CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37465/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in incidente di esecuzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 3 novembre 2022 il Tribunale di Venezia, in funzione di Tribunale del Riesame, disponeva la conversione in ricorso per cassazione dell'appello che il ricorrente terzo interessato aveva proposto avverso l'ordine di esecuzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto dal Pubblico Ministero in data 27 ottobre 2022 a seguito dell'ordinanza del Tribunale del Riesame del 15 giugno 2022 con la quale, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero avverso il provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, aveva rigettato la richiesta di sequestro avanzata, per quanto è qui di interesse, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], disponeva il sequestro prevenivo, finalizzato alla confisca per equivalente di beni nei confronti dell'Ardizzone, per un valore pari ad euro 1.594.477 ritenuto profitto dei reati di cui ai capi 9) e 13), nonché ad euro 139.205,70 provento del delitto di bancarotta di cui al capo 12), lett. f) e ad euro 160.000 per il reato di bancarotta di cui al capo 12 lett. d). 2.Ha proposto ricorso il terzo interessato [OSCURATO:PERSONA], figlio di Luigi, in relazione al sequestro operato nei suoi confronti di alcuni immobili in Portogruaro. 2.1. Con l'atto di appello convertito in ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, l'Ardizzone deduceva una serie di motivi. In particolare, il terzo interessato escludeva che il bene sottoposto a sequestro potesse essere ricondotto alla effettiva disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], suo padre ricostruendo le modalità con cui il ricorrente era divenuto proprietario del bene sequestrato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso appare manifestamente infondato. Oggetto di impugnazione da parte del terzo estraneo al procedimento è l'ordinanza esecutiva con la quale il Pubblico ministero dava esecuzione all'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. In sede esecutiva, in particolare, il Pubblico Ministero aveva individuato i beni da sottoporre al sequestro per equivalente in quelli intestati all'attuale ricorrente, terzo estraneo al procedimento, sulla scorta dell'assunto che essi erano solo fittiziamente intestati a quest'ultimo, ma erano in realtà riconducibili all'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte: "In materia di sequestro preventivo finalizzato a garantire la confisca per equivalente, invero, il giudice che e emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di danaro che costituisce il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l'individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al "quantum" indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez. 3, 12/07/2012, n. 10567; 07/03/2013, Falcherò, Rv. 254918). Le doglianze in ordine alla concreta individuazione dei beni da confiscare devono essere fatte valere di fronte al giudice dell'esecuzione, al quale il destinatario può ricorrere ogni volta che si ritenga pregiudicato dai criteri adottati dal P.M. nella selezione dei cespiti da confiscare (Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 - dep. 05/03/2015, Giallombardo, Rv. 262893; Sez. 5, n. 9738 del 02/12/2014 - dep. 05/03/2015, Rv. 262893). 3.Nel caso in esame, tuttavia, le censure che muove il terzo estraneo non attengono alla individuazione specifica dei beni da apprendere e alla verifica della loro corrispondenza del loro valore al quantum indicato nel sequestro. Il ricorrente, terzo estraneo, infatti, rivendica la titolarità dei beni sequestrati. In tal caso, come chiarito sempre dalla giurisprudenza di questa Corte: "In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato, unico mezzo per il terzo per rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è il giudizio di riesame, in quanto la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma costituisce presupposto di legittimità della stessa. (Sez. 2, n. 20685 del 21/03/2017, Rv. 270066) Nel medesimo senso anche pronunzie precedenti hanno affermato che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, ove il sequestro venga disposto o eseguito su beni formalmente intestati a terzi, ma nella disponibilità dell'indagato, il terzo che si limiti a rivendicarne l'esclusiva titolarità o disponibilità è legittimato a proporre richiesta di riesame ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. (Sez. 3, n.38512 del 22/06/2016 Cc, dep.16/09/2016, Rv. 268086). Unico mezzo per il terzo per contestare il sequestro di beni dei quali afferma di essere titolare è infatti il giudizio del riesame, posto che la individuazione dei beni non è avvenuta nel decreto di sequestro, ma nella sede esecutiva: la disponibilità del bene non attiene alla mera esecuzione della misura, ma deve essere valutata come presupposto di legittimità della stessa. 4.Sui profili sollevati dal terzo in sede di riesame, la motivazione del Tribunale di Venezia è silente dato che si è limitato a dichiarare la conversione del riesame in ricorso per cassazione senza effettuare alcuna valutazione sulle circostanze che legittimamente il terzo aveva introdotto nel giudizio di riesame. 5.Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1.Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a