Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03842/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, di conferma della decisione del Tribunale di Genova che l'ha condannata alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 495 c.p.

2. Considerato che il motivo unico di ricorso proposto, con cui si censura del vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, risulta innanzi tutto inedito, essendo stato proposto per la prima volta in sede di legittimità; d'altra parte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie in primo grado, con statuizione confermata implicitamente in appello.

Inoltre, il motivo di censura è anche genericamente formulato.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, di conferma della decisione del Tribunale di Genova che l'ha condannata alla pena di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, condizionalmente sospesa, per il reato di cui all'art. 495 c.p. 2. Considerato che il motivo unico di ricorso proposto, con cui si censura del vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, risulta innanzi tutto inedito, essendo stato proposto per la prima volta in sede di legittimità; d'altra parte, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie in primo grado, con statuizione confermata implicitamente in appello. Inoltre, il motivo di censura è anche genericamente formulato. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre
Sentenza Cassazione n. 03842/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris