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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 06470/2026

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo gli imputati dal reato di ricettazione di cui al capo B) e riqualificando il reato di cui al capo A) nella fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Considerato che il primo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A), in epoca antecedente alla sentenza emessa dalla Corte di Appello - è manifestamente infondato in quanto il reato in contestazione è stato commesso in data 3 marzo 2017 ed al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, decorso il 3 settembre 2024, deve aggiungersi un ulteriore periodo di sospensione pari a giorni 420 (rinvii per adesione all'astensione dal 29 marzo al 20 settembre 2019 e dal 20 settembre 2019 al 22 maggio 2020), con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato nella data del 28 ottobre 2025, successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado del 9 maggio 2025; Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, che ha specificato come la mera assenza dell'imputata all'atto della perquisizione non è circostanza idonea ex se ad escluderne la consapevolezza della attività illecita svolta nei locali della società di cui rivestiva il ruolo di legale rappresentante; Considerato che siffatta valutazione, incensurabilmente giustificata, non è stata contrastata se non richiamando la predetta circostanza, senza addurre un effettivo disinteresse dell'imputata rispetto alle attività svolte dalla società, nè l'ingerenza esclusiva di un eventuale amministratore di fatto; profili che, dedotti nel giudizio di merito, sarebbero stato ingiustificatamente disattesi, in tal guisa rendendo la censura aspecifica; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha riformato la sentenza di primo grado, assolvendo gli imputati dal reato di ricettazione di cui al capo B) e riqualificando il reato di cui al capo A) nella fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; Considerato che il primo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti si dolgono dell'intervenuta prescrizione del reato di cui al capo A), in epoca antecedente alla sentenza emessa dalla Corte di Appello - è manifestamente infondato in quanto il reato in contestazione è stato commesso in data 3 marzo 2017 ed al termine massimo di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei, decorso il 3 settembre 2024, deve aggiungersi un ulteriore periodo di sospensione pari a giorni 420 (rinvii per adesione all'astensione dal 29 marzo al 20 settembre 2019 e dal 20 settembre 2019 al 22 maggio 2020), con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato nella data del 28 ottobre 2025, successiva alla pronuncia della sentenza di secondo grado del 9 maggio 2025; Rilevato che il secondo motivo dei ricorsi - con il quale i ricorrenti deducono violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta affermazione di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante della società - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale, che ha specificato come la mera assenza dell'imputata all'atto della perquisizione non è circostanza idonea ex se ad escluderne la consapevolezza della attività illecita svolta nei locali della società di cui rivestiva il ruolo di legale rappresentante; Considerato che siffatta valutazione, incensurabilmente giustificata, non è stata contrastata se non richiamando la predetta circostanza, senza addurre un effettivo disinteresse dell'imputata rispetto alle attività svolte dalla società, nè l'ingerenza esclusiva di un eventuale amministratore di fatto; profili che, dedotti nel giudizio di merito, sarebbero stato ingiustificatamente disattesi, in tal guisa rendendo la censura aspecifica; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 gennaio 2026 Il Consigliere estensor
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