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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20292/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 29 settembre 2022, relativo all'istanza con cui il detenuto chiedeva di essere ammesso al lavoro intramurario, che non svolgeva dal mese di settembre del 2021.

Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per l'ammissione al lavoro intramurario richiesto dal detenuto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni trasmesse dalla direzione della Casa di reclusione di Spoleto.

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l'ammissione al lavoro intramurario dei detenuti della Casa di reclusione di Spoleto avviene mediante una procedura di sorteggio, che poneva tutti gli aspiranti nelle stesse condizioni, dipendenti dall'esito casuale del procedimento.

Ritenuto che, come riferito dallo stesso ricorrente, il sistema di assegnazione mediante sorteggio aveva garantito a Turiano lo svolgimento di diversi turni di lavoro intramurario, svolti nei mesi di gennaio, maggio, agosto e settembre del 2021.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso l'ordinanza del 18 gennaio 2024, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto il 29 settembre 2022, relativo all'istanza con cui il detenuto chiedeva di essere ammesso al lavoro intramurario, che non svolgeva dal mese di settembre del 2021. Ritenuto che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare la rivalutazione dei presupposti per l'ammissione al lavoro intramurario richiesto dal detenuto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni trasmesse dalla direzione della Casa di reclusione di Spoleto. Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Perugia valutava correttamente gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria, evidenziando che l'ammissione al lavoro intramurario dei detenuti della Casa di reclusione di Spoleto avviene mediante una procedura di sorteggio, che poneva tutti gli aspiranti nelle stesse condizioni, dipendenti dall'esito casuale del procedimento. Ritenuto che, come riferito dallo stesso ricorrente, il sistema di assegnazione mediante sorteggio aveva garantito a Turiano lo svolgimento di diversi turni di lavoro intramurario, svolti nei mesi di gennaio, maggio, agosto e settembre del 2021. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20292/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris