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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41667/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica (rapina consumata piuttosto che tentata), è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento sulla sussistenza dell'impossessamento, per quanto di limitata durata (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (elevata capacità a delinquere, confermata dallo stato di latitanza), non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata - come nel caso di specie - una pena al di sotto della media edittale (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 set

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN N [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica (rapina consumata piuttosto che tentata), è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento sulla sussistenza dell'impossessamento, per quanto di limitata durata (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è privo di specificità e non consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (elevata capacità a delinquere, confermata dallo stato di latitanza), non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata - come nel caso di specie - una pena al di sotto della media edittale (si veda, in particolare, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 set
Sentenza Cassazione n. 41667/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris