CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 31846/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6487/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e di- feso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; –intimato – avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1322/20, depositatail 21 luglio 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], cittadino delMali, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sen- tenza del 21 luglio 2020, con cui la Corte d'appello di Catania ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l'ordinanza emessa il 23 ottobre 2017 dal Tribunale di Catania, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello statusdi rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente; che il Ministero dell'interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale. Considerato che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusiva- mente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel proce- dimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l'intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. Cass. Sez. I, 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835); checon l'unico motivo d'impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 8, comma terzo, e 27, comma 3-bis, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dell'art. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., rilevando che, nel rigettare le domande di riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, la Corte d'appello ha omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria, avendo richiamato informazioni fornite da fonti non aggiornate e non riguardanti la sua area di origine, senza neppure specificare gli elementi in base ai quali ha escluso la configurabilità della fat- tispecie di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ed essendosi limitata a valutare il suo livello d'integrazione nel territorio italiano, senza accertare la privazione dei diritti fondamentali cui egli rimarrebbe espo- sto in caso di rimpatrio;che il motivo è infondato; che, ai fini dell'accertamento della situazione generale del Paese di origine del ricorrente, la sentenza impugnata ha infatti richiamato informazioni for- nite da fonti internazionali autorevoli e sufficientemente aggiornate, puntual- mente indicate in motivazione ([OSCURATO:PERSONA] rapporto 218/2019, UNHCR rapporto marzo 2017), dalle quali ha desunto che il conflitto armato in atto nel Mali, pur essendosi esteso dall'area settentrionale del Paese a quella centrale, teatro di attacchi terroristici compiuti da gruppi ribelli nei confronti di militari e civili operanti per conto delle Nazioni Unite e dei membri del Movimento di resistenza civile, non riguarda le regioni meridionali, ed in particolare quella di Keyes, dalla quale proviene il ricorrente, nella quale non si registra una situazione di violenza indiscriminata, ma solo una forte insta- bilità, tale da non esporre a rischio la vita e l'incolumità delle persone che vi risiedono, per il solo fatto della loro presenza sul territorio; che deve ritenersi pertanto assolto l'obbligo di motivazione posto a carico del giudice ai fini dell'adempimento del dovere di cooperazione istruttoria uf- ficiosa previsto dall'art. 8, comma terzo, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai fini del quale è necessario il richiamo ad informazioni precise ed aggiornate riguar- danti la situazione generale del paese di origine, desunte dalle fonti privile- giate di cui alla medesima disposizione, da individuarsi puntualmente nel provvedimento, in modo tale da consentire alle parti la verifica della perti- nenza e correttezza dei dati acquisiti, nonché la critica degli stessi in sede d'impugnazione, attraverso l'eventuale deduzione dell'esistenza di altre fonti più aggiornate e specifiche, sulla base delle quali il provvedimento impugnato sarebbe potuto pervenire a conclusioni diverse (cfr. Cass., Sez. I, 11/11/ 2019, n. 29056; 22/05/2019, n. 13897; 17/05/2019, n. 13449); che, nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è in grado di dimostrare l'esistenza di elementi di fatto indebitamente trascurati dalla Corte territoriale, invocando altre fonti (UNNews 2019, [OSCURATO:PERSONA] report 2020, US Department of State on [OSCURATO:PERSONA] 2018), che confermano il quadro generale delineato dalla Corte territoriale, senza riferire informazioni specifiche relative alla regione di Keyes diverse da quelle menzionate nella sentenza impugnata;che il mero stato d'insicurezza esistente nella zona di origine del richie- dente non risulta d'altronde sufficiente ai fini della configurabilità della fatti- specie di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, a tal fine occor- rendo una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto ar- mato, ravvisabile, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di le- gittimità in conformità con quella della Corte di Giustizia UE, allorquando le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo mili- tare di un dato territorio, e sempre che le ostilità ascendano ad un grado di violenza talmente diffuso ed intenso da indurre a ritenere che, in caso di rien- tro nell'area interessata, un civile corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio (cfr. Cass., Sez. I, 2/03/2021, n. 5675; Cass., Sez. VI, 8/07/2019, n. 18306; 2/04/2019, n. 9090); che la mera situazione d'insicurezza ed instabilità politica, economica e sociale non può essere considerata di per sé sufficiente neppure a giustificare il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 5, comma sesto, del d.lgs. n. 286 del 1998, richiedendosi, come cor- rettamente affermato dalla sentenza impugnata, una valutazione del livello di integrazione economico-sociale raggiunto dal richiedente in Italia, compa- rato con la situazione personale e familiare in cui versava prima di allontanarsi dal Paese di origine, ed alla quale si troverebbe nuovamenteesposto in caso di rimpatrio, in modo tale da verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. Un., 13/11/2019, n. 29459; Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/ 2018, n. 4455); che la natura individuale di tale valutazione, da condursi caso per caso, esclude infatti la possibilità di attribuire rilievo esclusivo al contesto generale di provenienza, il quale in tanto può giustificare l'affermazione della sussi- stenza dei seri motivi di carattere umanitario richiesti dall'art. 5, sesto comma, cit., in quanto risulti idoneo a riflettersi sulla situazione personale del richiedente, per effetto di particolari circostanze di carattere oggettivo o sog- gettivo, la cui incidenza consenta di ravvisare una specifica condizione di vul- nerabilità, dovendo altrimenti escludersi l'obbligo dello Stato italiano di ga- rantire ai cittadini stranieri parametri di benessere o d'impedire, in caso di rimpatrio, l'insorgere di gravi difficoltà economiche e sociali (cfr. Cass., Sez. I, 6/12/2021, n. 380601; 4/09/2020, n. 18443; Cass., Sez. II, 13/08/2020, n. 17118); che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al re- golamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione dell'intimato. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo