Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 novembre 2023

Cassazione n. 18796/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5727/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Reggio di [OSCURATO:PERSONA]Anna, II° Tronco, P.zzo CeDir, T.4 P.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimata – avverso la sentenza 1521/2023 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 5727/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Reggio di [OSCURATO:PERSONA]Anna, II° Tronco, P.zzo CeDir, T.4 P.3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimata – avverso la sentenza 1521/2023 emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Decreto Cassazione n. 18796/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris