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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01665/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 265 12 / 20 1 8 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . , in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura speciale contenuta nell’atto di nomina depositato il 14 giugno 2023, da ll’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a all’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 130/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositatail 9 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha impugnato la sentenza in epigrafe, che aveva confermato la sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla società contribuente in data 8 agosto 2012.

Con l’atto impositivo in questione, l’Amministrazione aveva ripreso a tassazione, ai fini Irap per l’anno di imposta 2007, il maggior reddito accertato a carico della contribuente per effetto della costituzione di un vantaggio fiscale indebito, consistito nella deduzione fittizia di maggiori ammortamenti in occasione del conferimento dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo.

La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Considerato che:

1. Il 28 luglio 2022 le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Tale circostanza assume valore dirimente ai fini della controversia, e va pertanto esaminata con precedenza rispetto allo scrutinio dei motivi.2.

Invero, con la predetta istanza le parti hanno dato atto del fatto che il 29 novembre 2018 è intervenuto fra loro un Accordo definitorio, in esito al quale l’Amministrazione ha emesso il provvedimento di autotutela n. 2652 R.I. del 17 dicembre 2018 (allegato all’istanza medesima), rideterminando il debito fiscale della società contribuente.

Tale ultimo è stato interamente adempiuto, sicché – come congiuntamente attestato dalle parti – è cessata la materia del contendere.

3. In considerazione dell’istanza congiunta formulata dalle parti in tal senso e comprovata dalla richiamata documentazione, la materia oggetto della presente controversia deve in effetti essere dichiarata cessata.

Il processo tributario, infatti, si estingue in tutto o in parte nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, secondo quanto disposto dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, intesa come situazione processuale che si determina in base a fatti che, influendo sul diritto sostanziale controverso, producono effetti sull’interesse delle parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno.

Nella presente vicenda, in particolare, tale situazione è stata determinata dall’indicato provvedimento emesso in autotutela dall’Amministrazione.

Le spese, come congiuntamente chiesto dalle parti, vanno interamente compensate.

Non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n.228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 10140/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara la cessazione della materia del cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 265 12 / 20 1 8 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s. p . a . , in persona del legale rapp.te p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a , per procura speciale contenuta nell’atto di nomina depositato il 14 giugno 2023, da ll’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a all’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultima -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege a ROMA, in [OSCURATO:PERSONA], N. 12 -controricorrentee ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 130/2/2018 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositatail 9 febbraio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025 dal consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) ha impugnato la sentenza in epigrafe, che aveva confermato la sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nel giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento notificato alla società contribuente in data 8 agosto 2012. Con l’atto impositivo in questione, l’Amministrazione aveva ripreso a tassazione, ai fini Irap per l’anno di imposta 2007, il maggior reddito accertato a carico della contribuente per effetto della costituzione di un vantaggio fiscale indebito, consistito nella deduzione fittizia di maggiori ammortamenti in occasione del conferimento dell’azienda [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. L’Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso e ricorso incidentale affidato a un unico motivo. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’udienza. Considerato che: 1. Il 28 luglio 2022 le parti hanno depositato istanza congiunta di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Tale circostanza assume valore dirimente ai fini della controversia, e va pertanto esaminata con precedenza rispetto allo scrutinio dei motivi.2. Invero, con la predetta istanza le parti hanno dato atto del fatto che il 29 novembre 2018 è intervenuto fra loro un Accordo definitorio, in esito al quale l’Amministrazione ha emesso il provvedimento di autotutela n. 2652 R.I. del 17 dicembre 2018 (allegato all’istanza medesima), rideterminando il debito fiscale della società contribuente. Tale ultimo è stato interamente adempiuto, sicché – come congiuntamente attestato dalle parti – è cessata la materia del contendere. 3. In considerazione dell’istanza congiunta formulata dalle parti in tal senso e comprovata dalla richiamata documentazione, la materia oggetto della presente controversia deve in effetti essere dichiarata cessata. Il processo tributario, infatti, si estingue in tutto o in parte nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere, secondo quanto disposto dall’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, intesa come situazione processuale che si determina in base a fatti che, influendo sul diritto sostanziale controverso, producono effetti sull’interesse delle parti alla prosecuzione del processo, facendolo venire meno. Nella presente vicenda, in particolare, tale situazione è stata determinata dall’indicato provvedimento emesso in autotutela dall’Amministrazione. Le spese, come congiuntamente chiesto dalle parti, vanno interamente compensate. Non ricorrono i presupposti del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n.228 del 2012, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. n. 10140/2020). P.Q.M. La Corte dichiara la cessazione della materia del cont
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