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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 agosto 2023

Cassazione n. 06004/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale veniva applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare.

Argomenta che gli elementi fattuali indicati dal Tribunale del riesame quale grave supporto indiziario relativo al reato associativo (cospicuo debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'associazione criminosa; sconforto in relazione alla scarsa qualità della sostanza stupefacente relativa all'episodio contestato al capo 22) erano incompatibili con il contestato ruolo partecipativo ma lasciavano ipotizzare che il Giancipoli operasse in piena autonomia con riferimento alla cessione a terzi di sostanze stupefacenti.

Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i reati ex artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati.

Argomenta che la presunta attività di spaccio contestata al Giancipoli sarebbe perimetrabile ad un mercato modesto di assuntori e per uso personale e di gruppo e che potrebbe ricorrere l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non ostandosi l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti, secondo il dictum delle SU n. 51063/2018.

Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non potendosi ritenere adeguata la misura cautelare della custodia in carcere per difetto della gravità indiziaria dei reati contestati e dell'attualità delle condotte, risalenti all'anno 2020; il ricorrente, inoltre, lamenta carenza di motivazione in relazione alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione di braccialetto elettronico, non essendo condivisile la valutazione di irrilevanza egli elementi dedotti dalla difesa (rapporto lavorativo dal 2/12/2019 e programma terapeutico in corso).

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687).

La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi.

La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01).

Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172).

Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).

La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262).

Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, evidenziando, che le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Altamura, promossa da [OSCURATO:PERSONA], ed il consapevole ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente stabile di sostanza stupefacente.

In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprovanti l'operativo e consapevole contributo del ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione: il Giancipoli aveva acquistato sistematicamente, per mesi, droga da [OSCURATO:PERSONA]; le richieste di approvvigionamento erano tutte espresse con modalità laconiche, prive di qualsivoglia indicazione in merito al quantitativo di droga da consegnare, alle modalità della cessione e al luogo ove questa si sarebbe perfezionata; il Francia era l'unico canale di approvvigionamento per il ricorrente; la frequenza e la quantità degli approvvigionamenti era di consistenza rilevante; i corrieri utilizzati per la consegna della sostanza stupefacente erano sistematicamente sempre gli stessi; il ricorrente aveva maturato un cospicuo debito nei confronti del Francia.

Tali elementi, complessivamente valutati, comprovano la consapevolezza del ricorrente della struttura associativa alla base dell'attività delittuosa del Francia e la sua adesione al programma delinquenziale dell'associazione (pp 32,33, 34 dell'ordinanza impugnata).

La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto.

Va ricordato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (Sez.1, n.30233 del 15/01/2016, Rv.267991 - 01; Sez.6, n.9927 del 05/02/2014,Rv.259114 - 01).

A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità.

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Costituisce principio condivisibile che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022,dep.26/04/2023,Rv.284489 - 01).

Nella specie, tale interesse non sussiste in quanto la doglianza è finalizzata alla sola riqualificazione giuridica dei reati-fine contestati in termini di ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta il termine più lungo della durata della custodia cautelare.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che la disciplina di cui all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall'art. 274 cod.proc.pen- ed alla scelta della misura (quomodo della stessa).

In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione.

E questa Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. e che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 - 01).

Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinte le presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, evidenziando anche, a conferma, plurimi elementi di fatto dimostrativi di una attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo lett. c) cod.proc.pen. e della adeguatezza della misura applicata, ci-c~rtty sia la gravità delle condotte criminose contestate che le modalità attuative delle stesse (sistematica detenzione di significativi quantitativi di /sostanza stupefacent(); natura "pesante" della droga detenuta per la venditaesistenza di consolidati e collaudati canali di spaccio e predisposizione di un'efficace organizzazione); ha ribadito da non idoneità della misura degli arresti domiciliari, essendo anche emerso che il ricorrente coordinava il traffico di sostanza stupefacente anche mediante l'uso del solo telefono e rimarcato che gli elementi addotti dalla difesa (svolgimento di attività lavorativa al momento dei fatti, terapia farmacologica in corso) non erano atti a superare la presunzione di legge, risultando l'attività lavorativa non più attuale e le modalità terapeutiche allegate del tutto compatibili con il regime inframurario.

In tal modo, il Tribunale ha assolto all'obbligo motivazionale, in coerenza con i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità.

4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Bari rigettava l'istanza di riesame, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, con la quale veniva applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato associativo contestato al capo 1) dell'imputazione cautelare. Argomenta che gli elementi fattuali indicati dal Tribunale del riesame quale grave supporto indiziario relativo al reato associativo (cospicuo debito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], promotore dell'associazione criminosa; sconforto in relazione alla scarsa qualità della sostanza stupefacente relativa all'episodio contestato al capo 22) erano incompatibili con il contestato ruolo partecipativo ma lasciavano ipotizzare che il Giancipoli operasse in piena autonomia con riferimento alla cessione a terzi di sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per i reati ex artt. 110 cod.pen. e 73 d.P.R. n. 309/1990 contestati. Argomenta che la presunta attività di spaccio contestata al Giancipoli sarebbe perimetrabile ad un mercato modesto di assuntori e per uso personale e di gruppo e che potrebbe ricorrere l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non ostandosi l'eterogeneità delle sostanze stupefacenti, secondo il dictum delle SU n. 51063/2018. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, non potendosi ritenere adeguata la misura cautelare della custodia in carcere per difetto della gravità indiziaria dei reati contestati e dell'attualità delle condotte, risalenti all'anno 2020; il ricorrente, inoltre, lamenta carenza di motivazione in relazione alla inidoneità della misura degli arresti domiciliari, anche con l'applicazione di braccialetto elettronico, non essendo condivisile la valutazione di irrilevanza egli elementi dedotti dalla difesa (rapporto lavorativo dal 2/12/2019 e programma terapeutico in corso). Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv.256657; Sez.2, n.12851 del 07/12/2017, dep.20/03/2018, Rv.272687). La valutazione allo stato degli atti in ordine alla "colpevolezza" dell'indagato, per essere idonea ad integrare il presupposto per l'adozione di un provvedimento de libertate, deve, quindi, condurre non all'unica ricostruzione dei fatti che induca, al di là di ogni ragionevole dubbio, ad uno scrutinio di responsabilità dell'incolpato, ma è necessario e sufficiente che permetta un apprezzamento in termini prognostici che, come tale, è ontologicamente compatibile con possibili ricostruzioni alternative, anche se fondate sugli stessi elementi. La valutazione della "prova" in sede cautelare rispetto a quella nel giudizio di cognizione si contraddistingue non in base alla differente intrinseca capacità dimostrativa del materiale acquisito, ma proprio per l'aspetto di provvisorietà del compendio indiziario che, in una prospettiva di evoluzione dinamica, potrà essere arricchito (Sez.1, n 13980 del 13/02/2015, Rv. 262300 - 01). Ed è stato precisato che, ai fini dell'applicazione delle misure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 63 del 2001, è ancora sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273, comma primo bis, cod.proc.pen. (introdotto dalla legge citata) richiama espressamente il terzo e il quarto comma dell'art. 192, ma non il secondo comma che prescrive la valutazione della precisione e della concordanza, accanto alla gravità, degli indizi: ne consegue che essi, in sede di giudizio de libertate, non vanno valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen.- che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi- come si desume dall'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., che richiama i commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., ma non il comma secondo dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (Sez.4, n.37878 del 06/07/2007, Rv.237475; Sez.5, n.36079 del 05/06/2012,Rv.253511; Sez.6, n.7793 del 05/02/2013, Rv.255053; Sez.4, n.18589 del 14/02/2013, Rv.255928; Sez.2, n.26764 del 15/03/2013, Rv.256731; Sez.4, n.22345 del 15/05/2014, Rv.261963; Sez.4, n.53369 del 09/11/2016, Rv.268683; Sez.4, n.6660 del 24/01/2017, Rv.269179; Sez.2, n.22968 del 08/03/2017, Rv.270172). Va, poi, evidenziato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relativi all'applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denunci la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez.6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244). La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatezza del ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al suo esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo conto di tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo esame (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.256262). Nella specie, il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria in ordine al contestato reato associativo, evidenziando, che le complessive risultanze probatorie comprovavano plurimi elementi fattuali dimostrativi dell'esistenza di una associazione finalizzata al narcotraffico operante in Altamura, promossa da [OSCURATO:PERSONA], ed il consapevole ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA], quale acquirente stabile di sostanza stupefacente. In particolare, venivano valorizzati i seguenti elementi di fatto, comprovanti l'operativo e consapevole contributo del ricorrente all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione: il Giancipoli aveva acquistato sistematicamente, per mesi, droga da [OSCURATO:PERSONA]; le richieste di approvvigionamento erano tutte espresse con modalità laconiche, prive di qualsivoglia indicazione in merito al quantitativo di droga da consegnare, alle modalità della cessione e al luogo ove questa si sarebbe perfezionata; il Francia era l'unico canale di approvvigionamento per il ricorrente; la frequenza e la quantità degli approvvigionamenti era di consistenza rilevante; i corrieri utilizzati per la consegna della sostanza stupefacente erano sistematicamente sempre gli stessi; il ricorrente aveva maturato un cospicuo debito nei confronti del Francia. Tali elementi, complessivamente valutati, comprovano la consapevolezza del ricorrente della struttura associativa alla base dell'attività delittuosa del Francia e la sua adesione al programma delinquenziale dell'associazione (pp 32,33, 34 dell'ordinanza impugnata). La valutazione, sorretta da articolata, congrua e non manifestamente illogica motivazione, è insindacabile in fatto ed è corretta in diritto. Va ricordato che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti la costante disponibilità all'acquisto delle sostanze stupefacenti di cui il sodalizio illecito fa traffico, ove sussista la consapevolezza che la stabilità del rapporto instaurato garantisce l'operatività dell'associazione, rivelando in tal modo la presenza del cd. affectio societatis tra l'acquirente ed i fornitori (Sez.1, n.30233 del 15/01/2016, Rv.267991 - 01; Sez.6, n.9927 del 05/02/2014,Rv.259114 - 01). A fronte di un siffatto adeguato e corretto percorso argomentativo, le censure proposte si appalesano manifestamente infondate ed orientate a sollecitare in fatto una rivalutazione delle risultanze probatorie, preclusa in sede di legittimità. 2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Costituisce principio condivisibile che, in tema di procedimento cautelare, sussiste l'interesse concreto e attuale dell'indagato alla proposizione del riesame o del ricorso per cassazione quando l'impugnazione sia volta ad ottenere l'esclusione di un'aggravante ovvero una diversa qualificazione giuridica del fatto, nel solo caso in cui ciò incida sull'"an" o sul "quomodo" della misura (Sez.2, n. 17366 del 21/12/2022,dep.26/04/2023,Rv.284489 - 01). Nella specie, tale interesse non sussiste in quanto la doglianza è finalizzata alla sola riqualificazione giuridica dei reati-fine contestati in termini di ipotesi delittuosa del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, elemento privo di riflessi sui presupposti della misura cautelare e sulla sua durata in considerazione del fatto che costituisce titolo cautelare anche il reato di cui all'art. 74 d.P.R.n. 309/1990, che comporta il termine più lungo della durata della custodia cautelare. 3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che la disciplina di cui all'art. 275, comma 3 cod.proc.pen. stabilisce, rispetto ai soggetti raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per uno dei delitti ivi considerati- tra i quali è ricompreso il contestato delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 -, una duplice presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari (an della cautela) che comporta che deve considerarsi esistente almeno una delle esigenze cautelari contemplate dall'art. 274 cod.proc.pen- ed alla scelta della misura (quomodo della stessa). In presenza di tali reati, come rammentato dal Giudice delle Leggi (cfr. sentenza 231 del 2011), il Giudice deve considerare sussistenti le esigenze cautelari ove non consti la prova della loro mancanza, secondo uno schema di prova di tipo negativo e secondo un modello che, sul piano pratico, si traduce in una marcata attenuazione dell'obbligo di motivazione che si traduce nell'onere di dar semplicemente atto dell'inesistenza di elementi idonei a vincere la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari; solo nel caso in cui l'indagato abbia allegato elementi di segno contrario, l'obbligo motivazionale diviene più pregnante in quanto il Giudice sarà tenuto a giustificare la ritenuta inidoneità degli stessi a superare la presunzione. E questa Corte ha precisato che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen. e che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (cfr Sez.1, n. 21900 del 07/05/2021, Rv. 282004 - 01; Sez.5, n. 91 del 01/12/2020, dep.04/01/2021, Rv.280248 - 01; Sez.5, n. 26371 del 24/07/2020, Rv.279470 - 01;Sez.3, n.33051 del 08/03/2016, Rv.268664; Sez.1, n. 5787 del 21/10/2015, dep.11/02/2016, Rv.265986 - 01). Nella specie, il Collegio cautelare ha ritenuto non vinte le presunzioni relative di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, evidenziando anche, a conferma, plurimi elementi di fatto dimostrativi di una attualità e concretezza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo lett. c) cod.proc.pen. e della adeguatezza della misura applicata, ci-c~rtty sia la gravità delle condotte criminose contestate che le modalità attuative delle stesse (sistematica detenzione di significativi quantitativi di /sostanza stupefacent(); natura "pesante" della droga detenuta per la venditaesistenza di consolidati e collaudati canali di spaccio e predisposizione di un'efficace organizzazione); ha ribadito da non idoneità della misura degli arresti domiciliari, essendo anche emerso che il ricorrente coordinava il traffico di sostanza stupefacente anche mediante l'uso del solo telefono e rimarcato che gli elementi addotti dalla difesa (svolgimento di attività lavorativa al momento dei fatti, terapia farmacologica in corso) non erano atti a superare la presunzione di legge, risultando l'attività lavorativa non più attuale e le modalità terapeutiche allegate del tutto compatibili con il regime inframurario. In tal modo, il Tribunale ha assolto all'obbligo motivazionale, in coerenza con i principi di diritto suesposti, con diffuse argomentazioni, congrue e logiche, che si sottraggono al sindacato di legittimità. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
Sentenza Cassazione n. 06004/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris