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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43511/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GARGIULO Laura, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 2/7/2019 della Corte d'appello di Napoli; processo nel quale è parte civile la ASL Napoli 1; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 28 settembre dal difensore della costituita parte civile, ASL Napoli 1, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall'imputato e la liquidazione delle spese, come da nota allegata; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale del medesimo capoluogo il 19 luglio 2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli appellanti (compresa la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) per i reati loro rispettivamente ascritti, per essere detti reati estinti per la prescrizione intervenuta in tempi successivi alla pronuncia di primo grado, confermando le statuizioni in favore della parte civile costituita e liquidando altresì le spese processuali sostenute nel grado.

2. Il giudizio di primo grado aveva accertato la penale responsabilità anche della odierna ricorrente per avere -nelle qualità di titolare della farmacia Carducci di Napoli- consumato le condotte associative (capo A) e quelle di falso, truffa e ricettazione, rispettivamente contestate ai capi F1, F ed F2.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia all'uopo nominato, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

3.1. Vizio esiziale di motivazione per carenza grafica, in relazione alla omessa motivazione della Corte in ordine alla dedotta ed allegata assoluta inconsapevolezza nella imputata della provenienza da delitto (furto dei ricettari) delle ricette spedite presso la propria farmacia, presupposto psichico di tutti gli illeciti contestati; avendo la Corte tenuto in assoluto non cale gli elementi di fatto dedotti con i motivi di gravame e consistenti nelle argomentate giustificazioni addotte dalla imputata nel corso dell'esame dibattimentale e nelle consonanti e convergenti testimonianze rese nel giudizio di primo grado;

3.2. si deduce ancora manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto prevalente la sopravvenuta causa di estinzione del reato, per la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di primo grado, rispetto al proscioglimento nel merito, in presenza di un più che ragionevole dubbio circa la sussistenza dei fatti ascritti;

3.3. ancora si deduce la manifesta illogicità della motivazione che ha violato il principio che richiede, in caso di affermazione della responsabilità (anche se limitata a fini risarcitori), il superamento del dubbio ragionevole sulle cause di proscioglimento nel merito;

3.4. vizio di motivazione, per contraddittorietà manifestata nel testo della decisione impugnata, in ordine alla mancata rinnovazione documentale della istruttoria dibattimentale (acquisizione e valutazione della sentenza di proscioglimento dalla responsabilità contabile per fatti consimili a quelli contestati in imputazione) ed al conseguente travisamento della prova; avendo la Corte di merito ritenuto l'imputata responsabile anche per aver spedito ricette mancanti dei requisiti di validità formale o incomplete, laddove la responsabilità ha riguardato la spedizione di ricette rubate o abilmente contraffatte, mentre quelle monche delle necessarie indicazioni formali furono rifiutate dalla imputata al cliente della farmacia e comunque mai spedite.

La ricorrente, che -ai fini dell'autosufficienza del ricorso- allega diligentemente al ricorso tutti gli atti richiamati nella esposizione dei motivi, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice penale, per la rinnovata completa valutazione della prova della responsabilità ai fini delle statuizioni risarcitorie del danno derivante da reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini qui di seguito indicati.

Il comune destino processuale delle doglianze consente la trattazione unitaria dei motivi di ricorso.

1. La sentenza impugnata difetta, nel segno grafico, della motivazione necessaria a reputare inconferenti, inconducenti o, comunque, superabili le argomentazioni svolte con i puntali motivi di gravame in ordine alla riconosciuta responsabilità della imputata per i reati a lei ascritti in concorso; argomenti riprodotti poi con i motivi di ricorso appena sopra sintetizzati.

1.1. La Corte, pur richiamando la sentenza del tribunale, che sui punti censurati nulla riferisce, dopo aver rilevato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, ha solo formalmente motivato funditus sulla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo eventuale: Sez.

U., n. 12433, del 26/11/2009, dep. 2010, ric.

Nocera, Rv. 246324; richiamata più recentemente da Sez. 2, n. 25439, del 21/4/2017, Rv. 270179) che deve accompagnare la ricezione della res illecita.

La difesa aveva messo in seria discussione (con i puntuali motivi di gravame svolti) tale certa consapevolezza, incrinando un punto fondamentale del sillogismo accusatorio.

La conversazione intercettata (valorizzata decisivamente in sentenza), nel corso della quale altri imputati parlano della dott.ssa (solo in ipotesi l'imputata) e dei vizi delle ricette, è seguita dall'ingresso dell'imputato conversante nella farmacia dell'imputata ed è in quella occasione che (a dire della difesa, non contraddetta sul punto) l'imputata (che ne aveva accertato l'origine sospetta) rifiuta la spedizione delle ricette, che vengono lasciate sul banco della farmacia dal coimputato, con gesto espressivo di notevole disappunto.

Quindi, dette ricette furono sequestrate dalla polizia giudiziaria, in osservazione, e mai spedite. ) Tale ricostruzione della vicenda, asseverata anche dalle testimonianze a discarico assunte in primo grado e del tutto ignorate in motivazione, mettono in seria crisi il ragionamento seguito dalla Corte per assecondare una presunzione di consapevolezza della provenienza da reato delle ricette.

Peraltro, gli altri elementi che avrebbero dovuto deporre in tale senso erano stati pure superati dalla dimostrazione documentale e testimoniale della impossibilità di riconoscere i numeri delle ricette rubate per il ritardo cronico di inserimento di tali numeri nei data base della Regione Campania.

Secondo tale prospettazione difensiva, del tutto ignorata dalla motivazione della sentenza impugnata, residuava non più del mero sospetto circa la consapevolezza, nel ricevente, della provenienza da delitto delle ricette spedite presso la farmacia della imputata.

1.2. È invero principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U.n. 35490, del 28/5/2009, Rv. 244273-4) che la previsione di cui all'art. 578, cod. proc. pen., per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere funditus sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; la disposizione processuale (art. 578 cod. proc. pen.) intanto può ritenersi costituzionalmente compatibile in quanto impone al giudice penale di motivare in senso compiuto l'accertamento della responsabilità, ancorché ai soli fini civilistici (Sez. 6, n. 36533, del 26/11/2020, Rv. 280120).

Pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità degli imputati, argomentando adeguatamente circa le ragioni per le quali i motivi di impugnazione devono ritenersi inconferenti, inconducenti o recessivi, deve essere annullata con rinvio, limitatamente al capo di conferma delle statuizioni civili (Sez. 2, n. 29499, del 23/5/2017, Rv. 270322; Sez. 5, n. 3869, del 7/10/2014, Rv. 262175; Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Rv. 258999; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013 - dep. 08/04/2013, Galati e altri, Rv. 255666).

In siffatte situazioni, il giudice di secondo grado, pur prendendo atto della sopravvenuta causa estintiva del reato, proprio per la presenza della parte civile, lungi dal potersi limitare (come nel caso di specie è accaduto) alla mera constatazione dell'assenza della prova evidente dell'innocenza degli imputati, proprio ai fini delle statuizioni civili, trattandosi comunque di accertare la responsabilità per un fatto che costituisce reato, è chiamato a valutare approfonditamente il compendio probatorio ovvero a verificare compiutamente la sussistenza della eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità eccepita dalla difesa (così Sez.

U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit, Rv. 244273; conf., in seguito, Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati, Rv. 255666; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138).

1.3. La motivazione della sentenza impugnata è, dunque, sul punto assente, non avendo la Corte risposto alle specifiche doglianze svolte con i puntuali motivi di gravame in ordine alla valutazione degli elementi che ponevano in crisi la sussistenza del profilo relativo alla certa consapevolezza della provenienza da delitto delle ricette spedite, presupposto e fonte della responsabilità civile positivamente scrutinata.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 622, cod. proc. pen., la decisione impugnata va pertanto annullata, con rinvio al giudice civile, competente in unico grado di appello, che valuterà alla luce degli elementi dedotti la ricorrenza dei detti elementi fondanti la riconosciuta responsabilità.

In tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza adeguatamente motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (così Sez.

Unite, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087; richiamata più recentemente da Sez.

U., n. 22065, del 28/1/2021, Rv. 281228).

3. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/10/2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: GARGIULO Laura, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 2/7/2019 della Corte d'appello di Napoli; processo nel quale è parte civile la ASL Napoli 1; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 28 settembre dal difensore della costituita parte civile, ASL Napoli 1, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dall'imputato e la liquidazione delle spese, come da nota allegata; udito il difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal tribunale del medesimo capoluogo il 19 luglio 2012, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di tutti gli appellanti (compresa la ricorrente [OSCURATO:PERSONA]) per i reati loro rispettivamente ascritti, per essere detti reati estinti per la prescrizione intervenuta in tempi successivi alla pronuncia di primo grado, confermando le statuizioni in favore della parte civile costituita e liquidando altresì le spese processuali sostenute nel grado. 2. Il giudizio di primo grado aveva accertato la penale responsabilità anche della odierna ricorrente per avere -nelle qualità di titolare della farmacia Carducci di Napoli- consumato le condotte associative (capo A) e quelle di falso, truffa e ricettazione, rispettivamente contestate ai capi F1, F ed F2. 3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore di fiducia all'uopo nominato, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 3.1. Vizio esiziale di motivazione per carenza grafica, in relazione alla omessa motivazione della Corte in ordine alla dedotta ed allegata assoluta inconsapevolezza nella imputata della provenienza da delitto (furto dei ricettari) delle ricette spedite presso la propria farmacia, presupposto psichico di tutti gli illeciti contestati; avendo la Corte tenuto in assoluto non cale gli elementi di fatto dedotti con i motivi di gravame e consistenti nelle argomentate giustificazioni addotte dalla imputata nel corso dell'esame dibattimentale e nelle consonanti e convergenti testimonianze rese nel giudizio di primo grado; 3.2. si deduce ancora manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di merito ritenuto prevalente la sopravvenuta causa di estinzione del reato, per la prescrizione maturata successivamente alla pronuncia di primo grado, rispetto al proscioglimento nel merito, in presenza di un più che ragionevole dubbio circa la sussistenza dei fatti ascritti; 3.3. ancora si deduce la manifesta illogicità della motivazione che ha violato il principio che richiede, in caso di affermazione della responsabilità (anche se limitata a fini risarcitori), il superamento del dubbio ragionevole sulle cause di proscioglimento nel merito; 3.4. vizio di motivazione, per contraddittorietà manifestata nel testo della decisione impugnata, in ordine alla mancata rinnovazione documentale della istruttoria dibattimentale (acquisizione e valutazione della sentenza di proscioglimento dalla responsabilità contabile per fatti consimili a quelli contestati in imputazione) ed al conseguente travisamento della prova; avendo la Corte di merito ritenuto l'imputata responsabile anche per aver spedito ricette mancanti dei requisiti di validità formale o incomplete, laddove la responsabilità ha riguardato la spedizione di ricette rubate o abilmente contraffatte, mentre quelle monche delle necessarie indicazioni formali furono rifiutate dalla imputata al cliente della farmacia e comunque mai spedite. La ricorrente, che -ai fini dell'autosufficienza del ricorso- allega diligentemente al ricorso tutti gli atti richiamati nella esposizione dei motivi, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice penale, per la rinnovata completa valutazione della prova della responsabilità ai fini delle statuizioni risarcitorie del danno derivante da reato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato, nei termini qui di seguito indicati. Il comune destino processuale delle doglianze consente la trattazione unitaria dei motivi di ricorso. 1. La sentenza impugnata difetta, nel segno grafico, della motivazione necessaria a reputare inconferenti, inconducenti o, comunque, superabili le argomentazioni svolte con i puntali motivi di gravame in ordine alla riconosciuta responsabilità della imputata per i reati a lei ascritti in concorso; argomenti riprodotti poi con i motivi di ricorso appena sopra sintetizzati. 