CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 34264/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 16 febbraio 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Sassari rigettava l'appello contro il provvedimento di applicazione della libertà vigilata, disposta nei confronti [OSCURATO:PERSONA], per la durata di due anni. Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur censurando l'incongrua valutazione dei presupposti per l'applicazione della libertà vigilata, chiede una rivalutazione della pericolosità sociale del ricorrente, su cui il Tribunale di sorveglianza di Sassari si soffermava in termini ineccepibili. Ritenuto che l'applicazione della misura di sicurezza veniva giustificata dall'affiliazione del ricorrente nel [OSCURATO:PERSONA], per il quale era stato condannato dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 12 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2022. Ritenuto che il provvedimento impugnato assicurava il giusto contemperamento tra la necessità di impedire la commissione di ulteriori infrazioni penali da parte di [OSCURATO:PERSONA] con i suoi diritti individuali, il cui rispetto veniva garantito dal percorso argomentativo esplicitato nel provvedimento impugnato. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il