CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08257/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27064-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 3879 [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27064/2016 - controricorrente - Numero sezionale 3879/2021 Numero di raccolta generale 8257/2022 avverso la sentenza n. 144/2016 della CORTE Data pubblicazione 14/03/2022 D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/09/2016 R.G.N. 240/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27064/2016 Numero sezionale 3879/2021 Numero di raccolta generale 8257/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 14 settembre 2016 la Corte d’Appello di Campobasso confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva dichiarato la decadenza di [OSCURATO:PERSONA] dalla impugnazione dei contratti a termine intercorsi con il COMUNE di ORANTINO nel periodo dal 3 gennaio 2002 al 31.12.2012, fatta eccezione per l’ultimo contratto, accertato la cessazione della materia del contendere sulla domanda di conversione del rapporto a tempo indeterminato e rigettato nel resto il ricorso. 2.La Corte territoriale esponeva che l’appello del lavoratore riguardava la dichiarazione di intervenuta decadenza rispetto ai contratti intercorsi sino al 31.12.2011; il [OSCURATO:PERSONA] esponeva di avere comunicato alla controparte la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione con lettera raccomandata del 24 settembre 2012, nel rispetto del termine di 270 giorni dalla impugnazione stragiudiziale (del 30.12.2011). 3.Il giudice dell’appello non riteneva applicabile al contratto a termine il differimento della decadenza disposto dal comma 1 bis dell’articolo 32 L. nr. 183/2010― introdotto dall’articolo 2, comma 54, DL nr. 225/2010, conv. con mod. dalla L. nr.10/2011― ritenendolo relativo soltanto alla impugnazione del licenziamento. 4.Osservava che nella specie era stato rispettato il primo termine per l’ impugnazione del contratto, di giorni 60 dalla cessazione del rapporto di lavoro; tuttavia la decadenza derivava dal mancato rispetto del successivo termine di 270 giorni, in quanto non era rilevante la data di spedizione postale alla controparte della richiesta del tentativo di conciliazione ma la sua ricezione, nella specie avvenuta il 26 settembre 2012, il 271^ giorno successivo alla impugnazione stragiudiziale. 5.Quanto all’ultimo contratto a termine, la Corte di merito confermava la motivazione della sentenza del Tribunale . 6.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi di censura; ha resistito il [OSCURATO:PERSONA] con controricorso F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27064/2016 Numero sezionale 3879/2021 Numero di raccolta generale 8257/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 4 cod. proc. civ.― la violazione dell’articolo 132 nr. 4 cod. proc. civ. per motivazione apparente e/o illogica e/o contraddittoria. 2.Si assume la totale contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per aver ritenuto inapplicabile il differimento della decadenza disposto dal comma 1 bis dell’articolo 32 L. nr. 183/2010 ( facendo così decorrere il termine di 270 giorni dal 30 dicembre 2011 invece che dal 31.12.2011) e, tuttavia affermato la tempestività della impugnazione stragiudiziale, che, in caso di inapplicabilità della norma di differimento, sarebbe stata anch’essa tardiva. 3.Il motivo è infondato. 4.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cassazione civile sez. II, 27/05/2020, nr.9961; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2019, nr.14476), in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì una questione di diritto, il giudice di legittimità, peraltro investito, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. 5.Nella fattispecie di causa la dedotta violazione dell’obbligo di motivazione attiene ad una questione di mero diritto ovvero la applicabilità alla impugnazione del contratto a termine del differimento dei termini di decadenza disposto in sede di prima applicazione dal comma 1-bis dell’articolo 32 L. nr. 183/2010; ciò che rileva in questa sede non è, dunque, la motivazione ma la conformità o meno a diritto della interpretazione della disposizione di legge posta a base della sentenza impugnata. 6.Con il secondo motivo, articolato in tre censure, si deduce― ai sensi dell’ F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27064/2016 Numero sezionale 3879/2021 Numero di raccolta generale 8257/2022 articolo 360 nr. 3 cod. proc. civ.― violazione e falsa applicazione: Data pubblicazione 14/03/2022 - dell’articolo 32, comma 1-bis L. nr. 183/2010, censurandosi la interpretazione del giudice dell’appello secondo cui il differimento al 31.12.2011 della prima applicazione delle norme sulla decadenza riguarderebbe le sole azioni di impugnazione del licenziamento - dell’articolo 32, comma uno, L. nr. 183/2010. Si contesta la statuizione della sentenza impugnata secondo cui per data di comunicazione alla controparte del tentativo obbligatorio di conciliazione deve intendersi non la data di spedizione ma la data di ricevimento della lettera raccomandata. Si richiama l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte del 16 marzo 2010 nr. 8830, che, in relazione all’atto di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ha ritenuto rilevante ai fini del computo del termine di 60 giorni, in caso di spedizione postale, la data di consegna dell’atto all’ufficio pubblico che cura la spedizione. - dell’articolo 32― comma tre, lett. d) e comma quattro, lettera a)― L. nr. 183/2010, come vigenti ratione temporis. Si assume che la decadenza opererebbe nelle ipotesi in cui si contesta la legittimità del termine ai sensi degli articoli 1,2 e 4 D.L.gs. nr. 368/2001 e non anche in relazione alla fattispecie di cui all’articolo 5, comma 4 bis D.Lgs nr. 368/2001, rilevante in causa, che non è richiamata dalle disposizioni sulla decadenza. 7.Il motivo è fondato. 8.Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza nr. 4913 del 14. 03.2016, hanno affermato che «la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 1 bis, introdotto dal D.L. n. 225 del 2010, conv. con mod. dalla L. n. 10 del 2011, nel prevedere "in sede di prima applicazione" il differimento al 31 dicembre 2011 dell'entrata in vigore delle disposizioni relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, si applica a tutti i contratti ai quali tale regime risulta esteso e riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato L. n. 604 del 1966, art. 6 sicchè, con riguardo ai contratti a termine non solo in corso ma anche con termine scaduto e per i quali la decadenza sia maturata nell'intervallo di tempo tra il 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore del cd. "collegato lavoro") e il F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27064/2016 Numero sezionale 3879/2021 Numero di raccolta generale 8257/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 23 gennaio 2011 (scadenza del termine di sessanta giorni per l'entrata in vigore della novella introduttiva del termine decadenziale), si applica il differimento della decadenza mediante la rimessione in termini, rispondendo questo alla "ratio legis" di attenuare, in chiave costituzionalmente orientata, le conseguenze legate all'introduzione "ex novo" del suddetto e ristretto termine di decadenza». 9.Tale principio, cui ha dato continuità la giurisprudenza successiva (tra le più recenti, Cassazione civile sez. lav., 06/05/2021, nr.12033), deve essere in questa sede ribadito. 10. Nella fattispecie di causa, il termine di 270 giorni per la comunicazione alla controparte del tentativo obbligatorio di conciliazione (atto nella specie rilevante ad impedire la decadenza) decorreva dal 31.12.2011 e veniva, dunque, a scadere il 26 settembre 2012. 11. Ne deriva la tempestività della comunicazione alla controparte del tentativo obbligatorio di conciliazione anche a voler considerare la data di ricevimento del plico postale, che, per quanto accertato nella sentenza impugnata, è avvenuta il 26 settembre 2012. 12. Restano assorbite le ulteriori censure proposte (relative alla rilevanza della mera spedizione del plico raccomandato ad impedire la decadenza ed alla inapplicabilità della decadenza in caso di impugnazione del contratto per superamento del termine complessivo di durata del rapporto a termine). 13. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere cassata in accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo; la causa va rinviata alla Corte di Appello di Bari per l’esame delle ragioni di impugnazione proposte avverso i contratti a termine oggetto della statuizione di decadenza. 14.Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia― anche per le spese ― alla Corte di Appello di Bari. F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : M A N N A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 e 2 3 e 8 5 e 2 6 b 5 2 8 5 2 9 3 1 d 0 5 2 6 b 3 8 9 5 c f 2 Numero registro generale 27064/2016 Numero sezionale 3879/2021 Numero di raccolta generale 8257/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2021 IL PRESIDENTE F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b