tra le altre: Cass. 18 febbraio 1999 n. 1358; Cass. 22 aprile 1999, n. 3990; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16245; Cass. 16 aprile 2018, n. 9284; Cass. 24 febbraio 2014, n. 4406); questa Corte ha, quindi, affermato che (in questi termini, Cass. n. 14666 del 2020) è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte. E' infatti riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purchè essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo. nella specie, la "sollecitazione" contenuta nelricorso sul punto non può essere accolta perchél'inammissibilità di tutti i motivi scrutinati rende la prospettata questione di legittimità costituzionale priva di rilevanza ai fini della decisione (Cass. 26 giugno 2019, n. 17143); non modifica le conclusioni fin qui raggiunte sull’esito dei motivi di ricorso la disamina delle questioni relative a gli effetti determinati sulla fattispecie dallo ius superveniens,costituito dall’art. 1, comma 1097, L. n. 205 del 2017 in relazione all’art . 11 delle disp. prel cod. civ. e 2 cod. pen., poste dai ricorrenti con la memoria depositata, pure vagliate negativamente, in fattispecie analoga, da Cass. n. 2587 del 2023; con tale decisione, cui va data continuità, si è affermato che in materia di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultantidalla L. n. 689 del 1981, art. 1, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, in mancanza di un'esplicita scelta legislativa di segno contrario, la norma menzionata -secondo cui l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità non sussiste nei confronti dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie indicate dal n. 1 al n. 14 del comma 1 dell'art. 3 con contratto di lavoro subordinato qualora utilizzati nei locali di proprietà o di cui abbiano un diritto personale di godimento per i quali le medesime imprese effettuano regolari versamenti contributivi presso l'INPS - deve ritenersi applicabile solo alle violazioni commesse dopo la sua entrata in vigore ed è esclusa qualunque forma di retroattività, restando irrilevante la data della notifica dell'ordinanza-ingiunzione (Cfr., su casi consimili, Cass. n. 16422 del 2005; Cass. n. 12509 del 2004; Cass. n. 19334 del 2003e, sempre sulla inapplicabilità della lex mitior nella materia delle sanzioni amministrativ e, Cass.36458/2022 e 12208/2022); il ricorso deve, quindi, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite, che liquida in Euro 4500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi oltre spese prenotate a