1.1. La Corte, pur richiamando la sentenza del tribunale, che sui punti censurati nulla riferisce, dopo aver rilevato l'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, ha solo formalmente motivato funditus sulla sussistenza dell'elemento psicologico (dolo eventuale: Sez. U., n. 12433, del 26/11/2009, dep. 2010, ric. Nocera, Rv. 246324; richiamata più recentemente da Sez. 2, n. 25439, del 21/4/2017, Rv. 270179) che deve accompagnare la ricezione della res illecita. La difesa aveva messo in seria discussione (con i puntuali motivi di gravame svolti) tale certa consapevolezza, incrinando un punto fondamentale del sillogismo accusatorio. La conversazione intercettata (valorizzata decisivamente in sentenza), nel corso della quale altri imputati parlano della dott.ssa (solo in ipotesi l'imputata) e dei vizi delle ricette, è seguita dall'ingresso dell'imputato conversante nella farmacia dell'imputata ed è in quella occasione che (a dire della difesa, non contraddetta sul punto) l'imputata (che ne aveva accertato l'origine sospetta) rifiuta la spedizione delle ricette, che vengono lasciate sul banco della farmacia dal coimputato, con gesto espressivo di notevole disappunto. Quindi, dette ricette furono sequestrate dalla polizia giudiziaria, in osservazione, e mai spedite. ) Tale ricostruzione della vicenda, asseverata anche dalle testimonianze a discarico assunte in primo grado e del tutto ignorate in motivazione, mettono in seria crisi il ragionamento seguito dalla Corte per assecondare una presunzione di consapevolezza della provenienza da reato delle ricette. Peraltro, gli altri elementi che avrebbero dovuto deporre in tale senso erano stati pure superati dalla dimostrazione documentale e testimoniale della impossibilità di riconoscere i numeri delle ricette rubate per il ritardo cronico di inserimento di tali numeri nei data base della Regione Campania. Secondo tale prospettazione difensiva, del tutto ignorata dalla motivazione della sentenza impugnata, residuava non più del mero sospetto circa la consapevolezza, nel ricevente, della provenienza da delitto delle ricette spedite presso la farmacia della imputata. 1.2. È invero principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Sez. U.n. 35490, del 28/5/2009, Rv. 244273-4) che la previsione di cui all'art. 578, cod. proc. pen., per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere funditus sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.; la disposizione processuale (art. 578 cod. proc. pen.) intanto può ritenersi costituzionalmente compatibile in quanto impone al giudice penale di motivare in senso compiuto l'accertamento della responsabilità, ancorché ai soli fini civilistici (Sez. 6, n. 36533, del 26/11/2020, Rv. 280120). Pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità degli imputati, argomentando adeguatamente circa le ragioni per le quali i motivi di impugnazione devono ritenersi inconferenti, inconducenti o recessivi, deve essere annullata con rinvio, limitatamente al capo di conferma delle statuizioni civili (Sez. 2, n. 29499, del 23/5/2017, Rv. 270322; Sez. 5, n. 3869, del 7/10/2014, Rv. 262175; Sez. 6, n. 5888 del 21/01/2014, Rv. 258999; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013 - dep. 08/04/2013, Galati e altri, Rv. 255666). In siffatte situazioni, il giudice di secondo grado, pur prendendo atto della sopravvenuta causa estintiva del reato, proprio per la presenza della parte civile, lungi dal potersi limitare (come nel caso di specie è accaduto) alla mera constatazione dell'assenza della prova evidente dell'innocenza degli imputati, proprio ai fini delle statuizioni civili, trattandosi comunque di accertare la responsabilità per un fatto che costituisce reato, è chiamato a valutare approfonditamente il compendio probatorio ovvero a verificare compiutamente la sussistenza della eventuale causa di nullità o di inutilizzabilità eccepita dalla difesa (così Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, cit, Rv. 244273; conf., in seguito, Sez. 5, n. 28289 del 06/06/2013, Cologno, Rv. 256283; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati, Rv. 255666; Sez. 6, n. 4855 del 07/01/2010, Damiani, Rv. 246138). 1.3. La motivazione della sentenza impugnata è, dunque, sul punto assente, non avendo la Corte risposto alle specifiche doglianze svolte con i puntuali motivi di gravame in ordine alla valutazione degli elementi che ponevano in crisi la sussistenza del profilo relativo alla certa consapevolezza della provenienza da delitto delle ricette spedite, presupposto e fonte della responsabilità civile positivamente scrutinata. 2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 622, cod. proc. pen., la decisione impugnata va pertanto annullata, con rinvio al giudice civile, competente in unico grado di appello, che valuterà alla luce degli elementi dedotti la ricorrenza dei detti elementi fondanti la riconosciuta responsabilità. In tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che, nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato senza adeguatamente motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (così Sez. Unite, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087; richiamata più recentemente da Sez. U., n. 22065, del 28/1/2021, Rv. 281228). 3. Il regolamento delle spese della fase di legittimità va demandato alla pronuncia che definirà il giudizio nel merito ai sensi dell'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. (nei termini: Cass., Sez. 5, n. 25469, del 23/4/2014, Rv. 262561-01; conf. n. 32440/2003, Rv. 226260). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello. Spese al definitivo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5/10/2021.
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