Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29036/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01X5MOZ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la «nuova assegnazione del procedimento ad altra Sezione»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta legittimazione del soggetto che propose la querela è manifestamente infondato; che, infatti, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive al riguardo, avendo adeguatamente accertato la qualità di institore del soggetto che propose la querela, qualità che legittima al compimento di tale atto (Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, Baucina, Rv. 260859-01; Sez. 2, n. 1206 del 09/12/2008, dep. 2009, Gulino, Rv. 242714-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01X5MOZ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la «nuova assegnazione del procedimento ad altra Sezione»; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta legittimazione del soggetto che propose la querela è manifestamente infondato; che, infatti, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive al riguardo, avendo adeguatamente accertato la qualità di institore del soggetto che propose la querela, qualità che legittima al compimento di tale atto (Sez. 2, n. 42947 del 01/10/2014, Baucina, Rv. 260859-01; Sez. 2, n. 1206 del 09/12/2008, dep. 2009, Gulino, Rv. 242714-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2 lug
Sentenza Cassazione n. 29036/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris