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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 luglio 2024

Cassazione n. 01481/2025

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.r.g. 21004/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] difensore antistatario con studio in [OSCURATO:PERSONA] G. Matteotti 2 tutti elettivamente domiciliati ai fini delle notificazioni e comunicazioni nella casella pec avv.roccobaldassini pec.it. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]–[OSCURATO:EMAIL] ai fini di notifiche e comunicazioni) e,congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R ecchi (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) p atrocinante in Cassazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 giusta procura speciale allegata a latere con documento separato conferita giusta delibera Prot. 561 del 21.10.2022, Rep.

N. 65 del 21.10.2022. -controricorrente - avverso la ordinanza della Corte n. 16841/2022 depositata in data 25/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha chiesto dichiararsi l’accoglimento del ricorso per revocazione udita, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso; per il controricorrente, nessuno presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 8956/2016 per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari.

L’ordinanza gravata ha rilevato la mancata notifica del ricorso per cassazione al Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di interesse regionale di Siniscola non costituito; in particolare, ad avviso della Corte, la documentazione comprovante la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale era carente dell’avviso di ricevimento alla parte intimata non costituita,con conseguente carenza di prova in ordine al perfezionamento del procedimento notificatorio.

Conseguentemente, veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio della controparte.

2. La ordinanza del 25/5/2022,non notificata, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ed altri con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e 395 n.4 c.p.c., affidato ad un motivo, cui il Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di interesse regionale di Siniscola in liquidazione ha resistito con controricorso.

In caso di esito positivo della revocazione, la difesa dei ricorrenti ha chiesto l’accoglimento dei due motivi contenuti nel ricorso originario.

Si è costituito il Consorzio resistendo alle domande.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il P.G. ha depositato requisitorie scritte ed ha chiesto revocarsi l’ordinanza impugnata ed accogliere l’originario ricorso per cassazione.

Con ordinanza interlocutoria del 30/1/2024 la Corte ha rinviatoa successiva pubblica udienza per consentire la formazione di un collegio composto da Consiglieri che non hanno partecipato alla precedente fase, considerata la presenza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel Collegio che ha emesso in data 23/5/2022 l’ordinanza di cui si chiede la revocazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo i ricorrenti lamenta no che l’ordinanza di inammissibilità è affetta da violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Cassazione erroneamente ritenuto che non fossero stati depositati agli atti del giudizio gli avvisi di ricevimento postale comprovanti la notifica del ricorso principale.

La difesa dei ricorrenti evidenzia che contrariamente a quanto deciso gli avvisi di ricevimento risultano tempestivamente depositati agli atti del fascicolo di parte.

Il motivo è da ritenersi fondato per le seguenti ragioni.

Va preliminarmente respinta l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso per revocazione.

Va premesso che l'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (vedi Cass. 25349/2021).

Ciò posto, al riguardo è da rilevarsi come nel giudizio di cassazione definito con l’ordinanza oggetto di revocazione, il Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola non era costituito e dunque non vi era alcun procuratore costituito in giudizio al quale notificare il ricorso perrevocazione ai sensi del citatoart. 330, comma 3, c.p.c..

Pertanto, il ricorso per revocazione è stato correttamente notificato personalmente al citato consorzio e, dunque , la notifica deve ritenersi legittimamente eseguita in ossequio al principio affermato per la parte rimasta contumace in appello,secondo cui quando la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado conferendo procura al suo difensore con relativa elezione di domicilio non espressamente riferibile a tutti i gradi del processo e la stessa parte sia poi rimasta contumace nel grado di appello, legittimamente la notifica del successivo ricorso per cassazione non viene eseguita nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, con conseguente ritualità della sua effettuazione presso la parte personalmente (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005).

Passando al merito del motivo di ricorso ritiene la Corte che dalla documentazione tempestivamente versata in atti dalla difesa dei ricorrenti nell’originario giudizio di cassazione risulta il perfezionamento della notifica del ricorso ai procuratori costituiti per il Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di interesse regionale di Siniscola presso il domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, dalle relate di notifica in atti risulta che in data 05/04/2016 l’ufficiale giudiziario ha notificato il ricorso a mezzo del servizio postale inviando rispettivamente una copia all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e una all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Tali relate sono state depositate dalla difesa dei ricorrenti in prossimità della camera di consiglio del 23/03/2022 con nota di deposito del 09/03/2022, con ulteriore deposito nel fascicolo telematico degli originali cartacei in copia digitale conforme.Priva di pregio è l’eccezione del resistente che evidenzia la erroneità delle predette notifiche considerato che il domiciliatario fosse in realtà l’avv. [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Al riguardo risulta dagli atti depositati che nel corso del giudizio di merito, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola, sia con le note conclusive del 6.2.2014 prodotte nel giudizio iscritto al r.g.n. 316/2012 che con le seconde note conclusive del 16.1.2015 prodotte nei giudizi riuniti iscritti al r.g.n. 267/2000 e n. 316/2012 (dopo la riunione) (cfr. doc. n. 3 riprodotto in formatodigitale in allegato memoria del 15.4.2023 nel presente giudizio di revocazione), a modifica della citata iniziale elezione di domicilio, indicavano la nuova elezione di domicilioed in particolare dichiaravano che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola era ora “elettivamente domiciliato in Sassari al civico 33 della via Alghero presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]”.

Pertanto, va accolto il ricorso per revocazione per evidente errore di fatto dovuto ad una svista percettiva riguardante la prova documentale della tempestiva notifica del ricorso per cassazione e ritenuto non esistente nell’ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione, sebbene prodotta tempestivamente in atti antecedentemente alla camera di consiglio del 23/03/2022.

2. Conclusasi con esito positivo la fase rescindente , o ccorre conseguentemente passare alla fase rescissoria con esame del merito dei motivi dell’originario ricorso per cassazione non esaminati dal Collegio nella camera di consiglio suddetta. 2.1 Va premesso che il presente giudizio di cassazione prende le mosse da un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima contro il comune di Siniscola edil Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscolache si concludeva con sentenza n. 213 del 24/04/2015 della Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari.

La corte territoriale determinava nella misura di 0,40 mc./mq. l’indice medio di edificabilità territoriale relativo alle aree di secondo intervento compreso nella zona D/1 zona industriale di interesse regionale prevista dal piano regolatore generale e dal relativo piano particolareggiato del Comune di Siniscola.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 2359/1865 per erronea applicazione del criterio di calcolo dell’indice medio di edificabilità territoriale posto alla base della determinazione dell’indennità di esproprio e occupazione.

In particolare, la corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l’ordine dei fattori della operazione aritmetica al fine di determinare i metri cubi edificabili su un metro quadrato di superficie.

Con il secondo motivo ci si duole della apparente e contradditoria motivazione in ordine al criterio utilizzato ai fini della decisione.

Ritiene la Corte il primo motivo fondato considerato che l’errore di calcolo compiuto dal giudice di secondo grado comporta la errata applicazione del criterio di determinazione del valore venale dei beni espropriati con conseguente violazione della norma di cui all’art. 39 della legge 2359/1865.

Ed invero,il calcolo dell’indice medio di edificabilità territoriale operato dal CTU e recepito nella sentenza impugnata è difforme dai criteri utilizzati ai fini della determinazione della capacità edificatoria assegnata al comprensorio urbanistico dallo strumentodi pianificazione.

Il calcolo, infatti, andava effettuato ponendo al numeratore (dividendo) la volumetria complessiva realizzabile nel comprensorio pari a mc. 379.252,50, e al denominatore (divisore) la superficie del comprensorio pari a mq. mq. 151.701,00.

Il risultato di tale divisione esprime il rapporto intercorrente tra i due termini, la cui unità di misura è MC/MQ.

Nel nostro caso l’indice medio di edificabilità territoriale è pari a 379.252,50/151.701 = 2,5 MC/MQ.In altri termini, da tale calcolo consegue che su un me tro quadro di superficie territoriale è possibile realizzare 2,5 metri cubi di volumetria.

Una volta ottenuto l’indice di edificabilità unitario è possibile determinare la volumetria edificabile sul terreno espropriato moltiplicando la superficie per tale indice (Nel caso di specie la volumetria realizzabile sulla porzione di terreno espropriata avente una superficie territoriale (ossia al lordo delle opere di urbanizzazione) di mq. 104.417,00 sarà pari: 104.417 mq. x 2,5 mc/mq = mc. 261.042,50).

Viceversa, se si esamina il calcolo riportato nella sentenza si rileva che il calcolo presenta una evidente anomalia.

Infatti , nella sentenza impugnata viene posta al numeratore, non la volumetria, ma la superficie territoriale, mentre al denominatore viene posta la volumetria, in luogo della superficie ottenendo cosìun risultato contraddittorio e inutilizzabile ai fini del calcolo indennitario,nella misura in cui si ottiene la superficie realizzabile su una data volumetria. (Ossia mq. 151.701,00 / mc 379.252,5= 0,40 MQ/MC.).

L’ulteriore incongruenza emergente dalla pronuncia è che,dopo aver operato l’errato calcolo dell’indice sopradetto, il CTU e quindi la sentenza modifica l’unità di misura dell’indice e lo trasforma in MC/MQ, quando invece, come sopra indicatolo stesso esprime MQ/MC.

L’erroneità del parametro calcolatorisulta evidente se utilizziamo lo stesso per calcolare la volumetria complessiva dell’intero comprensorio ( mq. 151701,00 x 0,40 = mc. 60.680,40).

In realtà la volumetria complessiva realizzabile nel comprensorio assegnata dallo strumento urbanistico esecutivo è pari a mc. 379.252,50.

Da tale confronto emerge la confermaper altra via della erroneità concettuale e materiale del calcolo effettuato in sentenza.

In conclusione, dalla erroneità del calcolo dell’indice di edificabilità, discende il calcolo errato della volumetria realizzabile sul terreno oggetto di esproprio ed in ultimo la erroneità e quindi la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge 2359/1865, in quanto l’indennità di esproprio è commisurata al valore venale del bene appreso e il valore venale è direttamente proporzionale alla capacità edificatoria e,quindi, alla volumetria realizzabile, che,nel caso di specie, è stata erroneamen te determinata per difetto.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

In conclusione è da affermarsi il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi la Corte di Appello di Sassari in sede di giudizio di rinvio: “Ai fini del calcolo dell’indennità di espropriazione e di occupazione legittima il quantum va commisurato al valore venale del bene determinato sulla base della capacità edificatoria dello stesso rappresentata dall’indice medio di edificabilità territoriale assegnato dallo strumento urbanistico particolareggiato che individua la volumetria realizzabile sul comprensorio urbanistico in funzione della superficie territoriale del medesimoed espresso dal rapporto tra i predetti parametri.”.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso per revocazione e in relazione al giudizio rescissorio cassa e rinvia alla Corte di Ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso n.r.g. 21004/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] difensore antistatario con studio in [OSCURATO:PERSONA] G. Matteotti 2 tutti elettivamente domiciliati ai fini delle notificazioni e comunicazioni nella casella pec avv.roccobaldassini pec.it. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]–[OSCURATO:EMAIL] ai fini di notifiche e comunicazioni) e,congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] R ecchi (CF[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) p atrocinante in Cassazione ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 28 giusta procura speciale allegata a latere con documento separato conferita giusta delibera Prot. 561 del 21.10.2022, Rep. N. 65 del 21.10.2022. -controricorrente - avverso la ordinanza della Corte n. 16841/2022 depositata in data 25/05/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/07/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleAlberto Cardino, che ha chiesto dichiararsi l’accoglimento del ricorso per revocazione udita, per il ricorrente, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso; per il controricorrente, nessuno presente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al n. 8956/2016 per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari. L’ordinanza gravata ha rilevato la mancata notifica del ricorso per cassazione al Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di interesse regionale di Siniscola non costituito; in particolare, ad avviso della Corte, la documentazione comprovante la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale era carente dell’avviso di ricevimento alla parte intimata non costituita,con conseguente carenza di prova in ordine al perfezionamento del procedimento notificatorio. Conseguentemente, veniva dichiarata l’inammissibilità del ricorso non potendosi accertare l’effettiva e valida instaurazione del contraddittorio anche in considerazione della mancata costituzione in giudizio della controparte. 2. La ordinanza del 25/5/2022,non notificata, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] ed altri con ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. e 395 n.4 c.p.c., affidato ad un motivo, cui il Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di interesse regionale di Siniscola in liquidazione ha resistito con controricorso. In caso di esito positivo della revocazione, la difesa dei ricorrenti ha chiesto l’accoglimento dei due motivi contenuti nel ricorso originario. Si è costituito il Consorzio resistendo alle domande. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha depositato requisitorie scritte ed ha chiesto revocarsi l’ordinanza impugnata ed accogliere l’originario ricorso per cassazione. Con ordinanza interlocutoria del 30/1/2024 la Corte ha rinviatoa successiva pubblica udienza per consentire la formazione di un collegio composto da Consiglieri che non hanno partecipato alla precedente fase, considerata la presenza della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel Collegio che ha emesso in data 23/5/2022 l’ordinanza di cui si chiede la revocazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo i ricorrenti lamenta no che l’ordinanza di inammissibilità è affetta da violazione dell’art. 395 n. 4 c.p.c. per avere la Corte di Cassazione erroneamente ritenuto che non fossero stati depositati agli atti del giudizio gli avvisi di ricevimento postale comprovanti la notifica del ricorso principale. La difesa dei ricorrenti evidenzia che contrariamente a quanto deciso gli avvisi di ricevimento risultano tempestivamente depositati agli atti del fascicolo di parte. Il motivo è da ritenersi fondato per le seguenti ragioni. Va preliminarmente respinta l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso per revocazione. Va premesso che l'art. 330 c.p.c. - secondo cui l'impugnazione deve essere notificata, in mancanza di diversa indicazione contenuta nell'atto di notificazione della sentenza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio - si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro le sentenze della Corte di cassazione, rientrando questa tra i mezzi di impugnazione (vedi Cass. 25349/2021). Ciò posto, al riguardo è da rilevarsi come nel giudizio di cassazione definito con l’ordinanza oggetto di revocazione, il Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola non era costituito e dunque non vi era alcun procuratore costituito in giudizio al quale notificare il ricorso perrevocazione ai sensi del citatoart. 330, comma 3, c.p.c.. Pertanto, il ricorso per revocazione è stato correttamente notificato personalmente al citato consorzio e, dunque , la notifica deve ritenersi legittimamente eseguita in ossequio al principio affermato per la parte rimasta contumace in appello,secondo cui quando la parte si sia costituita nel giudizio di primo grado conferendo procura al suo difensore con relativa elezione di domicilio non espressamente riferibile a tutti i gradi del processo e la stessa parte sia poi rimasta contumace nel grado di appello, legittimamente la notifica del successivo ricorso per cassazione non viene eseguita nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, con conseguente ritualità della sua effettuazione presso la parte personalmente (vedi Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26044 del 29/11/2005). Passando al merito del motivo di ricorso ritiene la Corte che dalla documentazione tempestivamente versata in atti dalla difesa dei ricorrenti nell’originario giudizio di cassazione risulta il perfezionamento della notifica del ricorso ai procuratori costituiti per il Consorzio per la [OSCURATO:PERSONA] di interesse regionale di Siniscola presso il domiciliatario avv. [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, dalle relate di notifica in atti risulta che in data 05/04/2016 l’ufficiale giudiziario ha notificato il ricorso a mezzo del servizio postale inviando rispettivamente una copia all’avv. [OSCURATO:PERSONA] e una all’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel domicilio eletto presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Tali relate sono state depositate dalla difesa dei ricorrenti in prossimità della camera di consiglio del 23/03/2022 con nota di deposito del 09/03/2022, con ulteriore deposito nel fascicolo telematico degli originali cartacei in copia digitale conforme.Priva di pregio è l’eccezione del resistente che evidenzia la erroneità delle predette notifiche considerato che il domiciliatario fosse in realtà l’avv. [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Al riguardo risulta dagli atti depositati che nel corso del giudizio di merito, gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola, sia con le note conclusive del 6.2.2014 prodotte nel giudizio iscritto al r.g.n. 316/2012 che con le seconde note conclusive del 16.1.2015 prodotte nei giudizi riuniti iscritti al r.g.n. 267/2000 e n. 316/2012 (dopo la riunione) (cfr. doc. n. 3 riprodotto in formatodigitale in allegato memoria del 15.4.2023 nel presente giudizio di revocazione), a modifica della citata iniziale elezione di domicilio, indicavano la nuova elezione di domicilioed in particolare dichiaravano che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] di Siniscola era ora “elettivamente domiciliato in Sassari al civico 33 della via Alghero presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA]”. Pertanto, va accolto il ricorso per revocazione per evidente errore di fatto dovuto ad una svista percettiva riguardante la prova documentale della tempestiva notifica del ricorso per cassazione e ritenuto non esistente nell’ordinanza oggetto dell’odierna impugnazione, sebbene prodotta tempestivamente in atti antecedentemente alla camera di consiglio del 23/03/2022. 2. Conclusasi con esito positivo la fase rescindente , o ccorre conseguentemente passare alla fase rescissoria con esame del merito dei motivi dell’originario ricorso per cassazione non esaminati dal Collegio nella camera di consiglio suddetta. 2.1 Va premesso che il presente giudizio di cassazione prende le mosse da un giudizio di opposizione alla stima dell’indennità di esproprio e di occupazione legittima contro il comune di Siniscola edil Consorzio per la zona industriale di interesse regionale di Siniscolache si concludeva con sentenza n. 213 del 24/04/2015 della Corte di Appello di Cagliari sezione distaccata di Sassari. La corte territoriale determinava nella misura di 0,40 mc./mq. l’indice medio di edificabilità territoriale relativo alle aree di secondo intervento compreso nella zona D/1 zona industriale di interesse regionale prevista dal piano regolatore generale e dal relativo piano particolareggiato del Comune di Siniscola. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge n. 2359/1865 per erronea applicazione del criterio di calcolo dell’indice medio di edificabilità territoriale posto alla base della determinazione dell’indennità di esproprio e occupazione. In particolare, la corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l’ordine dei fattori della operazione aritmetica al fine di determinare i metri cubi edificabili su un metro quadrato di superficie. Con il secondo motivo ci si duole della apparente e contradditoria motivazione in ordine al criterio utilizzato ai fini della decisione. Ritiene la Corte il primo motivo fondato considerato che l’errore di calcolo compiuto dal giudice di secondo grado comporta la errata applicazione del criterio di determinazione del valore venale dei beni espropriati con conseguente violazione della norma di cui all’art. 39 della legge 2359/1865. Ed invero,il calcolo dell’indice medio di edificabilità territoriale operato dal CTU e recepito nella sentenza impugnata è difforme dai criteri utilizzati ai fini della determinazione della capacità edificatoria assegnata al comprensorio urbanistico dallo strumentodi pianificazione. Il calcolo, infatti, andava effettuato ponendo al numeratore (dividendo) la volumetria complessiva realizzabile nel comprensorio pari a mc. 379.252,50, e al denominatore (divisore) la superficie del comprensorio pari a mq. mq. 151.701,00. Il risultato di tale divisione esprime il rapporto intercorrente tra i due termini, la cui unità di misura è MC/MQ. Nel nostro caso l’indice medio di edificabilità territoriale è pari a 379.252,50/151.701 = 2,5 MC/MQ.In altri termini, da tale calcolo consegue che su un me tro quadro di superficie territoriale è possibile realizzare 2,5 metri cubi di volumetria. Una volta ottenuto l’indice di edificabilità unitario è possibile determinare la volumetria edificabile sul terreno espropriato moltiplicando la superficie per tale indice (Nel caso di specie la volumetria realizzabile sulla porzione di terreno espropriata avente una superficie territoriale (ossia al lordo delle opere di urbanizzazione) di mq. 104.417,00 sarà pari: 104.417 mq. x 2,5 mc/mq = mc. 261.042,50). Viceversa, se si esamina il calcolo riportato nella sentenza si rileva che il calcolo presenta una evidente anomalia. Infatti , nella sentenza impugnata viene posta al numeratore, non la volumetria, ma la superficie territoriale, mentre al denominatore viene posta la volumetria, in luogo della superficie ottenendo cosìun risultato contraddittorio e inutilizzabile ai fini del calcolo indennitario,nella misura in cui si ottiene la superficie realizzabile su una data volumetria. (Ossia mq. 151.701,00 / mc 379.252,5= 0,40 MQ/MC.). L’ulteriore incongruenza emergente dalla pronuncia è che,dopo aver operato l’errato calcolo dell’indice sopradetto, il CTU e quindi la sentenza modifica l’unità di misura dell’indice e lo trasforma in MC/MQ, quando invece, come sopra indicatolo stesso esprime MQ/MC. L’erroneità del parametro calcolatorisulta evidente se utilizziamo lo stesso per calcolare la volumetria complessiva dell’intero comprensorio ( mq. 151701,00 x 0,40 = mc. 60.680,40). In realtà la volumetria complessiva realizzabile nel comprensorio assegnata dallo strumento urbanistico esecutivo è pari a mc. 379.252,50. Da tale confronto emerge la confermaper altra via della erroneità concettuale e materiale del calcolo effettuato in sentenza. In conclusione, dalla erroneità del calcolo dell’indice di edificabilità, discende il calcolo errato della volumetria realizzabile sul terreno oggetto di esproprio ed in ultimo la erroneità e quindi la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 della legge 2359/1865, in quanto l’indennità di esproprio è commisurata al valore venale del bene appreso e il valore venale è direttamente proporzionale alla capacità edificatoria e,quindi, alla volumetria realizzabile, che,nel caso di specie, è stata erroneamen te determinata per difetto. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo. In conclusione è da affermarsi il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi la Corte di Appello di Sassari in sede di giudizio di rinvio: “Ai fini del calcolo dell’indennità di espropriazione e di occupazione legittima il quantum va commisurato al valore venale del bene determinato sulla base della capacità edificatoria dello stesso rappresentata dall’indice medio di edificabilità territoriale assegnato dallo strumento urbanistico particolareggiato che individua la volumetria realizzabile sul comprensorio urbanistico in funzione della superficie territoriale del medesimoed espresso dal rapporto tra i predetti parametri.”. P.Q.M. Accoglie il ricorso per revocazione e in relazione al giudizio rescissorio cassa e rinvia alla Corte di Ap
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